Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Ordinanza del 27.10.2026
Di Avv. Cosimo Calabrò
Rinvio pregiudiziale alla CGUE – Art. 7, parr. 1 e 2, della Dir. 2003/88/CE: idoneità del calendario scolastico regionale a produrre gli effetti dell’invito alla fruizione delle ferie – Clausola 4, p. 1, dell’Accordo Quadro allegato alla Dir. 1999/70/CE: differenti conseguenze della mancata richiesta di ferie per il personale in ruolo e per il personale supplente – Trattamento meno favorevole per il personale supplente
“Eguaglianza apparente”: i dubbi del Tribunale di Milano
Non capita di rado che la peculiarità dell’organizzazione scolastica e la specialità del suo sistema di reclutamento facciano dubitare della compatibilità della normativa di settore con i principi generali della materia consacrati dal diritto eurounitario.
Lo storico assetto che vede la contrapposizione tra il personale in ruolo, da un lato, e il personale assunto con contratto a tempo determinato annuale o infra-annuale, dall’altro, è ricco di differenziazioni che l’ordinamento interno giustifica sulla base delle caratteristiche strutturali del rapporto lavorativo, inseguendo una pretesa equità sostanziale, ma che talvolta non rischiano di stridere con i principi generali, in primis con il divieto di discriminazione, nella sua espressione contenuta nella clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE [1], che già più volte è stato invocato in passato.
Così, le modalità di esercizio delle ferie e i criteri della loro monetizzazione al termine del rapporto, nell’ipotesi di mancato esaurimento dei giorni maturati, rappresentano il “nuovo” caso da risolvere, sul quale, benché la Corte di Cassazione sia già intervenuta in più occasioni, non si è ancora riscontrato l’auspicato approdo a una soluzione univoca e condivisa, utile a risolvere le molteplici questioni interpretative che il tema coinvolge.
Soprattutto, non si è ancora potuto raggiungere ciò di cui si ha maggiore necessità: conoscere preventivamente le regole che disciplinano il rapporto lavorativo, sotto il profilo considerato, a beneficio di entrambe le parti contraenti.
Dunque, nell’affrontare la richiesta di monetizzazione dei giorni di ferie non goduti da parte di un docente ripetutamente assunto con contratti aventi termine al 30 giugno di ogni anno, il Tribunale di Milano, con l’ordinanza del 27 ottobre 2026, oppone due dubbi rispetto ai principi elaborati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 16525/2026, che costituiscono, ad oggi, il punto d’arrivo cui i Tribunali di merito si stanno conformando.
Si chiede, in sostanza, se la previsione della sospensione delle lezioni contenuta nel calendario scolastico regionale sia effettivamente idonea a svolgere una funzione assimilabile all’invito diretto al lavoratore a fruire delle ferie e all’avvertimento che la mancata richiesta comporta la riduzione della relativa indennità alla fine del rapporto, richiesti dalla giurisprudenza, com’è stato affermato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia citata.
In caso di risposta affermativa, si chiede allora se il meccanismo ricavato dal principio espresso dalla Suprema Corte non penalizzi ingiustificatamente i precari rispetto ai docenti di ruolo. In proposito precisa che la differenza tra il regime applicabile al personale in ruolo e al personale precario non è individuata, questa volta, nella disciplina astratta, ma “nelle conseguenze definitive che la mancata domanda [di fruizione delle ferie durante la sospensione infra-annuale delle lezioni] produce per il solo lavoratore a termine” (ordinanza in commento, punto 7.2).
Insomma, la norma contenuta nel comma 54 dell’art. 1 della L. n. 228/2012, che “consente/prescrive” la fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, rivolgendosi indistintamente ai dipendenti sia di ruolo che a tempo determinato, determinerebbe una “eguaglianza apparente”, posto che, per effetto della diversa durata contrattuale e della possibilità per i soli docenti di ruolo di fruire delle ferie oltre il 30 giugno o, a determinate condizioni, nell’anno scolastico successivo, la rigida applicazione della medesima norma secondo l’interpretazione offertane dall’approdo giurisprudenziale del maggio scorso condurrebbe a una penalizzazione a carico dei docenti precari, rispetto ai colleghi di ruolo.
Al centro della questione vi è la distinzione tra disponibilità astratta del tempo libero ed effettività del diritto al riposo.
Il quadro europeo: diritto alle ferie e parità di trattamento
I parametri invocati dal Tribunale di Milano sono le norme contenute nell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e nella clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
La prima norma [2] esprime il principio per cui ogni lavoratore deve beneficiare di almeno quattro settimane di ferie annuali retribuite, sostituibili con un’indennità finanziaria soltanto quando il rapporto cessa. La priorità è dunque il riposo effettivo, non la sua compensazione economica. L’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea attribuisce poi al diritto alle ferie annuali retribuite una specifica garanzia fondamentale.
La seconda direttrice è la direttiva 1999/70/CE, che recepisce l’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. La clausola 4, punto 1, vieta condizioni di impiego meno favorevoli per i lavoratori a termine rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, salvo ragioni oggettive.
I due piani sono distinti: la direttiva del 2003 protegge il diritto alle ferie indipendentemente dal contratto; quella del 1999 impone di verificare che la precarietà non diventi occasione o motivo di una tutela deteriore.
Nella cornice normativa citata, si muovono i principi elaborati dalla Corte di Giustizia [3], secondo la quale l’omessa domanda del lavoratore di usufruire delle ferie non basta, di per sé, a provocare la perdita delle ferie o dell’indennità. Tale perdita è compatibile con il citato art. 7 della dir. 2003/88/CE soltanto se il datore di lavoro ha posto concretamente il dipendente in condizione di fruire delle ferie, invitandolo a farlo e informandolo in modo accurato e tempestivo del rischio di perdita: non si tratta di adempimenti meramente formali, ma finalizzati a consentire alla parte debole del rapporto di esercitare in modo effettivo il proprio diritto. Dunque, la perdita può essere ammessa quando, dopo essere stato adeguatamente informato e posto nelle condizioni di esercitare il diritto, il dipendente scelga consapevolmente di non usufruirne.
Riassumendo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, l’ordinanza in esame elenca così le condizioni che, sussistendo contemporaneamente, giustificherebbero la perdita secondo i principi enunciati nelle sentenze della Corte di Giustizia:
- possibilità concreta e non soltanto astratta di fruire delle ferie
- condotta datoriale attiva, trasparente e tempestiva
- informazione specifica sul rischio di perdita
- prova datoriale dell’adempimento
La disciplina interna e l’arresto giurisprudenziale del 2026
L’oggetto dell’analisi – e dei dubbi del Tribunale – è dato dalle norme applicabili ai docenti precari circa la fruizione delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni previsto dai calendari regionali, così come ricavate dall’interpretazione fornita dalla sentenza n. 16525 del 2026 della Corte di Cassazione.
Così il Tribunale di Milano ci ricorda che il generale divieto di monetizzazione delle ferie per i pubblici dipendenti, stabilito dall’articolo 5, c. 8, del D.L. n. 95/2012, non trova applicazione nei confronti del “personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Rilevano poi, ai fini dell’analisi della domanda posta dal ricorrente (il pagamento delle ferie non godute in costanza di rapporto), il comma 54 dell’art. 1 della L. n. 218/2012 [4], che collega la fruibilità delle ferie al periodo di sospensione delle lezioni stabilito dal calendario regionale, e il comma 56 del medesimo articolo, che impedisce la deroga delle disposizioni contenute nei due commi precedenti da parte della contrattazione collettiva.
Per il solo personale a tempo indeterminato è inoltre prevista, in presenza delle specifiche condizioni contrattuali, la possibilità di utilizzare le ferie non godute nell’anno scolastico successivo, oltre che nel periodo estivo compreso tra il primo luglio e il 31 agosto.
Nel contesto così sintetizzato, l’ultimo significativo arresto della Corte di Cassazione, espresso nella sentenza n. 16525/2026, ha introdotto una distinzione tra due segmenti dell’anno scolastico:
- per le sospensioni infra-annuali, comprese tra l’inizio e il termine delle lezioni, i giorni nei quali è consentito prendere ferie liberamente – ovverosia i giorni di sospensione delle lezioni indicati nei calendari regionali, ai sensi del comma 54 dell’art. 1 della L. n. 218/2012 – devono essere sottratti dal monte ferie monetizzabile senza necessità di un apposito avviso del dirigente;
- diversamente, per il periodo tra la conclusione delle lezioni e il 30 giugno, normalmente destinato ad attività lavorative diverse dalle lezioni, resta invece necessario l’invito datoriale accompagnato dall’avvertimento sulle conseguenze della mancata fruizione.
Così, secondo la Cassazione, per le sospensioni infra-annuali, la legge e la tempestiva pubblicazione del calendario regionale renderebbero già conoscibili sia i periodi utilizzabili, sia il criterio di liquidazione dell’indennità. Va precisato che la sentenza non considera formalmente i docenti come fossero collocati in ferie d’ufficio durante tutte le sospensioni: mantiene la necessità della domanda e distingue il dipendente in ferie da quello ancora disponibile per il servizio. Proprio qui si inserisce il dubbio del Tribunale di Milano, perché quei giorni, pur non essendo qualificati come ferie effettivamente godute, vengono sottratti dall’indennità come se il mancato utilizzo fosse imputabile a una scelta consapevole del lavoratore.
Secondo l’Ordinanza in esame, “in sostanza la sentenza della Suprema Corte del 2026 attribuisce alla pubblicazione del calendario scolastico regionale una funzione assimilabile all’avvertimento richiesto dalla giurisprudenza europea”[5].
Eppure, prima dell’arresto del 2026, la Cassazione aveva valorizzato i rigidi obblighi informativi elaborati dalla Corte di giustizia: così, l’ordinanza n. 16715/2024 riconosceva il diritto all’indennità sostitutiva al docente a termine che non avesse richiesto le ferie, salvo che il datore dimostrasse di averlo inutilmente invitato a fruirne, avvertendolo altresì espressamente della perdita del diritto alle ferie e alla relativa indennità; l’ordinanza n. 28587/2024 chiariva inoltre che la sospensione delle lezioni non coincide con il godimento delle ferie, poiché soltanto durante ferie richieste e concesse il docente può organizzare liberamente il proprio tempo, mentre negli altri periodi può restare disponibile per le attività connesse alla funzione.
I dubbi che il Tribunale di Milano ha cristallizzato nei due quesiti rivolti alla Corte di Giustizia nascono proprio dalla difficoltà di far coesistere tutti i principi enunciati in relazione all’art. 7 della dir. 2003/88/CE con l’affermata equivalenza tra la pubblicazione del calendario scolastico regionale e la necessaria informativa datoriale.
Inoltre, se è vero che le ferie coincidono con il periodo in cui il lavoratore subordinato è libero di staccare e organizzare liberamente il proprio tempo, mentre, al contrario, i periodi durante i quali deve restare a disposizione e può essere richiamato in servizio costituiscono orario di lavoro [6], allora dovrebbe concludersi che il periodo di sospensione delle sole lezioni (e non delle attività didattiche) previsto dal calendario regionale non può considerarsi come fosse periodo di ferie, poiché “nessuna norma di legge o pattizia impedisce al Dirigente scolastico di fissare riunioni durante i periodi di mera sospensione delle lezioni, oppure di convocare in via straordinaria una riunione degli organi collegiali durante tali periodi”[7].
La prima questione: il calendario scolastico regionale
Il Tribunale muove dal presupposto che la regola risultante dall’interpretazione della Suprema Corte del 2026 “produce l’effetto pratico di imputare ex lege i giorni di sospensione infra-annuale a titolo di ferie per i soli docenti a termine, poiché sono gli unici che, non potendo riportare le ferie all’anno successivo, subiscono la perdita dell’indennità sostitutiva per quei giorni se non ne hanno formalmente chiesto la fruizione” [8].
Il primo problema riguarda, nella sostanza, la possibilità di attribuire al calendario regionale la medesima efficacia propria di un invito a fruire delle ferie, munito dell’avvertimento circa la perdita dei benefici in caso di mancata richiesta.
Sul punto, è certamente corretta l’osservazione secondo la quale il calendario è un atto generale organizzativo, con la funzione di individuare i periodi di lezione. Non contiene invece né verifiche circa le attività del singolo istituto, né indicazioni specifiche incidenti sui rapporti di lavoro con i singoli docenti (ferie maturate e ferie fruibili), né tantomeno un invito a chiedere le ferie e l’avvertimento della penalità applicabile in caso di mancato esercizio del diritto, ovverosia la riduzione dell’indennità monetaria alla cessazione del contratto.
Il Tribunale ribadisce altresì che, durante il periodo di sospensione delle lezioni infra-annuale, non sono escluse le attività didattiche diverse dalle lezioni, potendo il Dirigente fissare attività funzionali, con la conseguenza che il docente non può considerarsi necessariamente libero di disporre del proprio tempo.
Ancora, la detrazione dei giorni di sospensione infra-annuali avverrebbe nonostante il periodo in questione non sia formalmente qualificato come ferie, riducendo l’indennità nella stessa misura in cui si ridurrebbe se il lavoratore avesse usufruito delle ferie.
Non si discute quindi della legittimità del calendario scolastico, né del potere di concentrare le ferie in periodi compatibili con l’insegnamento: il problema è se tale atto di portata generale possa assolvere anche la diversa funzione di rendere il singolo dipendente consapevole del diritto disponibile e delle conseguenze della mancata utilizzazione.
Si tratta di funzioni che non coincidono necessariamente.
Sapere che le lezioni sono sospese in determinati periodi dell’anno non equivale a sapere quante ferie si siano maturate, quali giornate siano effettivamente libere da impegni e quale perdita economica derivi dall’omessa domanda. Il calendario, inoltre, non verifica il piano delle attività del singolo istituto né la posizione del supplente assunto quando l’anno è già iniziato.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia valorizza l’adeguatezza sostanziale dell’informazione: sotto tale profilo il Tribunale di Milano chiede che venga vagliata l’interpretazione adottata dalla Corte di Cassazione e, di conseguenza, dai Tribunali di merito investiti della medesima questione, per cui un atto generale organizzativo privo di indicazioni sulla perdita dell’indennità possa sostituire la prova dell’attività datoriale richiesta.
Da un lato, accogliere tale equivalenza rischierebbe di trasformare la conoscibilità dell’organizzazione scolastica in una presunzione di rinuncia consapevole al diritto.
Dall’altro lato, l’argomento favorevole alla tesi espressa dalla Suprema Corte è la prevedibilità del sistema: periodi predeterminati permettono al docente di programmare il riposo e all’amministrazione di garantire la continuità didattica.
In entrambi i casi, l’esigenza di certezza del diritto richiede che si giunga a una soluzione univoca.
La seconda questione: una possibile disparità di trattamento
Il secondo problema riguarda la compatibilità tra la regola applicativa ricavata dall’orientamento della Corte di Cassazione e la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla dir. 1999/70/CE.
In applicazione della regola delineata dalla Suprema Corte, secondo il Tribunale di Milano, un medesimo comportamento omissivo – la mancata richiesta di ferie durante le sospensioni infra-annuali – determina conseguenze diverse per i docenti con incarico annuale rispetto ai docenti di ruolo. Per i primi, si prospetta la definitiva perdita dell’indennità corrispondente alle sospensioni infra-annuali; per i secondi, vi è sempre la possibilità di utilizzare le ferie nei successivi periodi consentiti, dopo il 30 giugno o anche nell’anno scolastico successivo, nel rispetto delle condizioni predeterminate.
Da un diverso punto di vista, una medesima condizione, la “messa a disposizione”, viene considerata periodo di lavoro per i docenti in ruolo e periodo di riposo per i precari, quantomeno ai fini del computo dell’indennità di ferie.
Ecco che una disposizione uguale per tutti i lavoratori (il comma 54 dell’art. 1 della L. n. 218/2012) rischia di determinare effetti difformi tra posizioni comparabili, in ragione delle differenze strutturali del rapporto lavorativo, consistenti nella semplice durata del contratto.
Si badi, però, che non tutte le differenze sono discriminazioni.
L’ordinanza in esame non manca infatti di evidenziare che, affinché la riscontrata difformità possa integrare una violazione della clausola 4 dell’Accordo quadro, è necessario che essa sia qualificabile come trattamento difforme inerente a una “condizione di impiego” ai sensi della clausola citata. Qualora ritenga di poter rispondere affermativamente a tale questione, la Corte di Giustizia dovrà allora verificare se siano ravvisabili, nella struttura del rapporto di lavoro o nelle esigenze organizzative, ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento.
L’analisi dovrà allora concentrarsi, in primo luogo, sulla comparabilità degli obblighi professionali attribuiti, rispettivamente, al docente di ruolo e al precario.
Così, se entrambi restano disponibili per il servizio, potrebbe essere problematico attribuire conseguenze definitivamente peggiorative soltanto per il precario. La prosecuzione del rapporto oltre il 30 giugno spiega perché il docente di ruolo possa fruire anche successivamente del riposo, ma non dimostra da sola perché il supplente debba perdere la compensazione senza adeguata informazione.
Se la Cassazione valorizza proprio la diversa durata dei rapporti e considera la monetizzazione differenziale una tutela specifica dei supplenti, l’ordinanza del Tribunale di Milano sembra proporre la lettura opposta: quella diversità, senza ulteriori verifiche, potrebbe diventare la giustificazione dello svantaggio che la clausola 4 mira a impedire. Le esigenze scolastiche dovrebbero quindi essere valutate in concreto, non invocate come formula generale.
Prospettive
Se la Corte di Giustizia riterrà di escludere la “sufficienza del calendario”, le sospensioni infra-annuali non potrebbero essere detratte per il solo fatto di essere astrattamente utilizzabili.
Per le scuole diventerebbero fondamentali le comunicazioni tempestive e verificabili, coordinate con ferie maturate, durata dell’incarico e attività programmate. Non ne deriverebbe, però, l’automatico accoglimento di ogni domanda: resterebbero da accertare le ferie spettanti, le giornate già godute e i fatti rilevanti del singolo rapporto.
Il merito del rinvio è aver isolato una tensione concreta: il calendario organizza il servizio, mentre le ferie liberano il lavoratore dagli obblighi del servizio. Stabilire quando il primo possa dimostrare il godimento possibile delle seconde significa definire il confine tra programmazione legittima del riposo e perdita del diritto fondata su un automatismo.
Attendiamo di conoscere l’esito della vicenda.
[1] “1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo
meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di
lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l’applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle
parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi
nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.”
[2] “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.”
[3] L’ordinanza cita in proposito le sentenze del 6 novembre 2018, Bauer e Willmeroth (cause riunite C-569/16 e C-570/16), Kreuziger (C-619/16) e Max-Planck-Gesellschaft (C-684/16).
[4] “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.”
[5] Ordinanza in commento, pag. 12.
[6] Sul punto l’Ordinanza richiama un principio espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (C-266/14).
[7] Ordinanza in commento, pag. 12.
[8] Ordinanza in commento, pag. 13.
