Di Avv. Mariaconcetta Milone
In un mondo in cui la formazione e la professionalità sono valori sempre più importanti, il riconoscimento dell’esperienza accumulata sul campo dovrebbe essere una certezza. Eppure, per molti insegnanti italiani, questo principio si scontra con una complessa realtà normativa. Al centro del dibattito, una domanda che percorre tutti i gradi di giudizio fino a giungere alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE): l’anzianità maturata in una “scuola paritaria” privata deve essere riconosciuta a tutti gli effetti quando un docente viene assunto in una scuola statale?
La risposta, giunta di recente dalla massima Corte di Giustizia Europea, è più tecnica e complessa di quanto si possa immaginare e ha un impatto diretto sui diritti di migliaia di insegnanti. In sintesi, la Corte stabilisce che la mancata valutazione di tale esperienza, in base all’attuale formulazione della legge italiana, non viola il diritto dell’Unione Europea. Per capire il perché di questa decisione, è necessario esplorare i dettagli di una vicenda giudiziaria che mette in luce le profonde differenze tra il lavoro nel settore pubblico e in quello privato.
Il caso nasce dal ricorso di un docente che per anni ha insegnato in una scuola “paritaria” in provincia di Padova con contratti a tempo determinato. Quando nel 2008 viene assunto a tempo indeterminato dal Ministero dell’Istruzione, si vede inquadrare nella fascia retributiva più bassa, con “0 anni di anzianità”.
La ragione? L’articolo di legge in questione, il 485 del Decreto legislativo 297/94, è entrato in vigore prima della nascita delle attuali “scuole paritarie”. Questa norma, pensata per valorizzare l’esperienza professionale, riconosce l’anzianità maturata in scuole private che, a quel tempo, sono chiamate “parificate”, “pareggiate”, “sussidiate” o “popolari”. Quando, nel 2000, una nuova legge unifica queste vecchie categorie sotto il nome di “scuole paritarie”, l’articolo 485 non viene aggiornato, restando legato a una terminologia ormai superata. Di conseguenza, i tribunali italiani, interpretando la legge alla lettera, escludono l’anzianità di servizio maturata al loro interno.
Per il ricorrente questa mancata equiparazione è una palese ingiustizia. Soprattutto perché ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato in base all’articolo 2, comma 2, del Decreto-Legge n. 255 del 2001, il servizio nelle scuole paritarie prestato dal 1° settembre 2000 è considerato perfettamente equivalente a quello statale.
La vicenda è così giunta davanti al Tribunale di Padova, che decide di chiedere alla CGUE un’interpretazione della legge europea.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si trova a esaminare il caso e, nella sua sentenza, traccia una linea netta tra le diverse forme di discriminazione. Il primo punto affrontato dalla Corte è il cosiddetto “principio di non discriminazione” tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato. La difesa del ricorrente sostiene che la mancata considerazione dell’anzianità discrimini i docenti assunti a tempo determinato nelle scuole paritarie rispetto ai docenti a tempo indeterminato nelle scuole statali.
La CGUE però ribalta questa prospettiva. La Corte conclude che la differenza di trattamento non è basata sulla natura “a termine o a tempo indeterminato” del rapporto di lavoro, ma sulla natura dell’istituzione scolastica in cui il servizio è stato prestato, ovvero una scuola privata “paritaria”. Essendo la discriminazione fondata sul tipo di datore di lavoro e non sulla durata del contratto, la direttiva UE sul lavoro a tempo determinato non può essere applicata.
La ragione è che la legge italiana in questione non rientra nel quadro di “attuazione del diritto dell’Unione”. In altre parole, la Corte dichiara di non avere la competenza necessaria per giudicare una norma che non è stata creata per applicare una legge europea.
La Corte ha inoltre precisato di non avere la competenza per esaminare la normativa nazionale alla luce dei principi generali di uguaglianza e non discriminazione sanciti dagli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La ragione risiede nel fatto che, secondo l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, i suoi principi si applicano agli Stati membri solo nell’ambito dell’attuazione del diritto dell’Unione. Poiché la Corte ha già escluso che l’articolo 485 del decreto legislativo 297/94 attui la direttiva sul lavoro a tempo determinato, e non è emerso alcun altro collegamento con una disposizione del diritto dell’Unione, la normativa italiana non rientra nel campo di applicazione della Carta. Pertanto, la CGUE non può pronunciarsi sulla sua conformità con i diritti fondamentali dell’Unione.
Cosa significa per i docenti?
Il verdetto finale della CGUE è chiaro: la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, non ostacola una normativa nazionale come l’articolo 485 del Decreto Legislativo 297/94. La Corte conclude quindi che, nel caso in esame, la normativa italiana che non riconosce l’anzianità dei docenti delle scuole paritarie non è in conflitto con il diritto dell’Unione Europea.
In sostanza questo significa che il problema non può essere risolto a livello europeo. La “porta” per risolvere la questione per via giudiziaria in base al diritto dell’Unione è ora chiusa. La decisione della CGUE non è un giudizio sulla validità o meno della legge italiana, ma una dichiarazione sulla sua non conflittualità con il diritto comunitario, limitatamente ai principi analizzati.
