Nota a TAR Toscana, sez. IV, sentenza n. 2094 del 2026
Di Avv. Isetta Barsanti Mauceri
1. La vicenda
La controversia trae origine dal ricorso proposto dai genitori di uno studente di liceo scientifico contro la deliberazione del Consiglio di classe che, nello scrutinio finale dell’anno scolastico 2025/2026, aveva attribuito al minore il voto di sei decimi in comportamento, con conseguente sospensione del giudizio e assegnazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale.
Il giudizio era stato motivato richiamando alcuni episodi verificatisi durante uno stage linguistico all’estero e successivamente nei locali scolastici, qualificati dall’istituto come comportamenti di particolare rilevanza disciplinare. Nel corso dell’anno lo studente aveva tuttavia ricevuto soltanto due note disciplinari, senza essere destinatario di una sanzione formalmente irrogata.
Pochi giorni prima dello scrutinio il dirigente scolastico aveva comunicato che non sarebbe stata formulata una contestazione formale degli addebiti, lasciando al Consiglio di classe la valutazione dei fatti in sede di scrutinio. I genitori hanno quindi impugnato la deliberazione deducendo, fra l’altro, la violazione dei criteri del PTOF, il difetto di istruttoria e di motivazione e l’inosservanza delle garanzie procedimentali.
2. La disciplina della valutazione del comportamento
La legge 1° ottobre 2024, n. 150, e il successivo d.P.R. 8 agosto 2025, n. 135, hanno modificato la disciplina della valutazione del comportamento nella scuola secondaria di secondo grado. In particolare, il voto pari a sei decimi nello scrutinio finale determina la sospensione del giudizio sull’ammissione alla classe successiva e l’assegnazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale.
Occorre distinguere questa fattispecie dalla votazione inferiore a sei decimi: il requisito della precedente sanzione disciplinare, previsto dall’art. 7, comma 2, d.P.R. n. 122/2009, si riferisce alla valutazione insufficiente e non può essere automaticamente esteso a qualsiasi voto pari a sei. Restano comunque vincolanti i criteri di valutazione che l’istituto abbia deliberato e inserito nel PTOF, nonché i principi di ragionevolezza, istruttoria e motivazione.
3. L’autovincolo derivante dal PTOF
Nel caso esaminato, il PTOF 2025-2028 subordinava il voto di sei in comportamento a presupposti specifici: tre o più ammonizioni scritte oppure una sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni. Per il singolo episodio di bullismo prevedeva inoltre una precedente sanzione di natura educativa e riparatoria e la verifica che lo studente non avesse acquisito consapevolezza della gravità del proprio operato né dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti.
Il TAR con la sentenza indicata in epigrafe ha rilevato che nessuna di queste condizioni sussisteva: due sole annotazioni, nessuna sanzione e nessun procedimento disciplinare, oltre all’assenza di una valutazione successiva sulla consapevolezza e sull’evoluzione della condotta.
La decisione ha quindi applicato il principio di autovincolo: il Consiglio di classe avrebbe dovuto attenersi ai criteri preventivamente stabiliti dall’istituzione scolastica. L’autonomia tecnico-valutativa non abilita a disapplicare, senza giustificazione, le regole poste dall’amministrazione a presidio di trasparenza e parità di trattamento.
4. Valutazione e procedimento disciplinare
Il carattere valutativo del voto di comportamento non lo trasforma, di per sé, in una sanzione disciplinare. Ciò non esclude che, quando il PTOF colleghi una determinata valutazione a un previo percorso disciplinare o educativo, la scuola debba rispettare tale condizione.
La sentenza sottolinea che, nella fattispecie, il voto di sei comportava conseguenze potenzialmente più gravose di quelle di un’ordinaria sanzione, poiché poteva incidere sull’intero anno scolastico, pur in assenza degli accertamenti e delle garanzie che l’istituto stesso aveva previsto.
La scuola non aveva verificato i presupposti individuati dal proprio PTOF per la qualificazione del singolo episodio di bullismo, né la successiva presa di coscienza dello studente. Il TAR ha ravvisato dunque un difetto istruttorio e motivazionale, distinto dalla valutazione astratta della gravità dei fatti.
La pronuncia non ha escluso la possibilità di attribuire rilievo a condotte gravi, ma ha imposto di valutarle attraverso un procedimento coerente con i criteri applicabili, sulla base di circostanze adeguatamente accertate.
5. Considerazioni conclusive
Il rilievo della sentenza non consiste nell’affermare l’obbligatorietà generalizzata di una sanzione disciplinare quale presupposto del voto di sei in comportamento. Il principio desumibile dalla motivazione è più preciso: l’istituzione scolastica deve rispettare i criteri di valutazione preventivamente deliberati, inclusi gli eventuali presupposti istruttori, disciplinari ed educativi che essa stessa ha stabilito. La maggiore incidenza attribuita dalla riforma alla valutazione del comportamento rende particolarmente importante la coerenza tra fatti accertati, criteri del PTOF, motivazione del giudizio e conseguenze per il percorso scolastico. Il rispetto delle regole procedimentali costituisce parte integrante della legittimità e della credibilità della funzione educativa.
