Nota a Tribunale di Pescara, Sez. Lavoro, ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 15 giugno 2026 e ordinanza collegiale di rigetto reclamo del 14 luglio 2026.
Di Avv. Marcello Angelo Di Iorio
Con due pronunce cautelari conformi, rese rispettivamente in primo grado e in sede di reclamo, la Sezione Lavoro del Tribunale di Pescara si è pronunciata sulla permanenza del personale docente non di ruolo nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) oltre il limite anagrafico di 67 anni, nei casi in cui non risulti ancora maturato il requisito contributivo minimo per l’accesso al trattamento pensionistico.
Le decisioni assumono rilievo per l’applicazione coordinata della disciplina contenuta nel Testo Unico della scuola, dei principi costituzionali in materia previdenziale e della normativa eurounitaria sul divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, con conseguente disapplicazione della disposizione ministeriale ritenuta incompatibile con le fonti sovraordinate.
1. Il caso e la questione di diritto
La controversia trae origine dall’esclusione di un docente dalla procedura di aggiornamento delle GPS per il biennio 2026/2028. Il sistema informatico ministeriale impediva la presentazione della domanda in ragione del compimento del sessantasettesimo anno di età, limite previsto per il collocamento a riposo d’ufficio e richiamato quale requisito ostativo dall’art. 6, comma 1, lett. b), dell’O.M. n. 27/2026. Il ricorrente, tuttavia, non aveva maturato i venti anni di contribuzione richiesti per la pensione di vecchiaia, né i requisiti per la pensione di vecchiaia contributiva. L’esclusione dalle graduatorie avrebbe quindi determinato l’impossibilità di stipulare ulteriori contratti a tempo determinato e, contestualmente, l’assenza di un trattamento pensionistico.
2. La tutela d’urgenza e la disapplicazione dell’O.M. n. 27/2026
In sede cautelare ex art. 700 c.p.c., il Giudice del lavoro ha preliminarmente affermato la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di accertamento del diritto soggettivo all’inserimento in graduatoria e non di impugnazione di una procedura concorsuale in senso stretto. Nel merito, l’ordinanza ha ritenuto l’art. 6 dell’O.M. n. 27/2026 non applicabile per contrasto con la normativa primaria. Il Tribunale ha richiamato l’art. 509, comma 3, del d.lgs. n. 297/1994, che consente il trattenimento in servizio fino al 70° anno di età, secondo gli adeguamenti normativi applicabili, ai fini del conseguimento del minimo pensionistico. Sebbene la disposizione sia riferita al personale di ruolo, essa è stata ritenuta estensibile al personale non di ruolo in forza della clausola di compatibilità prevista dagli artt. 517 e 541 del medesimo Testo Unico. Su tali presupposti è stato disposto il reinserimento del ricorrente nelle GPS.
3. Il rigetto del reclamo e la conferma del Collegio.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha proposto reclamo avverso l’ordinanza cautelare, deducendo, tra l’altro, un asserito eccesso di giurisdizione e contestando l’estensione al personale a tempo determinato della disciplina prevista per i docenti di ruolo. Il Tribunale, in composizione collegiale, ha respinto il reclamo, confermando una lettura costituzionalmente ed eurounitariamente orientata della fattispecie. Il Collegio ha evidenziato che il diritto al conseguimento del minimo pensionistico trova copertura nell’art. 38 Cost. e può giustificare, nei limiti previsti dall’ordinamento, una deroga ai limiti ordinari di età per il servizio, anche alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale. La decisione richiama inoltre la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, rilevando che la preclusione opposta al personale precario, a fronte della facoltà riconosciuta al personale a tempo indeterminato, determinerebbe una disparità di trattamento non giustificata.
Le ordinanze in esame affermano, pertanto, la necessità di evitare che l’applicazione automatica della disciplina amministrativa di aggiornamento delle graduatorie produca effetti incompatibili con la tutela previdenziale minima e con il principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili.
Massima — Diritto del precario al minimo pensionistico e disapplicazione dell’O.M. di aggiornamento GPS
È illegittimo e deve essere disapplicato, per contrasto con la disciplina primaria, l’art. 6 dell’O.M. di aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), nella parte in cui preclude l’inserimento o il mantenimento in graduatoria del docente che abbia compiuto 67 anni di età senza avere maturato il requisito contributivo minimo per l’accesso al trattamento pensionistico. Il combinato disposto degli artt. 509, comma 3, e 517 del d.lgs. n. 297/1994, interpretato alla luce dell’art. 38 Cost., impone di garantire all’aspirante non di ruolo la permanenza in graduatoria ai fini della stipula di contratti a tempo determinato utili al conseguimento del minimo pensionistico.
Massima — Principio di non discriminazione ex Direttiva 1999/70/CE tra docenti di ruolo e a tempo determinato
La preclusione, per il personale docente inserito nelle GPS, della possibilità di proseguire l’attività lavorativa oltre l’età ordinaria di collocamento a riposo al solo fine di maturare il minimo pensionistico, quando analoga facoltà sia riconosciuta al personale a tempo indeterminato, integra una disparità di trattamento non giustificata ai sensi della clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE. Le condizioni essenziali di impiego e le tutele previdenziali non possono essere differenziate in ragione della sola natura a termine del rapporto, in assenza di ragioni oggettive.
