Nota alla sentenza del Tribunale di Prato, Sezione lavoro, depositata il 23 ottobre 2026.
Di Avv. Isetta Barsanti Mauceri
Il docente deve documentare l’attività didattica svolta, ma tale obbligo non coincide con quello di riportare nel registro elettronico, per ogni argomento trattato, le corrispondenti pagine del manuale adottato. È questa la distinzione centrale della sentenza con cui la Giudice del Lavoro del Tribunale di Prato ha annullato la sanzione disciplinare della censura irrogata a un docente.
La contestazione riguardava la mancata trascrizione, in maniera trasparente e tempestiva, dei riferimenti al libro di testo relativi agli argomenti spiegati. Il docente al quale era stata assegnata una classe ove l’anno prima un collega aveva operato scelte relative all’adozione di un libro di testo che lui non condivideva aveva privilegiato l’utilizzo di appunti e dispense, messi a disposizione degli studenti anche attraverso una piattaforma digitale, annotando nel registro gli argomenti delle lezioni. Tale attività, peraltro, era stata posta in essere dal docente condividendo tale scelta con gli allievi e mettendo a disposizione dispense facilitate per gli alunni DSA o BES.
Secondo l’Amministrazione, però, l’omissione dei riferimenti al manuale comprometteva la conoscibilità del percorso didattico da parte degli studenti e delle famiglie e per tale motivo il Dirigente Scolastico aveva avviato formale procedimento disciplinare. Il Tribunale ha respinto questa ricostruzione, verificando sia il fondamento normativo dell’obbligo invocato sia il contenuto effettivo delle annotazioni.
Documentare le lezioni non significa riprodurre la scansione del manuale
La Giudi del Lavoro, infatti, ha osservato che l’art. 41 del R.D. n. 965/1924 impone al docente di registrare la materia spiegata e gli esercizi assegnati e corretti, ma non prescrive l’indicazione delle pagine del libro di testo. Un simile obbligo non si ricava neppure dall’art. 4, comma 5, del D.P.R. n. 275/1999, che colloca la scelta e l’utilizzazione degli strumenti didattici nell’ambito dell’autonomia didattica, richiedendone la coerenza con il Piano dell’offerta formativa e il rispetto di criteri di trasparenza e tempestività.
La distinzione ha una conseguenza precisa: la sola assenza dei riferimenti al manuale non dimostra l’inadempimento degli obblighi di documentazione. Occorre verificare, in concreto, se il registro consenta di conoscere l’attività svolta. Nel caso esaminato, le annotazioni individuavano con continuità gli argomenti trattati, i temi affrontati, i testi esaminati e, in numerose occasioni, i materiali distribuiti o resi disponibili agli studenti. Il Tribunale ha, quindi, rilevato che tali indicazioni presentavano un grado di specificazione persino maggiore rispetto alla semplice elencazione delle pagine del manuale.
Il rilievo disciplinare richiede una verifica concreta
L’Amministrazione, quindi, non aveva dimostrato che le annotazioni fossero insufficienti a consentire agli studenti di individuare gli argomenti trattati e il materiale necessario per lo studio. Non risultavano, inoltre, documentate lamentele di studenti o famiglie riferibili a questa specifica difficoltà.
La pronuncia della Giudice del Lavoro di Prato, quindi, non esonera, i docenti dalla diligente compilazione del registro, né afferma che il caricamento di materiali su una piattaforma digitale possa sostituirla. Chiarisce, invece, che la completezza della documentazione va valutata sulla base del suo contenuto e della sua effettiva utilità, senza trasformare una particolare modalità di compilazione, non prevista dalle disposizioni richiamate, in un autonomo obbligo disciplinarmente sanzionabile.
Anche l’assenza di lamentele assume rilievo nel quadro delle risultanze concrete: non costituisce una condizione generale per l’esercizio del potere disciplinare, ma rafforza, in questa vicenda, la mancata dimostrazione delle carenze prospettate dall’Amministrazione.
Il Tribunale di Prato, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pertanto annullato la censura, ritenendo assorbite le ulteriori contestazioni sulla legittimità della sanzione. Ha invece respinto la domanda risarcitoria, in mancanza dell’allegazione e della prova di specifiche conseguenze pregiudizievoli: l’illegittimità della sanzione non determina automaticamente un diritto al risarcimento.
La decisione offre un contributo significativo alla delimitazione del rapporto tra autonomia didattica e obblighi di servizio. La trasparenza dell’insegnamento si misura sulla possibilità di conoscere il percorso effettivamente svolto; non può essere identificata, in modo automatico, con la corrispondenza tra ogni lezione e le pagine di un libro di testo.
