Nota a TAR Marche, sentenza n. 1060 del 21 settembre 2026
Di Avv. Marcello Di Iorio
Una recente e articolata pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche interviene su una questione di particolare rilievo nel contenzioso scolastico: l’applicabilità della regola dell’anonimato allo svolgimento delle prove pratiche nei concorsi a cattedra.
La decisione si segnala per l’equilibrato bilanciamento tra la garanzia di imparzialità dell’Amministrazione e la tutela dell’affidamento dei candidati utilmente collocati in graduatoria, costituitisi in giudizio quali controinteressati. Essa pone fine a una complessa vicenda procedimentale, già interessata dalla riedizione dell’intera procedura concorsuale a seguito di un precedente annullamento giurisdizionale.
1. Il caso e la questione di diritto
La controversia trae origine dall’impugnazione delle graduatorie di merito del concorso per il reclutamento del personale docente, classe di concorso B022 – Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali, indetto con D.D. n. 2575/2023. I ricorrenti, non utilmente collocati, lamentavano la violazione del principio di anonimato durante lo svolgimento della prova pratica, contestando la circostanza che gli elaborati, realizzati al computer mediante software grafici, fossero stati salvati in cartelle informatiche recanti il nome e il cognome dei candidati. Secondo tale prospettazione, la prova pratica, traducendosi nella consegna di un file digitale, avrebbe dovuto essere integralmente equiparata a una prova scritta, con conseguente obbligo di anonimizzazione.
2. Le censure e la difesa dei controinteressati
La difesa dei controinteressati e dell’Amministrazione scolastica ha evidenziato, in punto di fatto e di diritto, come l’assimilazione della prova in questione a una classica prova scritta fosse meramente nominalistica. Si è argomentato, in particolare, che la prova pratica prevista per la classe B022 si configuri come un tertium genus che, nel caso di specie, è stato legittimamente attratto nel regime proprio della prova orale. La Commissione, infatti, non era chiamata a valutare soltanto un prodotto “statico” a posteriori, ma anche il modus procedendi dei candidati, le abilità tecniche dimostrate e l’uso appropriato dei software durante l’esecuzione, in un contesto laboratoriale che imponeva l’osservazione diretta e la conseguente identificazione visiva dei partecipanti. È stata inoltre valorizzata l’assenza di un significativo “iato temporale” tra l’esecuzione della prova e la relativa valutazione: i giudizi sono stati formulati contestualmente o immediatamente al termine di ciascuna sessione, escludendo in radice il rischio di condizionamenti esterni.
3. La decisione del TAR Marche
Il TAR Marche, aderendo alle tesi prospettate dalla difesa dei controinteressati e richiamando la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, da ultimo Cons. Stato, Sez. VII, n. 5279/2026, ha respinto il ricorso. Il Collegio ha chiarito che il principio dell’anonimato non può essere invocato in termini assoluti quando la prova pratica, per sua natura e per le prescrizioni della lex specialis, implichi l’osservazione diretta del candidato durante l’esecuzione. I Giudici hanno rimarcato che l’oggetto della prova non era un elaborato standardizzato suscettibile di valutazione oggettiva indipendentemente dall’autore, come avviene per un quiz o per un tema teorico, bensì una dimostrazione tecnica — impaginazione grafica, montaggio video e attività analoghe — caratterizzata da scelte progettuali idonee a rivelare le specifiche capacità professionali del candidato. In tale contesto, il contatto diretto tra Commissione e candidato rendeva l’anonimato materialmente inesigibile. Il Tribunale ha infine ritenuto legittimo e dirimente l’operato della Commissione che, con apposito verbale, aveva esplicitato ex ante l’impossibilità di anonimizzare i file, proprio in ragione dell’esigenza di valutare contestualmente il processo di elaborazione tecnica.
La decisione assume particolare rilievo perché consolida la posizione dei candidati vincitori e pone un argine a letture eccessivamente formalistiche del principio di anonimato, idonee a paralizzare l’azione dell’Amministrazione scolastica anche in presenza di prove pratiche ontologicamente incompatibili con una piena anonimizzazione.
Massima — Concorsi pubblici e prova pratica: inesigibilità dell’anonimato in caso di osservazione diretta
Nelle procedure concorsuali, e in particolare nel concorso a cattedra per la classe B022, la prova pratica può assumere la natura di tertium genus tra prova scritta e prova orale. Il principio dell’anonimato è destinato a recedere, risultando materialmente inesigibile, quando la lex specialis e la natura stessa della prova, quale la realizzazione di elaborati grafici al computer, impongano alla Commissione di valutare non solo il prodotto finale, ma anche il modus procedendi e le competenze tecniche mostrate dal candidato mediante contatto e osservazione diretta durante lo svolgimento dell’esame.
Massima — Assenza di “iato temporale” e garanzia di imparzialità
L’impossibilità di garantire l’anonimato degli elaborati in una prova pratica informatizzata non inficia la legittimità della procedura qualora la valutazione da parte della Commissione avvenga in via immediata e contestuale alla chiusura della sessione d’esame. L’assenza di un significativo iato temporale tra l’effettuazione della prova e l’attribuzione del punteggio elimina in radice il rischio di condizionamenti esterni, assicurando il rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento.