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Il punteggio per il servizio militare di leva nella mobilità del personale scolastico: la Cassazione ribadisce la valutabilità integrale ex art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994 e art. 2050 del Codice dell’ordinamento militare

Nota a Cass., Sez. lavoro, 31 agosto 2026, n. 24893 (R.G. 12469/2020, n. sez. 3171/2026)

Di avv. Pietro Siviglia

1. Il caso e la questione

Un docente di scuola secondaria di secondo grado, immesso in ruolo con il piano straordinario di assunzioni di cui alla l. n. 107 del 2015, aveva presentato domanda di mobilità territoriale chiedendo, tra l’altro, il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo di sei punti ai fini dell’anzianità di servizio per il servizio militare di leva prestato presso l’Aeronautica militare dopo il conseguimento della laurea. Tale punteggio non gli veniva riconosciuto né nella procedura di mobilità per l’anno scolastico 2016/2017, né in quella successiva per l’anno 2017/2018.

Il Tribunale di Milano e, in grado di appello, la Corte d’appello di Milano (sent. n. 1925/2019, dep. 18.11.2019) hanno confermato il diniego, richiamando quest’ultima apoditticamente le motivazioni della sentenza di primo grado. Avverso tale pronuncia il docente ha proposto ricorso per cassazione, affidando specificamente al terzo motivo la censura relativa al mancato riconoscimento del punteggio per il servizio militare (gli altri motivi di ricorso, relativi a distinti profili della procedura di mobilità, hanno seguito un percorso motivazionale autonomo che esula dall’oggetto della presente nota).

2. Il motivo di ricorso

Fermi gli ulteriori ed irrilevanti, ai nostri fini, motivi di ricorso, con il terzo motivo il ricorrente denunciava, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 485, comma 7, 569, comma 3, e 523, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), per non avere la Corte territoriale riconosciuto il punteggio spettante per gli anni di servizio di leva prestati presso l’Aeronautica militare.

3. La decisione della Cassazione: il principio di diritto

3.1. Le norme di riferimento

La Cassazione ha accolto il motivo, ritenendolo fondato, richiamando il proprio sistema generale desumibile dall’art. 2050 del Codice dell’ordinamento militare, da leggersi in combinato disposto con l’art. 485, comma 7, del d.lgs. n. 297/1994: il servizio militare di leva e il servizio civile ad esso equiparato «sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell’accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» (§ 7 della motivazione).

3.2. L’orientamento consolidato della Sezione Lavoro

La Suprema Corte ha dato continuità a un indirizzo ormai consolidato con specifico riferimento ai docenti e alle graduatorie per l’insegnamento. La stessa Cass., Sez. lav., ord. 18 marzo 2026, n. 6470 ricostruisce la relativa catena di precedenti conformi al proprio § 13, richiamando Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass. 3 giugno 2021, n. 15467, Cass. 29 dicembre 2021, n. 41894 e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586, «tutte riguardanti docenti e graduatorie per l’insegnamento», orientamento ribadito da ultimo da Cass. 5 maggio 2025, n. 11714. A tale linea si è aggiunta, cronologicamente, la stessa n. 6470/2026, e ad essa si riallaccia ora, in termini pienamente conformi, la pronuncia n. 24893/2026 in commento. La sentenza in commento ne rappresenta, pertanto, non un’innovazione ma un’ulteriore, e significativa, applicazione di un indirizzo che consta oggi di almeno sette pronunce conformi in un arco di oltre sei anni: significativa perché estesa espressamente, per la prima volta in termini così netti nel testo esaminato, alle procedure di mobilità (e non solo alle procedure di reclutamento o all’inserimento in graduatoria).

3.3. La portata del principio affermato

Il punto di diritto affermato al § 7.1 merita di essere sottolineato per la sua ampiezza: «non vi sono ragioni per negare rilevanza al servizio militare svolto anche non in costanza di rapporto e per escluderne l’applicazione alle procedure di mobilità scolastica, in cui il punteggio relativo al servizio militare e civile già di per sé rileva, ma deve essere calcolato nella misura integrale prevista dalla normativa». Il principio presenta, quindi, due corollari operativi:

  • il servizio militare è valutabile anche se prestato prima dell’instaurazione del rapporto di impiego (dunque anche dal docente non ancora di ruolo al momento della leva), giacché l’art. 2050, comma 2, del Codice dell’ordinamento militare ne impone la valutazione «anche se prestat[o] in costanza di rapporto di lavoro» — a fortiori, dunque, se prestato prima di esso;
  • il punteggio per il servizio militare, ove già astrattamente contemplato dalla disciplina di settore (come pacificamente avviene nelle procedure di mobilità scolastica), non può essere liquidato in misura ridotta o parziale, dovendo essere corrisposto «nella misura integrale prevista dalla normativa», in ossequo alla clausola di equivalenza minima rispetto al trattamento riservato ai servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, Codice dell’ordinamento militare).

3.4. Il vizio della sentenza cassata

La Corte di Cassazione ha censurato la sentenza d’appello per essersi limitata a richiamare «apoditticamente» le motivazioni della pronuncia di primo grado nel negare il riconoscimento di un punteggio ulteriore per il servizio militare (§ 7.2). Il vizio è stato qualificato e trattato come violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. — e non come vizio di motivazione ai sensi del n. 5 della medesima disposizione, il cui perimetro, dopo la riforma del 2012, è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo. Ciò segnala, sul piano tecnico, che l’omesso riconoscimento del punteggio per il servizio di leva, quando quest’ultimo risulti documentato in atti, integra un errore di sussunzione sostanziale — mancata applicazione della regola di calcolo integrale imposta dalla legge — più che un mero difetto espositivo della motivazione, sindacabile quindi anche a fronte di una motivazione per relationem che, ove recepisca acriticamente un errore di diritto del giudice di prime cure, non vale a sottrarre la decisione al sindacato di legittimità.

4. Esito

Il terzo motivo è stato accolto e la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a tale motivo, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Solo a titolo di cronaca si segnala che gli altri motivi di ricorso — relativi all’articolazione per fasi della procedura di mobilità 2016/2017 e alla precedenza ex art. 33 l. n. 104/1992 nella mobilità interprovinciale — sono stati dichiarati infondati con autonoma motivazione, che esula dall’oggetto della presente nota.

5. Massime

Massima 1 — Punteggio per il servizio militare di leva nelle procedure di mobilità del personale scolastico

In tema di mobilità del personale della scuola, il servizio militare di leva e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2050 del Codice dell’ordinamento militare e dell’art. 485, comma 7, del d.lgs. n. 297 del 1994, ai fini della carriera e dell’accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se prestati non in costanza di rapporto di lavoro, in misura non inferiore a quella prevista per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici; ne consegue che il relativo punteggio, ove già contemplato dalla disciplina di settore, deve essere riconosciuto nella misura integrale prevista dalla normativa, non essendo consentito all’amministrazione scolastica negarlo o ridurlo sulla base di una motivazione meramente ricognitiva delle statuizioni del primo giudice (conf., in relazione a docenti e graduatorie per l’insegnamento, Cass. 2 marzo 2020, n. 5679; Cass. 3 giugno 2021, n. 15467; Cass. 29 dicembre 2021, n. 41894; Cass. 29 marzo 2024, n. 8586; Cass. 18 marzo 2026, n. 6470; Cass. 5 maggio 2025, n. 11714).

Massima 2 — Sindacabilità della motivazione per relationem in tema di punteggio per il servizio militare

È viziata per violazione o falsa applicazione di legge, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e non richiede la dimostrazione di un omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la sentenza di merito che, richiamando apoditticamente le motivazioni della pronuncia di primo grado, neghi il riconoscimento del punteggio spettante al personale scolastico per il servizio di leva militare, in violazione degli artt. 2050 del Codice dell’ordinamento militare e 485, comma 7, del d.lgs. n. 297 del 1994.