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Mobilità interprovinciale del personale docente e precedenza del “caregiver” del genitore disabile grave, tra azioni positive e accomodamenti ragionevoli

NOTA A SENTENZA Cass., Sez. Lav., 17 luglio 2026, n. 23386

Di Avv. Pietro Siviglia

In un proverbiale venerdì 17 la Suprema Corte statuisce in merito ai diritti del personale scolastico caregiver nella mobilità interprovinciale muovendosi, in modo perentorio, nell’ambito della giurisprudenza di legittimità nazionale e sovranazionale già formatasi in materia. Si tratta, quindi, di una pronuncia di grande importanza in quanto fissa paletti quanto mai netti e chiari nell’ambito di un contenzioso seriale che, come mostra il giudizio di primo grado che ha portato alla pronuncia dei giudici del Palazzaccio, ha più di 10 anni.

1. Massima

La contrattazione collettiva nazionale integrativa che, nel disciplinare il sistema delle precedenze nella mobilità del personale docente, riconosce al figlio che assista, quale referente unico, il genitore affetto da handicap grave ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992 una precedenza limitata alle assegnazioni provvisorie e alla mobilità infraprovinciale, escludendola per i trasferimenti definitivi interprovinciali, non contrasta con l’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992 né con l’art. 601 d.lgs. n. 297/1994, e non integra discriminazione diretta, indiretta o per associazione ai sensi della direttiva 2000/78/CE. L’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992, attribuendo il diritto di precedenza “ove possibile”, non configura un diritto soggettivo assoluto e incondizionato, ma consente un bilanciamento, rimesso alla contrattazione collettiva ex art. 40 d.lgs. n. 165/2001, tra le esigenze di tutela della disabilità e quelle organizzative dell’amministrazione.

2. Il fatto e l’iter processuale

Un docente, referente unico dell’assistenza al padre disabile grave, otteneva dal Tribunale di Genova la disapplicazione dell’art. 13 del CCNI mobilità 2016/2017 nella parte in cui non riconosceva, in caso di mobilità interprovinciale, una precedenza assoluta analoga a quella spettante ai genitori e al coniuge del disabile. La Corte d’appello di Genova (sent. n. 305/2019) confermava la decisione, ritenendo la clausola contrattuale in contrasto con l’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992 e perciò disapplicabile. Il MIUR proponeva ricorso per cassazione con unico motivo, censurando la qualificazione della norma come imperativa e inderogabile.

Con ordinanza interlocutoria n. 34608/2024, la Sezione Lavoro disponeva il rinvio a nuovo ruolo in attesa delle decisioni della Corte di giustizia sollecitate dalle proprie ordinanze di rinvio pregiudiziale nn. 1788 e 24336 del 2024, poi definite, rispettivamente, con le sentenze CGUE 11 settembre 2025, causa C-38/24 (Bervidi), e 12 marzo 2026, causa C-597/24 (Zirvatta — quest’ultima decisione, si noti, proviene dallo stesso rinvio pregiudiziale della Corte suprema di cassazione, disposto con decisione del 10 settembre 2024).

3. La questione di diritto

Il nucleo della controversia consiste nello stabilire se il diritto di precedenza “ove possibile” di cui all’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992 — esteso al personale scolastico dall’art. 601, comma 1, d.lgs. n. 297/1994 — imponga alla contrattazione collettiva di riconoscere al figlio-caregiver una precedenza assoluta anche nei trasferimenti interprovinciali, ovvero se resti legittima una disciplina pattizia che gradua l’intensità della tutela in ragione del titolo di precedenza e della fase della mobilità, riservando la precedenza piena a coniuge e genitori e limitando quella del figlio referente unico alle assegnazioni provvisorie e alla mobilità infraprovinciale.

4. Il quadro sovranazionale

4.1. CGUE 11 settembre 2025, causa C-38/24 (Bervidi)

Come riportato nella sentenza in commento, la Corte di giustizia ha ivi affermato che la direttiva 2000/78/CE, e in particolare l’art. 5, letti alla luce degli artt. 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali e degli artt. 2 e 7 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, impongono al datore di lavoro di adottare soluzioni ragionevoli anche nei confronti del lavoratore non disabile che assista un figlio disabile, sempre che l’onere non risulti sproporzionato.

4.2. CGUE 12 marzo 2026, causa C-597/24 (Zirvatta): analisi del testo integrale

Il caso deciso da C-597/24 riguardava una docente disabile (invalidità pari al 70%) alla quale era stato negato il trasferimento nella provincia richiesta per assenza di posti, tutti assorbiti dalla mobilità intraprovinciale (art. 465, comma 1, d.lgs. n. 297/1994, in combinato disposto con l’art. 6, comma 2, CCNI mobilità 2017/2018), e ciò nonostante la precedenza che le sarebbe spettata ex art. 21 l. n. 104/1992. È significativo, ai fini del raffronto, che la vicenda si collochi sul piano dell’art. 33, comma 6 (e non comma 5) l. n. 104/1992, norma gemella di quella oggetto del giudizio in commento, dedicata però al diritto di scelta della sede da parte del disabile stesso, e non del caregiver. La Corte di giustizia ha risposto a due questioni pregiudiziali:

1) L’articolo 5 della direttiva 2000/78/CE … non osta a una normativa nazionale che prevede un sistema di mobilità professionale e territoriale che accorda una precedenza in materia di mobilità a taluni docenti disabili, facendo prevalere le operazioni di mobilità intraprovinciale sulle operazioni di mobilità interprovinciale, dal momento che tale sistema, non tenendo conto delle esigenze proprie delle persone disabili in situazioni concrete, non rientra nella nozione di “soluzioni ragionevoli” … 2) L’articolo 2, paragrafo 2, lettera b) … un sistema nazionale … non costituisce una discriminazione indiretta … a danno dei docenti che hanno chiesto un trasferimento interprovinciale (dispositivo, punti 1 e 2).

Tre passaggi motivazionali meritano di essere isolati, perché sono quelli che la sentenza in commento riprende – non sempre con eguale fedeltà – nella propria ratio decidendi.

(a) Il criterio discretivo. La Corte esclude che il sistema italiano attui “soluzioni ragionevoli” non perché generale e astratto in sé, ma perché accordata “in modo automatico in funzione della categoria … senza che sia previsto di tener conto … delle loro esigenze proprie in una situazione concreta” (punti 62-63). Il discrimine, dunque, non è la dicotomia azioni positive/accomodamenti ragionevoli come categorie a compartimenti stagni, ma l’automatismo categoriale del meccanismo, che lo colloca fuori dal perimetro dell’art. 5.

(b) La riserva di verifica in concreto. La stessa Corte precisa che l’esclusione del sistema dall’ambito dell’art. 5 è “circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare” (punto 64): la valutazione sistemica non esaurisce, quindi, l’accertamento, che resta aperto sul piano individuale.

(c) Il test della discriminazione indiretta. Sulla seconda questione, la Corte procede con un test strutturato in tre fasi — individuazione del comparator, prova di uno “particolare svantaggio”, eventuale giustificazione — e conclude che la docente ricorrente nel procedimento principale non subiva alcuno svantaggio, anzi godeva di una posizione comparativamente più favorevole rispetto ai colleghi non disabili (punti 69-77). Quanto, poi, alla graduazione interna fra categorie di disabili (precedenza “assoluta” di non vedenti ed emodializzati contro precedenza “relativa” degli invalidi oltre i due terzi), la Corte esplicitamente non decide, per carenza di elementi sulla finalità perseguita dalla normativa nazionale, così lasciando aperta – e non già risolta in senso permissivo – la questione della legittimità di simili graduazioni (punti 78-83).

5. La soluzione della Cassazione e il raffronto con C-597/24

La sentenza in commento innesta sulla dicotomia “azioni positive/accomodamenti ragionevoli” (punti 9, 12, 18 della motivazione) l’intero impianto argomentativo: l’art. 33 l. n. 104/1992 e l’art. 601 d.lgs. n. 297/1994, in quanto disposizioni generali e astratte, sarebbero riconducibili al genus delle azioni positive ex art. 7 dir. 2000/78/CE e perciò sottratte al sindacato sugli accomodamenti ragionevoli ex art. 5, che riguarderebbe solo la situazione individuale concreta, mai dedotta dal ricorrente. L’operazione è in parte fedele e in parte eccedente rispetto a C-597/24.

È fedele nella parte in cui recepisce che un meccanismo di precedenza automatico e categoriale non integra, in sé, un accomodamento ragionevole (supra, punto 4.2, lett. a) — conclusione che la sentenza in commento estende, per analogia strutturale, dall’art. 33, comma 6 (oggetto di C-597/24, precedenza del disabile per sé) all’art. 33, comma 5 (precedenza del caregiver), norme gemelle nella formulazione (“ove possibile”) e nell’architettura contrattuale (CCNI 2016/2017 e 2017/2018 sono, sul punto, sovrapponibili). L’analogia è ragionevole, ma la sentenza non la rende esplicita: tratta l’estensione come già acquisita dal dictum eurounitario, mentre si tratta di un’operazione ermeneutica ulteriore, condotta dalla stessa Cassazione.

Va oltre, invece, sotto due profili.

In primo luogo, il dispositivo di C-597/24 non qualifica mai il sistema nazionale come “azione positiva” ex art. 7: tale qualificazione resta un argomento delle sole osservazioni scritte della Commissione europea (punto 78), che la Corte richiama ma non fa proprio, tanto che si dichiara “non … in grado” di pronunciarsi sulla comparabilità delle situazioni e sulla relativa giustificazione (punto 83). La sentenza in commento (punto 9) presenta invece tale qualificazione come un dato ormai chiarito dalla Corte di giustizia (“come evidenziato dalla Corte di Giustizia … che significativamente richiama le conclusioni in tal senso della Commissione”): la formula è corretta nel dar conto della fonte (le conclusioni della Commissione), ma il rilievo che ad essa attribuisce — di principio ormai stabilizzato — non trova pieno riscontro nel dispositivo, che su questo specifico punto ha pronunciato un non liquet.

In secondo luogo, e correlativamente, la graduazione fra categorie di caregiver operata dall’art. 13, punto V, CCNI (precedenza piena, anche interprovinciale, per coniuge e genitori; precedenza limitata alle assegnazioni provvisorie per il figlio referente unico) è esattamente il tipo di questione che la Corte di giustizia, investita di un interrogativo analogo relativo alla graduazione fra non vedenti/emodializzati e invalidi oltre i due terzi, ha ritenuto di non poter decidere per difetto di elementi sulla finalità perseguita dalla normativa nazionale (punti 78-83). La Cassazione, che pure disponeva del quadro fattuale e normativo completo che mancava alla Corte di Lussemburgo, risolve la medesima tipologia di questione ai punti 19-25 della motivazione facendo leva su formule di sintesi (“ragioni oggettive”, “criterio di normalità”, tutela “complessivamente garantita”) più assertive che dimostrative, senza il tipo di scrutinio comparativo puntuale – individuazione del termine di paragone, verifica dello svantaggio, vaglio di proporzionalità mezzi/fine – che la stessa Corte di giustizia, nel medesimo procedimento, ha mostrato di ritenere necessario prima di pronunciarsi (punti 69-77).

6. Profili critici

6.1. Sul piano dogmatico, l’impianto della sentenza – azioni positive generali e astratte contro accomodamenti ragionevoli individuali – è condivisibile e coerente con la lettura sistematica della direttiva 2000/78/CE; ma, per le ragioni appena esposte, sarebbe stato più rigoroso presentarlo come sviluppo interpretativo della Cassazione, sorretto da C-597/24 solo per la parte (automatismo categoriale = non accomodamento ragionevole) effettivamente decisa, anziché come applicazione di un principio che il giudice eurounitario ha lasciato, in parte qua, non deciso.

6.2. Sul piano processuale, il passaggio che non può non essere soggetto a critica resta la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., senza rinvio, motivata sulla mancata allegazione da parte del ricorrente di circostanze rilevanti ai fini dell’accomodamento ragionevole individuale. Il giudizio di merito era stato però impostato, per l’intero doppio grado (2016-2019), sull’unica tesi allora disponibile – la nullità/inderogabilità dell’art. 33 — e la stessa C-597/24 (punto 64) riserva espressamente al giudice nazionale una verifica in concreto che presuppone, a rigore, un contraddittorio sulle circostanze individuali mai istruito né sollecitato secondo il nuovo standard. Una cassazione con rinvio, che consentisse l’allegazione delle circostanze rilevanti alla luce del sopravvenuto quadro eurounitario, sarebbe stata più aderente al principio di effettività della tutela.

6.3. Sul piano motivazionale, l’esclusione della discriminazione indiretta fra categorie di caregiver (punti 15, 19-25) meriterebbe un’articolazione più vicina al metodo “comparazione + particolare svantaggio + proporzionalità” impiegato da C-597/24 (punti 69-77), specie perché verte su una graduazione che la stessa Corte di giustizia, in relazione a una fattispecie strutturalmente analoga, non ha ritenuto di poter validare in assenza di elementi specifici sulla finalità perseguita.

6.4. Depone invece a favore della tenuta sistematica della decisione l’argomento, correttamente valorizzato, tratto dal nuovo CCNI mobilità 2025-2028, che ha esteso la precedenza del figlio referente unico anche all’interprovinciale: l’innovazione contrattuale conferma che l’estensione non discendeva automaticamente dall’art. 33 l. n. 104/1992, ma necessitava di una specifica scelta delle parti sociali – il che esclude, coerentemente, che il precedente assetto fosse nullo per contrasto con norma imperativa.

7. Conclusioni

Cass. n. 23386/2026 rappresenta il primo arresto della Sezione Lavoro che recepisce nell’ordinamento interno gli esiti di C-38/24 e C-597/24 in materia di mobilità scolastica del personale disabile e dei relativi caregiver, offrendo una lettura sistematica potenzialmente idonea a orientare il numeroso contenzioso seriale della materia. Il raffronto puntuale con il testo integrale di C-597/24 conferma la correttezza della soluzione nella parte dispositiva (nessun diritto assoluto alla precedenza interprovinciale, legittimità della graduazione contrattuale in linea di principio), ma segnala due aree di fragilità: l’attribuzione a un dictum eurounitario di un principio (qualificazione come “azione positiva” e conseguente validazione della graduazione fra categorie) che la Corte di giustizia ha in realtà lasciato espressamente indeciso, e la definizione nel merito, senza rinvio, di una domanda impostata su un quadro normativo diverso da quello sopravvenuto in corso di causa. Su entrambi i profili la tenuta della decisione dipenderà dal seguito che la giurisprudenza di merito e di legittimità saprà darle nei casi analoghi già pendenti.