Commento alla sentenza n. 7653/2026 del TAR Lazio Sezione Terza Bis
di Avv. Isetta Barsanti Mauceri
Con la sentenza n. 7653 del 2026, la Sezione Terza Bis del TAR Lazio ha affrontato — e in parte risolto — un nodo delicatissimo del diritto scolastico italiano: può una scuola pubblica organizzare un concerto natalizio in una chiesa, durante l’orario delle lezioni, qualificandolo come attività curricolare di Educazione Civica? Il 18 dicembre 2025, circa 196 alunni sono stati condotti nella vicina chiesa parrocchiale per un «Concerto di Natale» inserito — secondo la scuola — nel curricolo verticale di Educazione Civica, nell’ambito del progetto «Agenda 2030 – Pace, giustizia e istituzioni solide». Canti natalizi, mani congiunte, indice verso il cielo, evocazioni della divinità: il tutto durante l’orario curricolare, dalle 10 alle 13. Alcuni genitori si sono rivolti alla scuola chiedendo la sospensione dell’evento, ma invano. Quindi altri si sono rivolti a UAAR (Unione degli Atei Agnostici e Razionalisti) ed è stato proposto un ricorso al TAR del Lazio volto ad evitare che detto concerto si tenesse. Purtroppo, i tempi della giustizia, spesso sono troppo lenti, di talché il concerto si è tenuto ugualmente secondo le modalità poi censurate dallo stesso TAR tanto che, comunque, all’udienza di merito i legali hanno potuto anche rappresentare lo svolgimento dello stesso producendo i testi della canzone e le foto dello stato dei luoghi ed evidenziare come detto evento fosse un momento afferente all’insegnamento della religione cattolica.
La sentenza merita attenzione per almeno quattro ragioni.
1. L’ammissibilità del ricorso: l’interesse morale resiste all’esaurimento dell’evento Il Collegio ha preliminarmente respinto le eccezioni di rito dell’Avvocatura, affermando che i provvedimenti impugnati non erano meri atti organizzativi ma delibere di organi collegiali inserite in un progetto educativo. Rispetto a tale progetto, i ricorrenti avevano il diritto di insorgere: l’associazione in quanto ente esponenziale del principio di laicità, il genitore in quanto titolare della responsabilità educativa. Né rilevava che la manifestazione si fosse già conclusa: come già affermato dal Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1388/2017, l’interesse morale dei ricorrenti permane e giustifica lo scrutinio giurisdizionale.
2. Nel merito, il collegio ha respinto la domanda di annullamento affermando come il concerto in chiesa fosse lecito, se facoltativo. Il TAR ha respinto la domanda caducatoria, facendo applicazione del principio di laicità «positiva» che la Corte Costituzionale ha costantemente delineato: non indifferenza dello Stato rispetto al fenomeno religioso, ma tutela del pluralismo e della massima espansione della libertà di tutti (Corte Cost. n. 63/2016; Corte Cost. n. 203/1989). In quest’ottica — ha spiegato il Collegio — un concerto natalizio in chiesa non è tout court vietato, purché sia garantita la libertà di non parteciparvi e purché non si traduca in una discriminazione per chi sceglie di astenersi. Qui si innesta però la parte più innovativa della decisione.
3. L’azione di accertamento accolta: attività extra-curricolare, non Educazione Civica Il TAR ha accolto la domanda di accertamento — proposta in via sussidiaria rispetto a quella di annullamento — dichiarando che la partecipazione al concerto aveva natura extra-curricolare e pienamente facoltativa, e che «l’esecuzione in una Chiesa di canti natalizi accompagnati da evocazioni e gestualità di carattere religioso non è riconducibile ai contenuti propri dell’insegnamento dell’Educazione Civica». Il ragionamento del Collegio è lineare e severo: canti di Natale legati «almeno in prevalenza alla dimensione spirituale della festività», movimenti e rituali «strettamente legati alla religiosità cattolica», il tutto in una chiesa consacrata (non in una «parrocchia» intesa come comunità territoriale).
Si tratta di attività «oltremodo prossime alla fede e alla devozione», che in una scuola pubblica e laica non possono essere considerate parte del curricolo. Sarebbe lo stesso — aggiunge significativamente il TAR — se analoghe attività si svolgessero in una moschea o in una sinagoga. Il punto è di particolare rilievo sistematico perché il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione di accertamento atipica, richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2011, e l’ha accolta in via sussidiaria: non avrebbe avuto senso annullare atti ormai eseguiti e di per sé legittimi se correttamente qualificati; ma era indispensabile chiarire — pro-futuro — che attività di questo genere non possono essere spacciate per curriculari. I giudici, quindi, ritengono che l’autorizzazione richiesta dalla scuola ai genitori «non va intesa […] come finalizzata alla mera e semplice uscita dal plesso scolastico, ma bensì come reale possibilità di astensione dalla manifestazione viste le sue caratteristiche devozionali». Ciò significa che la scuola non può limitarsi a chiedere il permesso per l’uscita didattica, ma deve informare chiaramente le famiglie sulla natura religiosa dell’evento e sul diritto di astenersi per motivi di coscienza.
Oltre a ciò, il TAR ha affermato come le attività alternative per chi non partecipa devono essere effettivamente equivalenti. Nel caso di specie, l’Istituto non aveva fornito «alcun chiarimento in ordine alle attività alternative svolte ed alla loro equivalenza formativa e curriculare». Se l’attività fosse stata davvero curricolare, la sua mancata frequenza avrebbe inciso sulla valutazione dell’alunno — con un effetto discriminatorio evidente. Qualificandola invece come extra-curricolare, l’attività alternativa «non abbisogna di particolare qualificazione» e lo studente che se ne astiene non subisce alcun pregiudizio valutativo. La sentenza si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato. Nel caso Lautsi c. Italia (Corte EDU, Grande Camera, 18 marzo 2011), il crocifisso in aula era stato ritenuto legittimo in quanto simbolo «passivo». Nel caso delle benedizioni pasquali (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1388/2017), il Consiglio di Stato aveva ritenuto legittima la concessione dei locali scolastici per riti religiosi, ma a condizione che si svolgessero fuori dall’orario scolastico e con partecipazione libera.
Nel caso in esame, invece, invece il concerto si svolgeva in orario curricolare — e questo è il discrimen decisivo. Il TAR lo dice chiaramente: la previsione della manifestazione in orario scolastico «implica che la relativa partecipazione non risultava pienamente libera e genuinamente facoltativa». Inoltre, diversamente dal crocifisso «passivo» del caso Lautsi, l’evento contestato — canti devozionali, gestualità para-liturgica, evocazione della divinità — aveva un contenuto religioso tutt’altro che passivo. Un passaggio merita una notazione critica. L’Avvocatura aveva sostenuto che la preventiva rimozione del Santissimo Sacramento dalla chiesa rendesse l’evento «laico». Il TAR ha respinto questa tesi con un argomento tanto semplice quanto definitivo: la rimozione dell’Eucaristia «non ha alcun significato per il non credente, per il quale si tratta semplicemente di pane e vino». E comunque — aggiunge il Collegio — una chiesa consacrata rimane un luogo di culto anche senza il Santissimo, né risultava dagli atti che la rimozione fosse stata pensata come misura di rispetto per la laicità della scuola. In conclusione, la sentenza n. 7653/2026 del TAR Lazio si presta a una duplice lettura. Per le scuole, essa traccia un confine chiaro: organizzare un concerto natalizio in chiesa durante l’orario scolastico è lecito, ma solo a condizione che sia qualificato come attività extra-curricolare, con partecipazione genuinamente libera e senza conseguenze sulla valutazione degli alunni.
Non si può — questo il cuore del decisum — rivestire un’attività devozionale con l’abito dell’Educazione Civica. Per i non credenti e per le associazioni che ne tutelano i diritti, la sentenza offre uno strumento di tutela importante: l’azione di accertamento atipica, quando l’annullamento non è più praticabile o utile, consente comunque di ottenere una pronuncia che fa chiarezza per il futuro. In un’Italia sempre più plurale, dove le aule scolastiche riflettono una molteplicità di culture e di sensibilità religiose (e non religiose), decisioni come questa contribuiscono a definire uno spazio pubblico in cui nessuno debba sentirsi escluso — né il credente, né il non credente. È precisamente questo il significato costituzionale della laicità.
