Nota a Tribunale di Firenze, Sez. Lavoro, sent. 13 maggio 2026, n. 1172, Est. dott. T. M. Gualano
Di Matteo Lazzerini*
Il caso
La ricorrente aveva svolto una serie di servizi a termine quale docente nella scuola dell’infanzia. In particolare, dopo una supplenza continuativa svolta dall’1/9/2017 al 30/06/2021 (il cui servizio si era interrotto per la riforma dell’ordinanza cautelare del giudice amministrativo con cui era stata ammessa in graduatoria), aveva prestato servizio per ulteriori 4 anni “su organico di diritto” e vale a dire con contratti il cui termine finale era stato individuato nel 31 agosto.
Pertanto, la docente adiva il Tribunale fiorentino deducendo di aver sottoscritto, con la stessa parte datoriale, contratti di lavoro a tempo determinato reiterati in modo continuativo per oltre 3 anni per far fronte (non a situazioni contingenti, ma) ad esigenze stabili di copertura del posto, in violazione delle clausole 3, 4, 5 e 6 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nonché in violazione dei principi di correttezza e buona fede; invocava altresì gli artt. 1 e 5 comma 4 bis D. Lgs. 368/2001 e l’art. 36 D. Lgs. 165/2001.
Si costituiva il Ministero dell’Istruzione e del Merito, producendo giurisprudenza e deducendo, segnatamente, l’attitudine dei concorsi banditi a sanare l’illegittima reiterazione contrattuale. In particolare, la parte datoriale, quali misure asseritamente idonee ad elidere l’illecito comunitario conseguente alla successione di contratti, allegava tutti i concorsi, sia ordinari che straordinari, intervenuti dal 2020 al 2024. Inoltre, il Ministero datore di lavoro invocava, in ogni caso, la decurtazione dell’aliunde perceptum dall’eventuale risarcimento.
La ricorrente, nello svolgimento del processo, deduceva espressamente l’intervenuta Sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 14 aprile 2026 resa nella causa C-418/24, in quanto rilevante al fine della verifica, da parte del giudice nazionale, dell’eventuale adozione di misure che siano non soltanto proporzionate, ma altresì sufficientemente effettive e dissuasive da garantire la piena efficacia delle norme adottate in attuazione dell’Accordo quadro, consentendo, di conseguenza, di assicurare l’effetto utile di quest’ultimo.
La decisione
Il Tribunale di Firenze ha richiamato innanzitutto la normativa applicabile, individuata nell’art 4 della L. n. 124/1999 e nell’art. 1 D.M. 25/05/2000, n. 201 (“Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124”). Il Giudice del merito ha inoltre citato la Sentenza della Corte Costituzionale n. 187/2016.
Tanto premesso, il Tribunale fiorentino ha affermato che la reiterazione illegittima dei contratti a termine può ravvisarsi con riguardo alle supplenze su posti vacanti e disponibili (c.d. supplenze su organico di diritto, ossia supplenze annuali sino al 31 agosto), e che, in caso di reiterazione per un tempo superiore ai trentasei mesi (anche non consecutivi), l’avvenuta stabilizzazione per effetto della L. 107/2015 o per effetto comunque di procedura selettiva, ha efficacia “sanante”, salva solo la possibilità del lavoratore interessato di dimostrare danni diversi e ulteriori, con le ordinarie regole di allegazione e prova.
Il Tribunale adito ha inoltre affrontato la questione attinente allo svolgimento del servizio con riferimento alle supplenze su posti non vacanti (c.d. supplenze su organico di fatto, di durata sino al termine delle attività didattiche, cioè fino al 30 giugno).
Per tali casi, la decisione in commento ha dato continuità all’orientamento di merito e di legittimità (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 7 novembre 2016, n. 22552) secondo cui l’illegittimità della reiterazione è da escludere, pur se di durata complessiva superiore ai trentasei mesi, a meno che il lavoratore alleghi e dimostri che nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al Ministero, e quindi prospettandosi non già la sola reiterazione, ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso istituto e con riguardo alla stessa cattedra).
La Sentenza 1172/2026 del Giudice del Lavoro di Firenze offre uno spunto ulteriore, laddove in provvedimento si è osservato, citando Cass., ord. 19708/2025, che, con riferimento specifico ai casi di reiterazione di contratti “su organico di fatto”, l’allegazione e prova della reiterazione di supplenze fino al termine delle attività scolastiche con durata ultratriennale (confermata quale parametro di ragionevolezza), presso lo stesso istituto e per la stessa classe di concorso, in assenza di esigenze sostitutive di altro docente, si rivela sintomatica di un abusivo ricorso al contratto a termine per il soddisfacimento di esigenze stabili e durevoli di copertura del posto per inadeguatezza dell’organico previsionale. In tali ipotesi, motiva l’arresto di merito in esame, sempre richiamando la citata Cass., ord. 19708/2025, spetta all’amministrazione addurre elementi atti a comprovare, ove del caso, l’effettivo carattere provvisorio della supplenza nell’uso corretto del potere di organizzazione del servizio scolastico.
Così indicati i criteri per individuare la legittimità o meno delle reiterazioni contrattuali, nella decisione si è pervenuti, nel caso esaminato, ad affermare l’abusività della successione di contratti a termine.
In Sentenza si è proceduto inoltre a valutare l’allegazione ministeriale secondo cui i concorsi banditi dal 2020 in poi avrebbero efficacia sanante dell’illegittimità occorsa. Più precisamente, per dirla con Corte Costituzionale 187/2016 e con Corte di Giustizia, 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, s’imponeva verificare se i concorsi banditi potessero configurare delle misure idonee a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione.
Sul punto, affermata la violazione della clausola 5 dell’Accordo quadro, si sono ritenuti inconferenti i richiami alla possibilità di stabilizzazione tramite le procedure (ordinarie e straordinarie) per l’immissione in ruolo (anche) per la scuola dell’infanzia indette negli anni dal 2020 al 2024, rappresentando esse una mera chance di assunzione, come tale priva di efficacia sanante della illegittima reiterazione contrattuale.
Infine, è stata esclusa l’operatività dell’istituto dell’aliunde perceptum, stante la natura forfetizzata e omnicomprensiva del danno.
Considerazioni a margine
In breve, il Giudice del Lavoro di Firenze, con la Sentenza 1172/2026, ha accolto la prospettazione secondo cui l’indizione di concorsi, siano essi ordinari o straordinari, si atteggia a mera possibilità di assunzione e, come tale, non vale a “cancellare” l’illecito comunitario costituito dalla reiterazione di contratti a termine, con la conseguenza della risarcibilità del danno, da quantificare secondo le disposizioni di cui all’art. 36 comma 5 D.Lgs. 165/2001.
La Sentenza 1172/2026 in commento è successiva alla pronuncia della Corte di Giustizia 14 aprile 2026, resa nella causa C-418/24 con la quale, pur senza farvi riferimento, appare in piena armonia.
La CGUE ha infatti affermato, che la clausola 5 dell’Accordo quadro debba essere interpretata nel senso che non costituisce una misura adeguata per prevenire e sanzionare gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, ai sensi di detta clausola 5, l’organizzazione di procedure di selezione che, pur tenendo conto dell’esperienza precedente del lavoratore interessato e del tempo di servizio dedicato da quest’ultimo allo svolgimento delle proprie mansioni, non limitano tale presa in considerazione ai candidati che sono stati vittime di un siffatto abuso, qualora la misura in parola non consenta né di sanzionare debitamente detto ricorso abusivo né di rimuovere le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione.
Esaminando le misure datoriali nazionali, appare rilevante considerare che i concorsi ministeriali indetti dal 2020 al 2024, siano essi ordinari o straordinari, non hanno limitato la considerazione del servizio svolto ai candidati che sono stati vittime dell’abuso; né tali concorsi sono stati rivolti esclusivamente a dipendenti che siano stati parte di un’illegittima reiterazione contrattuale.
Di conseguenza, in tal senso, la considerazione, da parte del Tribunale di Firenze, delle procedure concorsuali (ordinarie o straordinarie) quale “mera chance di assunzione, come tale priva di efficacia sanante della illegittima reiterazione contrattuale”, appare pienamente conforme ai criteri adottati dal giudice sovranazionale nell’applicazione della clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
*Avvocato del Foro di Firenze
