Vai al contenuto

Risarcimento da abusiva reiterazione dei contratti a termine anche in caso di spezzoni orari

Nota a Tribunale di Bologna, sentenza n.516 del 12.05.2026

Di Avv. Carmen Saccà Foro di Bologna

In tema reiterazione dei contratti a tempo determinato nei confronti degli insegnanti di religione cattolica, il risarcimento del danno va riconosciuto anche nel caso di contratti stipulati per la copertura di spezzoni orario e non di cattedre con orario completo.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, con la sentenza in commento, ha riconosciuto ad una docente di religione il risarcimento del danno per l’abusiva reiterazione dei contratti a termine, anche se su spezzone orario, respingendo le eccezioni del Ministero dell’Istruzione e del Merito il quale aveva tentato di sostenere che i primi incarichi della docente non dovessero essere considerati ai fini dell’accertamento dell’abuso, perché svolti su spezzone orario.

Il punto centrale della decisione è che il danno non deriva dal numero di ore assegnate, ma dalla permanenza del docente in una condizione strutturale di precarietà causata dalla mancata indizione dei concorsi triennali previsti dalla legge.

Secondo il Tribunale di Bologna, in particolare “Il danno subito deriva dall’illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato in conseguenza della mancata indizione delle procedure concorsuali triennali, a prescindere dal fatto che le ore della cattedra siano state assegnate ai fini della copertura di spezzoni orari”.

In definitiva, anche lo spezzone può essere indice di copertura stabile del fabbisogno e, quindi, ciò che conta, è l’utilizzo reiterato del docente per esigenze non temporanee.

Difatti uno spezzone non equivale automaticamente a “organico di fatto” in quanto può essere parte di una cattedra strutturale; anche lo spezzone può quindi integrare un posto vacante “di diritto”, e quindi la supplenza mantiene natura stabile anche se parziale.

La pronuncia assume, pertanto, particolare rilievo poiché consolida un orientamento interpretativo volto a garantire una tutela effettiva — e non meramente formale — ai lavoratori precari del comparto scolastico, in conformità ai principi elaborati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e dalla giurisprudenza di legittimità.