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Valutazione scolastica ed eccesso di potere in presenza di circostanze eccezionali

Nota a commento della sentenza del TAR Veneto n. 1959/2025.

Di Avv. Isetta Barsanti Mauceri

Il caso e la decisione

La sentenza del TAR Veneto n. 1959 del 31 ottobre 2025 affronta una vicenda di particolare delicatezza, in cui si intrecciano profili di valutazione scolastica e circostanze personali eccezionali. Uno studente di terza superiore, colpito dalla perdita improvvisa del padre a fine dicembre 2024, viene sottoposto a scrutinio finale nel giugno 2025 con sospensione del giudizio in tre discipline (matematica con voto 4, chimica organica e biochimica con voto 5, chimica analitica con voto 3). Le prove di recupero vengono calendarizzate nei primi giorni di luglio 2025, a ridosso della fine dell’anno scolastico. Nonostante lo studente consegua miglioramenti significativi (8+ in matematica, 6,5 in chimica organica, 4½ in chimica analitica), il Consiglio di Classe delibera la non promozione. Il TAR, con ordinanza cautelare n. 470/2025, accoglie la domanda cautelare valorizzando le “eccezionali circostanze del caso concreto” e i “significativi progressi” dimostrati dall’allievo, ordinando la rinnovazione del giudizio “sulla base di un esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in un più ampio periodo“. Il Consiglio di Classe, riunitosi nuovamente, conferma all’unanimità la non ammissione. Con la sentenza in commento, il TAR accoglie il ricorso per motivi aggiunti, annullando la seconda delibera per eccesso di potere.

I limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni scolastiche: il consolidato orientamento

La giurisprudenza amministrativa ha da tempo delineato con rigore i confini del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni scolastiche. Come affermato dalla Cassazione civile, Sezioni Unite, ordinanza n. 1/2024, “le valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi sono assoggettabili al sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo, che può rilevarne l’irragionevolezza, l’arbitrio o la violazione del principio della par condicio tra i concorrenti, senza che ciò comporti un’invasione della sfera del merito amministrativo“. In materia scolastica, il principio è stato declinato con particolare attenzione alla natura formativa della valutazione. Come ricordato dal TAR Sicilia Catania, sentenza n. 3058/2024, “il giudizio di non ammissione alla classe superiore è espressione di discrezionalità tecnica, che il G.A. può sindacare solo per ciò che concerne i profili di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e di travisamento dei fatti; rimangono, invece, insindacabili nel merito le valutazioni della capacità di apprendimento e delle competenze acquisite dagli studenti“. Il TAR Campania Napoli, sentenza n. 127/2021, ha ulteriormente precisato che “il principio di separazione dei poteri impone di escludere la possibilità che il Giudice Amministrativo eserciti un sindacato, ad un tempo ‘intrinseco’ (cioè effettuato utilizzando le cognizioni tecniche necessarie) e ‘forte’ (ossia tale da consentire al giudice di sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell’amministrazione) sull’esercizio della discrezionalità tecnica“.

L’eccesso di potere per travisamento dei fatti e contraddittorietà: l’innovazione della sentenza

La sentenza in commento si colloca in questo consolidato quadro giurisprudenziale, ma ne rappresenta un’applicazione particolarmente significativa. Il TAR Veneto, infatti,  individua due profili di eccesso di potere che rendono illegittima la delibera impugnata all’esito dello scrutinio finale. In primo luogo, il Collegio riscontra un travisamento dei fatti nella valorizzazione delle assenze dello studente. Il verbale del Consiglio di Classe richiama le percentuali di assenza “in modo generico e decontestualizzato, omettendo di considerare che l’incremento delle assenze nel secondo periodo dell’anno è direttamente riconducibile al grave lutto familiare subito dallo studente“. L’elemento delle assenze, presentato come dato strutturale e persistente della condotta scolastica, si rivela invece contingente e collegato a un evento eccezionale. Nel caso in esame, infatti, il lutto verificatosi a fine dicembre ha determinato un’impossibilità per l’allievo di colmare le lacune esistenti, determinandone anzi un aggravamento e le prove di recupero calendarizzate a inizio luglio, a ridosso, quindi, del termine delle lezioni dell’anno scolastico, hanno costituito un tempo insufficiente per il recupero psicologico e didattico. In secondo luogo, il TAR rileva una contraddizione intrinseca nella deliberazione. Il Consiglio di Classe valorizza le carenze nell’attività laboratoriale, ma calendarizza le prove di recupero nei primi giorni di luglio, “quando era di fatto impossibile per l’allievo esercitarsi nella pratica in cui è risultato carente“. Sotto il profilo teorico, peraltro, lo studente in sede di esame aveva dimostrato significativi progressi, raggiungendo la piena sufficienza (8+ in matematica e 6 e ½ nella parte teorica di chimica). La contraddittorietà emerge dal fatto che l’organo collegiale imputa allo studente carenze in un’attività (quella laboratoriale) per la quale non gli ha fornito i mezzi e i tempi adeguati al recupero.

Il bilanciamento tra autonomia valutativa e tutela dello studente

La sentenza in commento rappresenta un punto di equilibrio tra due esigenze contrapposte: da un lato, la necessità di preservare l’autonomia valutativa degli organi scolastici, espressione di discrezionalità tecnica fondata su competenze pedagogiche e didattiche; dall’altro, l’esigenza di garantire che tale autonomia non si traduca in un uso distorto del potere, che non tenga conto delle circostanze eccezionali che hanno inciso sul percorso formativo dello studente.

Come affermato dal TAR Veneto, sentenza n. 985/2015, “in materia di non ammissione alla classe successiva, il giudizio si basa esclusivamente sulla constatazione dell’insufficiente preparazione e dell’incompleta maturazione personale dell’alunno necessarie per accedere alla successiva fase di studi“. Tuttavia, tale giudizio deve essere formulato sulla base di una corretta istruttoria e di una valutazione che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti, ivi comprese le circostanze eccezionali che hanno inciso sul rendimento scolastico.

Il TAR Marche, sentenza n. 634/2021, ha precisato che “il voto finale costituisce un giudizio conclusivo e di sintesi, espresso dal docente nell’esercizio della propria autonomia e funzione professionale, sull’intero percorso scolastico dell’allievo e sulle conoscenze acquisite nel corso dell’anno“. Nel caso in esame, tuttavia, il Consiglio di Classe non aveva operato una valutazione complessiva del percorso, ma valorizzato elementi (le assenze) in modo decontestualizzato ed imputato allo studente carenze (nell’attività laboratoriale) senza fornirgli i mezzi per colmarle.

Le prescrizioni per il riesame: tempi congrui e strumenti adeguati

Un aspetto particolarmente significativo della sentenza è rappresentato dalle prescrizioni che il TAR detta per il riesame della posizione dello studente. Qualora l’istituto scolastico intenda procedere al rifacimento della prova laboratoriale, dovrà “necessariamente mettere a disposizione dello studente i laboratori necessari per la preparazione della prova, concedendo a tal fine tempi congrui, non inferiori ad un mese, onde consentire un proficuo rifacimento della prova“.

Questa indicazione di fatto si colloca nel solco della giurisprudenza che ha riconosciuto la necessità di garantire allo studente condizioni adeguate per il recupero. Infatti, il TAR Veneto, sentenza n. 1342/2023, ha affermato che “la scelta dei tempi per lo svolgimento dei corsi e degli esami di recupero rientra nell’autonomia organizzativa dell’istituto scolastico e non è sindacabile se motivata da valutazioni pedagogiche” e nel caso in esame, tuttavia, la scelta di calendarizzare le prove a ridosso della fine dell’anno scolastico, senza fornire allo studente i mezzi per esercitarsi nell’attività laboratoriale, si è rivelata contraddittoria rispetto alle carenze imputate. Tuttavia, avendo l’allievo cambiato, nelle more del giudizio, istituzione scolastica ove peraltro la materia laboratoriale non era prevista, lo stesso è stato nell’impossibilità di presentarsi alle esercitazioni organizzate dalla scuola durante le ore diurne e secondo un calendario serratissimo che andava a confliggere con quello scolastico del nuovo percorso dal medesimo subito.

La rilevanza del lutto familiare: un elemento non valorizzabile negativamente

Un ulteriore profilo di interesse della sentenza riguarda l’affermazione secondo cui “non pare possibile valorizzare, come fa il Consiglio di Classe, il fatto che la madre dell’alunno, oltre al tragico evento, ‘non ha comunicato null’altro’ alla scuola, rappresentando la prematura scomparsa un evento che colpisce non solo l’alunno ma la famiglia nel suo complesso“. Questa affermazione si pone in linea con la giurisprudenza che ha riconosciuto la rilevanza delle circostanze personali eccezionali. Nel caso in esame, infatti, il TAR non afferma che il lutto debba determinare automaticamente la promozione, ma che non può essere valorizzato negativamente il fatto che la famiglia, colpita da un evento tragico, non abbia comunicato ulteriori elementi alla scuola, dopo averlo comunicato e chiesto se fosse necessaria l’adozione di qualche cautela.

Conclusioni: verso una valutazione scolastica “contestualizzata”

La sentenza in commento rappresenta un importante contributo alla definizione dei limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni scolastiche. Il TAR Veneto non invade la sfera della discrezionalità tecnica degli organi scolastici, ma censura l’uso distorto del potere valutativo che si manifesta nel travisamento dei fatti e nella contraddittorietà della deliberazione. La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza che ha riconosciuto la necessità di una valutazione “contestualizzata”, che tenga conto delle circostanze eccezionali che hanno inciso sul percorso formativo dello studente. Come affermato dal TRGA Trento, sentenza n. 126/2024, “il sindacato giurisdizionale in materia di valutazioni scolastiche, orientate non a selezionare i più meritevoli in base a parametri preordinati, come nelle prove concorsuali, ma a garantire un’efficace formazione dei giovani, secondo le finalità proprie dell’istruzione pubblica, si arresta al limite della ragionevolezza“.

Nel caso in esame, il TAR ha ritenuto che la deliberazione del Consiglio di Classe non superasse il vaglio di ragionevolezza, in quanto fondata su un travisamento dei fatti (la valorizzazione delle assenze in modo decontestualizzato) e su una contraddizione intrinseca (l’imputazione di carenze laboratoriali senza fornire i mezzi e i tempi per colmarle). La sentenza rappresenta, dunque, un importante monito per le istituzioni scolastiche affinché la valutazione degli studenti sia sempre condotta con attenzione alle circostanze concrete e con coerenza tra le carenze rilevate e gli strumenti offerti per il recupero.