Di Avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone
La sentenza n. 812/2025 del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, emessa in data 26 novembre 2025, si inserisce nel consolidato filone giurisprudenziale che riconosce il diritto dei docenti con contratto a tempo determinato a beneficiare della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”. Tuttavia, la pronuncia presenta un profilo di particolare interesse e novità interpretativa, specificamente in relazione all’obbligo per l’Amministrazione di garantire la fruibilità delle somme non spese oltre la scadenza dell’anno scolastico di riferimento.
Il caso esaminato dal Tribunale di Bari riguarda una docente che, dopo aver prestato servizio con contratti a tempo determinato, ha ottenuto il riconoscimento del diritto alla Carta Docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La peculiarità della controversia, e il fulcro della novità della sentenza, risiede nella domanda relativa all’anno scolastico 2023/2024, durante il quale la ricorrente era titolare di una supplenza annuale.
La docente ha lamentato che la possibilità di utilizzare la Carta Docente per tale annualità le era stata limitata fino al 31 agosto 2024, con la conseguenza che l’importo residuo a tale data non sarebbe stato più disponibile. Il Tribunale ha accolto anche questa specifica doglianza, qualificandola come un’allegazione di “inesatto adempimento” da parte del Ministero.
Il fondamento giuridico di tale decisione è stato individuato nell’art. 6 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, il quale disciplina le modalità di utilizzo della Carta. La norma, citata testualmente nella sentenza, stabilisce: “le somme non spese entro la conclusione dell’anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell’anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”.
Sulla base di questa disposizione, il giudice ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a “rendere fruibile, per l’a.s. 2023/2024, la somma residua, non ancora spesa dalla ricorrente alla data del 31.8.2024”.
La novità interpretativa di questa statuizione è significativa. Essa non si limita a riconoscere il diritto del docente precario a ricevere il beneficio ab origine, ma estende il principio di non discriminazione anche alle modalità di fruizione del beneficio stesso. Il Tribunale di Bari, applicando una norma regolamentare pensata per i docenti di ruolo, afferma implicitamente che la parità di trattamento, imposta dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, deve essere sostanziale e non meramente formale. Impedire a un docente precario di riportare all’anno successivo le somme non spese costituirebbe una forma di discriminazione indiretta, poiché lo priverebbe di una facoltà concessa al lavoratore a tempo indeterminato comparabile, senza una ragione oggettiva.
Diverse pronunce (Tribunale di Padova sent. 660/2024, Tribunale di Patti sent. 1942/2024), citano l’art. 6 del D.P.C.M. 28.11.2016 per respingere l’eccezione del Ministero secondo cui il beneficio, essendo legato al singolo anno scolastico, non potrebbe essere richiesto retroattivamente per più annualità, osservando “che l’importo eventualmente non utilizzato nel corso dell’anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l’anno scolastico successivo”. Questo ragionamento, sebbene basato sulla stessa norma, è più finalizzato a giustificare l’accredito ex post di intere annualità non godute, piuttosto che a garantire la fruibilità di un residuo di un’annualità già (parzialmente) erogata.
La sentenza del Tribunale di Bari n. 812/2025 si distingue perché sposta il focus dall’esistenza del diritto (an debeatur) alla sua concreta e non discriminatoria attuazione (quomodo). Mentre la giurisprudenza precedente ha utilizzato la regola del riporto delle somme come argomento per fondare la cumulabilità delle annualità pregresse, il giudice barese la applica direttamente per risolvere un problema pratico di “inesatto adempimento”.
La novità consiste nell’affermare che la parità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti precari non si esaurisce nel riconoscimento del bonus di € 500,00, ma deve necessariamente comprendere anche le condizioni di utilizzo di tale bonus. Se un docente di ruolo ha la facoltà di programmare le proprie spese per la formazione su un arco temporale superiore all’anno scolastico, la stessa facoltà deve essere garantita al docente precario con incarico annuale, la cui situazione è stata giudicata “comparabile” dalla giurisprudenza eurounitaria e nazionale.
In conclusione, la pronuncia del Tribunale di Bari rappresenta un’evoluzione logica e coerente dei principi già affermati dalla Corte di Cassazione, colmando una potenziale lacuna applicativa. Essa chiarisce che il diritto alla Carta Docente per i supplenti annuali non è un diritto “minore” o soggetto a condizioni peggiorative, ma deve essere garantito con le medesime modalità e flessibilità previste per il personale a tempo indeterminato, inclusa la fondamentale regola del riporto delle somme non spese all’annualità successiva.
