Avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone
La sentenza in commento, emessa dal Tribunale di Bari in data 20 novembre 2025, si colloca in un filone giurisprudenziale di grande attualità, relativo alla ricostruzione di carriera del personale scolastico, e dirime la specifica e dibattuta questione del valore da attribuire al servizio prestato nell’anno 2013. Tale annualità, come noto, è stata interessata dal “blocco” delle progressioni stipendiali disposto da normative finalizzate al contenimento della spesa pubblica. La pronuncia si distingue per la chiara adesione all’orientamento, ormai avallato dalla Suprema Corte, che distingue nettamente tra la progressione giuridica della carriera e i suoi effetti meramente economici, offrendo però una soluzione interpretativa di notevole interesse pratico.
La soluzione adottata dal Tribunale di Bari
Il Giudice del Lavoro di Bari, nel decidere sulla domanda di una dipendente del personale A.T.A., si sofferma sulla richiesta di computare “ai soli fini giuridici il servizio di lavoro prestato dall’istante durante l’anno solare 2013“. Il Tribunale accoglie tale domanda, fondando la propria decisione su un’interpretazione costituzionalmente e sistematicamente orientata delle norme sul blocco stipendiale.
Il cuore del ragionamento risiede nella qualificazione delle disposizioni che hanno imposto il blocco (art. 9, commi 21 e 23 del D.L. n. 78/2010, come prorogato per il 2013 dall’art. 1 del D.P.R. n. 122/2013) come norme di carattere eccezionale. In quanto tali, esse devono essere soggette a stretta interpretazione, in aderenza allo scopo per cui sono state emanate, ovvero il “Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico“.
Seguendo l’insegnamento della Corte di Cassazione (richiamata attraverso l’ordinanza n. 1633/2024 e le sentenze nn. 13618 e 13619 del 21.05.2025), il giudice barese opera una fondamentale distinzione:
- Progressioni economiche: gli incrementi retributivi legati all’anzianità sono stati effettivamente bloccati per l’anno 2013.
- Progressioni giuridiche: il riconoscimento dell’anzianità di servizio e l’avanzamento di carriera sotto il profilo giuridico non sono stati incisi dal blocco.
La decisione afferma che il blocco, per essere legittimo e funzionale al suo scopo, deve limitarsi a congelare gli effetti economici durante il periodo di vigenza, senza però annullare il valore giuridico del servizio prestato. Negare il riconoscimento dell’anzianità maturata nel 2013 ai fini della carriera complessiva significherebbe, infatti, imporre un sacrificio permanente e sproporzionato al lavoratore, andando oltre la ratio temporanea della norma di contenimento della spesa.
La conseguenza pratica di tale impostazione è dirompente: il Tribunale dichiara il diritto della ricorrente a vedersi “riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l’anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate” negli anni successivi. In altri termini, l’anzianità del 2013, pur non producendo effetti economici diretti in quell’anno, concorre a determinare il corretto posizionamento del dipendente nelle fasce stipendiali successive alla fine del periodo di blocco.
Il confronto con gli orientamenti giurisprudenziali
La posizione del Tribunale di Bari si allinea a un orientamento che sta trovando crescente consenso nella giurisprudenza di merito e che trae la sua legittimazione da recenti pronunce della Suprema Corte.
L’orientamento conforme: Diverse sentenze di merito hanno raggiunto conclusioni analoghe. Pronunce quali quelle del Tribunale di Napoli(sent. n.2666 e 2669/2025),del Tribunale di Salerno (sent. 658/2025), del Tribunale di Arezzo (sent. 162/2025), del Tribunale di Modena (sent. 95/2025) e del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (sentenze 489 e 739/2024)hanno parimenti affermato la necessità di distinguere gli effetti economici da quelli giuridici, basandosi spesso sulla medesima giurisprudenza di legittimità e di appello (in particolare, la Corte d’Appello di Firenze, sent. n. 32104/2024).
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, citando la Corte fiorentina, sottolinea che: “…l’unica interpretazione legittima del blocco delle progressioni è quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico.” (Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sentenza n.489 del 20 maggio 2024)
Questa linea interpretativa si fonda sulla natura eccezionale e temporanea del blocco, che non può tradursi in una “sospensione strutturale” della carriera del dipendente.
L’orientamenti contrario: Tuttavia, la questione non è pacifica. Esiste un orientamento contrario, ben rappresentato da alcune decisioni del Tribunale di Ancona (sent. 25/2025, 330/2025 e 332/2025), e del Tribunale di Chieti (sent. 46/2025) Questo indirizzo si fonda su un’interpretazione strettamente letterale dell’art. 9, comma 23, del D.L. n. 78/2010, il quale dispone che l’anno 2013 “non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici“. Secondo questa lettura, l’esclusione avrebbe portata “ampia e generale”, precludendo tout court l’utilizzo dell’anzianità 2013 per qualsiasi finalità legata alla progressione stipendiale, anche futura. Pur riconoscendo che tale anzianità conserva validità per altri fini giuridici (es. graduatorie di mobilità, partecipazione a concorsi), questo orientamento ne sterilizza completamente gli effetti sulla progressione economica della carriera.
La novità interpretativa e le conclusioni
La validità del servizio 2013 per la mobilità, le graduatorie interne o altri istituti non economici non è mai stata realmente in dubbio, essendo il blocco ab origine di natura esclusivamente economica. Pertanto, una pronuncia che si limita a riconoscere tale validità non attribuisce al lavoratore alcun diritto nuovo, ma si limita a dichiarare l’ovvio.
La portata innovativa della sentenza del Tribunale di Bari, e dell’orientamento maggioritario che essa sposa, risiede nel superare l’apparente antinomia tra un’annualità valida ai fini giuridici ma irrilevante ai fini economici. La soluzione non si limita a un astratto riconoscimento del valore giuridico del servizio prestato nel 2013, ma ne trae le logiche e immediate conseguenze pratiche: l’anzianità maturata in quell’anno deve essere considerata un gradino valido della carriera del lavoratore, utile a raggiungere più celermente le fasce stipendiali successive al termine del blocco.
Questa interpretazione, fondata sul carattere eccezionale delle norme di contenimento della spesa e sul principio di proporzionalità, appare quella più coerente con il sistema. Essa bilancia l’esigenza temporanea di finanza pubblica con il diritto del lavoratore a una progressione di carriera non penalizzata in modo permanente da un sacrificio che doveva essere, per sua natura, solo transitorio. La decisione del Tribunale di Bari, pertanto, non solo risolve la controversia in favore del ricorrente, ma contribuisce a consolidare un principio di giustizia sostanziale fondamentale nell’ambito del pubblico impiego.
