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Mutamento di incarico per dirigente scolastico: respinta l’azione reintegratoria

Di avv. Pietro Siviglia

Tribunale di Reggio Calabria Sezione Lavoro, Decreto del 3 settembre 2025, Estensore A. SALVATI

La sentenza

Il caso

La ricorrente, già titolare di incarico come Dirigente Scolastico (di qui in avanti: DS) presso il Liceo Classico “X” di Reggio Calabria dal settembre 2022, chiedeva chiesto annullarsi l’atto a mezzo del quale: l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria dopo averla individuata come DS c.d. “soprannumerario” le ha attribuito tale incarico per l’a.s. 2025/2026 presso il Liceo Statale “Y” di Polistena destinando invece al neo formato Liceo “Z, oggetto di fusione tra il Liceo “X” e il Liceo “J”, altra DS parimenti soprannumeraria presso il Liceo “J”.

Si costituivano in giudizio l’Amministrazione Scolastica e la DS controinteressata resistendo alla domanda spinta ex art. 700 c.p.c. dalla ricorrente sostenendo non solo la discrezionalità della procedura di conferimento/mutamento di incarico dei Dirigenti Scolastici ma, soprattutto la difesa della controinteressata, l’inammissibilità dell’azione cautelare atteso che a mezzo della stessa la ricorrente intenderebbe ottenere un bene della vita – la riassegnazione all’incarico dirigenziale ricoperto dal 2022 – in realtà non ottenibile in sede giudiziale atteso che la procedura di affidamento di detti incarichi risulta priva di criteri fissi e predeterminati stante la sua natura eminentemente fiduciaria.

La decisione

Il Giudice reggino che pure ha affermato l’insussistenza del periculum in mora non si è sottratto ad una valutazione in merito al fumus boni juris entrando, dunque, nel merito della pretesa avanzata in giudizio.

In particolare il Magistrato adito ha dichiarato l’insussistenza del fumus boni juris così argomentando:

“La ricorrente, lamentando la presunta illegittimità della valutazione discrezionale del datore di lavoro pubblico quanto all’attribuzione dell’incarico di DS di cui si discute, potrebbe infatti accedere al più alla tutela risarcitoria (sempre nei limiti in cui venga provato come sussistente un danno), ma non mai alla chiesta restitutio in integrum.

Tale assunto discende pacificamente dalla natura stessa dell’incarico dirigenziale, assistito da una tutela fattualmente reintegratoria solo per l’ipotesi di diniego dello stesso ma non in relazione al conferimento di una data e specifica destinazione.

In tal senso è la costante giurisprudenza della Cassazione, correttamente richiamata dalla controinteressata, secondo cui “in tema di pubblico impiego privatizzato, il dirigente, rispetto ad una illegittima cessazione anticipata dell’incarico, è titolare di un diritto soggettivo che, se ritenuto sussistente, dà titolo alla reintegrazione (ove possibile) nella funzione dirigenziale ed al risarcimento del danno, mentre, a fronte del mancato conferimento di un nuovo incarico, può far valere un interesse legittimo di diritto privato, correlato all’obbligo per l’amministrazione di agire secondo i canoni della correttezza e buona fede, nonchè dei principi di imparzialità, efficienza e buona andamento di cui all’art. 97 Cost., la cui eventuale lesione non legittima la domanda di attribuzione dell’ incarico ma solo quella di ristoro dei pregiudizi ingiustamente subiti” (Cass., 5546/2020).”.

Il Giudice reggino ha così ribadito che la procedura di conferimento/mutamento di incarico al Dirigente Scolastico non è in alcun modo assimilabile alla procedura di mobilità dei docenti che, essi certamente, possono esperire azione diretta ad ottenere la sede loro illegittimamente negata.

Siffatta decisione è di rilievo in quanto, nonostante il consolidamento orientamento della Suprema Corte in materia di conferimento/mutamento di incarichi dirigenziali, sono stati diversi i giudici di merito che, soprattutto negli ultimi anni con riferimento alle assegnazioni di sede ai dirigenti scolastici neo-assunti, hanno negato la discrezionalità in capo all’Amministrazione nel conferimento/mutamento dell’incarico.

La decisione in commento, peraltro, conferma l’orientamento del Tribunale reggino che, con diverso estensore aveva così più ampiamente affermato:

Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tale ipotesi il dirigente non può pretendere dal giudice un intervento sostitutivo e chiedere l’attribuzione dell’incarico, perché non ha un diritto soggettivo al conferimento dell’incarico; il dirigente è titolare di un interesse legittimo di diritto privato correlato all’obbligo imposto alla pubblica amministrazione di agire nel rispetto dei canoni generali di correttezza e buona fede, nonché dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento consacrati nell’art. 97 Cost.., e può agire solo per il risarcimento del danno ove il pregiudizio si correli all’inadempimento degli obblighi gravanti sull’amministrazione.

Quanto a quest’ultima azione è stato richiamato il principio generale secondo cui, nel lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni (per i dirigenti statali in virtù di espressa previsione dell’art. 19 d.lgs. n. 165/2001), alla qualifica dirigenziale corrisponde soltanto l’attitudine professionale all’assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo e pertanto non è applicabile l’art. 2103 cod. civ., risultando la regola del rispetto di determinate specifiche professionalità acquisite non compatibile con lo statuto del dirigente pubblico (v. Cass. 22 dicembre 2004; Cass. 15 febbraio 2010, n. 3451; Cass. 22 febbraio 2017, n. 4621; Cass. 20 luglio 2018, n. 19442). Non vigendo la regola dell’equivalenza delle mansioni non può sostenersi che la mancata assegnazione di un incarico equivalente a quello in precedenza ricoperto costituisca automaticamente fonte di danno risarcibile, visto che, in tema di dirigenza pubblica, la cessazione di un incarico di funzione e la successiva attribuzione di un incarico di studio non determina un demansionamento (da ultimo Cass. 9 aprile 2018, n. 8674). (cfr. Cass. 5546/2020).

Sulla scorta di tali principi l’invocata tutela cautelare si profila come inammissibile, non potendosi il giudice sostituire alla valutazione dell’amministrazione nell’individuazione del dirigente cui assegnare l’incarico dirigenziale.” (Tribunale del Lavoro di Reggio Calabria, decreto del 21 novembre 2022, estensore F. SICARI).

E’ proprio tale ultima affermazione che costituisce il punto focale della questione e cioè che l’organo giudiziario non può in alcun modo sostituirsi, con il provvedimento giudiziale, all’Amministrazione Statale nella scelta del Dirigente al quale affidare un determinato incarico.