PASSAGGIO DI RUOLO – RICOSTRUZIONE DI CARRIERA – RICONOSCIMENTO SERVIZIO PRESTATO NELLA SCUOLA MATERNA
Nota a Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. (ud. 12-11-2019) 24-02-2020, n. 4877
IL CASO: La docente O.M., già insegnante in ruolo di scuola materna (melius dell’infanzia), diventa docente di scuola secondaria e chiede il riconoscimento di tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati anteriormente alla nomina nel nuovo ruolo, secondo quanto previsto dalla Legge 576/70.
Il tribunale accoglie il ricorso e dichiara il diritto della docente all’integrale riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’intero servizio svolto dalla medesima nella scuola materna.
Il M.I.U.R., con l’Istituto Comprensivo e con il M.E.F., impugna la sentenza di primo grado davanti alla Corte d’appello di L’Aquila che, in parziale riforma del provvedimento impugnato, limita il riconoscimento ai soli anni di anzianità di servizio maturati ‘nel ruolo’ inferiore, con esclusione di quelli prestati come docente non di ruolo nella scuola materna.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso il MIUR, sostenendo che dal sistema normativo non possa evincersi per il personale docente delle scuole secondarie alcun riconoscimento del servizio prestato presso le scuole materne, deponendo le norme in questione per l’applicazione dell’istituto della temporizzazione.
IL PROBLEMA: La Corte di Cassazione deve stabilire se un insegnante di ruolo della scuola materna, che operi il passaggio alla scuola secondaria, abbia diritto al riconoscimento dell’anzianità maturata nella scuola materna con il meccanismo della temporizzazione applicato dal Ministero, o abbia invece diritto al riconoscimento integrale del periodo di tempo in cui ha lavorato nel ruolo della scuola materna.
COMMENTO
L’ordinanza in commento rigetta il ricorso del Ministero richiamando espressamente la sentenza n.9144/2016 delle Sezioni Unite della stessa Corte(cui hanno fatto seguito le conformi Cass. n. 19779/2016, Cass. n. 9397/2017, Cass. n. 8448/2018, Cass. n. 29791/2018), motivando che: “dall’art. 57 della I. 11 luglio 1980, n. 312 – contemplante la possibilità che i passaggi di ruolo di cui all’art. 77 del d.P.R. 31/5/1974 n. 417 siano disposti, oltre che da un ruolo inferiore ad un altro superiore, anche da uno superiore ad uno inferiore – deve trarsi l’ampliamento anche della previsione dell’art. 83 d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, attinente alla valutazione del servizio pregresso mediante ricostruzione della carriera, norma che è destinata a valere anche per i casi di passaggio a ruoli superiori in ipotesi non previste nel testo originale della norma, tra cui i passaggi a ruolo superiore degli insegnanti di scuola materna”.
Il testo dell’ordinanza ripropone in maniera succinta le argomentazioni svolte dalle Sezioni Unite sottoponendo ad una lettura interpretativa la normativa di rilievo e la sua successione nel tempo.
L’art. 77 del D.P.R. n. 417/1974, sotto la rubrica “Passaggi di ruolo”, dispone: “Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni”.
L’art. 83 del medesimo D.P.R. n.417/74, intitolato “Passaggio ad altro ruolo”, dispone: “In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera“.
Successivamente la Legge 11/7/1980 n.312 ha stabilito con l’art. 57 che “I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio1974, n. 417, art. 77 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R. 31maggio 1974, n. 417, art.77 cit.“.
Inizialmente l’art. 77 del D.P.R. 417/1974 consentiva passaggi da un ruolo ad un altro della scuola superiore e l’art. 83 del medesimo provvedimento legislativo completava la previsione prevedendo che, in caso di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera.
Successivamente l’art. 57 della Legge 312/1980 ha dilatato la previsione del D.P.R. n. 407 del 1974, art. 77, generalizzando per il personale della scuola la possibilità di passaggio da uno ad altro ruolo, consentendo, nel rispetto delle condizioni del D.P.R. n. 417 del 1974, art. 77, sia la mobilità orizzontale (passaggio da un ruolo ad un altro della scuola superiore), sia la mobilità verticale verso l’alto (passaggio da un ruolo inferiore ad un ruolo superiore), sia la mobilità verso il basso (passaggio da un ruolo superiore ad un ruolo inferiore).
Interessante ed esplicativa è l’esegesi del predetto art.57 contenuta nella sentenza Cass. civ. Sez. lavoro n. 2037/2013: “1) la mobilità orizzontale tra ruoli superiori è prevista dall’inciso secondo cui “I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore (…)” (art. 57, comma 1); 2) la mobilità verticale verso il basso da ruolo superiore a ruolo inferiore è prevista dall’inciso: “I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77, possono essere disposti (…) da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi” (art. 57, comma 1); 3) la mobilità verticale verso l’alto da ruolo inferiore a ruolo superiore è prevista dall’inciso secondo cui: “Detti passaggi sono consentiti altresì (…) al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, citato art. 77” (art. 57, comma 2)”.
Lapalissiana e pungente, per la sua inconfutabilità, l’ultima osservazione: “Quanto, in particolare, alla L. n. 312 del 1980, art. 57, comma 2, è chiaro che nella parte in cui consente il passaggio di ruolo dei docenti delle scuole materne, non può che riferirsi alla mobilità verticale verso l’alto, non esistendo ruoli di docenti inferiori a quello della scuola materna”.
L’Ordinanza in commento ne fa conseguire che dalla dilatazione dell’art.77 D.P.R. 417/1974 deve necessariamente “trarsi l’ampliamento anche della previsione dell’art. 83 … attinente alla valutazione del servizio pregresso mediante ricostruzione della carriera, norma che è destinata a valere anche per i casi di passaggio a ruoli superiori in ipotesi non previste nel testo originale della norma, tra cui i passaggi a ruolo superiore degli insegnanti di scuola materna”.
Questo passaggio trova spiegazione più chiara nella richiamata sentenza delle Sezioni Unite n.9144/2016 dove si afferma che la modifica della norma sui passaggi di ruolo, operata dall’art.57 Legge 312/1980, “comporta la modifica della norma base (art. 77), cui è collegato l’art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna. Cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni”.
L’ordinanza ribadisce quindi il seguente principio di diritto: In caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria, l’insegnante ha diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata nel ruolo della scuola materna”, già affermato dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n.9144/2016. Avv. Salvatore Donato Girimonte