Nota a Corte di Cassazione sentenze n. 26532 pubblicata il 7 ottobre 2026 e n. 26566 pubblicata il 10 ottobre 2026
Di Maria Giulia Bettati
Le due pronunce affrontano in modo convergente una questione di particolare rilievo sistematico: se, dopo la modifica dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 introdotta dall’art. 12 d.l. n. 131/2024, conv. in l. n. 166/2024, la successiva stabilizzazione del dipendente pubblico precario possa ancora escludere il diritto all’indennità risarcitoria da abusiva reiterazione dei contratti a termine, e se la novella trovi applicazione anche ai giudizi pendenti e nel giudizio di rinvio
La risposta della Corte è netta su entrambi i versanti: la nuova disciplina si applica immediatamente alle controversie pendenti, anche nel giudizio di rinvio, salvo il giudicato interno e la stabilizzazione non sostituisce più la tutela risarcitoria, ma può rilevare solo nella quantificazione dell’indennità, ove direttamente ricollegata all’abuso
1. I fatti di causa e la questione devoluta alla Corte
Le due pronunce riguardano vicende sostanzialmente parallele relative a lavoratori del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, dapprima impiegati in lavori socialmente utili e poi destinatari di contratti part-time a termine reiterati e prorogati nel tempo. In entrambi i casi, i lavoratori avevano dedotto l’illegittima apposizione del termine e delle proroghe, chiedendo, oltre alla conversione del rapporto, il risarcimento del danno per abusiva successione di contratti a termine; erano inoltre state proposte domande economiche ulteriori, in parte accolte nei pregressi gradi di merito
Dopo una prima cassazione con rinvio, le Corti d’appello investite del giudizio rescissorio avevano dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda risarcitoria, sul presupposto che i lavoratori fossero stati nel frattempo stabilizzati e che tale stabilizzazione avesse avuto effetto “sanante” dell’abuso. La Suprema Corte è dunque chiamata a verificare se tale approdo resti compatibile con la sopravvenuta riforma del 2024
2. Il quadro normativo considerato dalla Cassazione
Il fulcro del ragionamento è rappresentato dalla nuova formulazione dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, che, per la specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, prevede che il giudice stabilisca un’indennità compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, fatta salva la facoltà del lavoratore di provare il maggior danno.
La Corte valorizza tre elementi testuali della novella: il riferimento espresso alla successione di contratti o rapporti; la previsione di una indennità legale tipizzata e la formula prescrittiva per cui “il giudice stabilisce un’indennità”, senza eccezioni testuali per l’ipotesi di successiva stabilizzazione
3. L’applicazione dello ius superveniens ai giudizi pendenti
La prima affermazione di principio riguarda la portata immediatamente applicativa della novella.
Secondo la Cassazione, l’efficacia vincolante della sentenza rescindente nel giudizio di rinvio presuppone la permanenza del quadro normativo in base al quale il principio di diritto è stato enunciato; ove sopravvenga una modifica legislativa, il giudice del rinvio deve tenerne conto anche d’ufficio. Ne consegue che il nuovo art. 36, comma 5, si applica alle controversie ancora pendenti, compreso il giudizio di rinvio, nei limiti soltanto del giudicato interno
La motivazione è particolarmente significativa perché non si limita a richiamare il principio generale dello ius superveniens, ma lo colloca nel punto esatto in cui la novella è intervenuta: un ambito che fino a quel momento era stato regolato in larga misura dall’elaborazione giurisprudenziale sul cd. “danno comunitario”. Una volta introdotta una disciplina legale espressa, questa diviene il nuovo parametro normativo per tutte le situazioni ancora sub iudice
4. Il superamento della centralità della costruzione del “danno comunitario”
Uno dei passaggi più importanti della sentenza è la ricostruzione del rapporto tra diritto vivente e novella legislativa.
La Corte ripercorre l’elaborazione inaugurata da Cass. Sez. UU. n. 5072/2016, ricordando che, nel pubblico impiego contrattualizzato, il divieto di conversione del rapporto a tempo indeterminato aveva imposto di costruire una tutela effettiva alternativa, coerente con le esigenze eurounitarie di effettività e dissuasività. In tale cornice era stata elaborata la figura del “danno comunitario”, con funzione sanzionatoria e con esonero del lavoratore dalla prova del danno, salva la prova del maggior pregiudizio
La Corte afferma però che la riforma del 2024 ha reso “norma” quella costruzione: il legislatore è intervenuto proprio per disciplinare in via espressa la specifica ipotesi del danno da abuso nella successione dei contratti a termine. Di qui la conseguenza sistematica: la regola giurisprudenziale non scompare come antecedente storico, ma cede il passo alla disciplina positiva, che ora costituisce il fondamento immediato della tutela
5. Il punto di svolta: la stabilizzazione non estingue il diritto all’indennità
È questo il vero nucleo innovativo delle decisioni.
Prima della novella, una parte del diritto vivente riteneva che, in presenza di una stabilizzazione causalmente collegata all’abuso e intervenuta nei ruoli dello stesso ente, l’immissione in ruolo potesse svolgere funzione satisfattiva ed escludere il riconoscimento del danno presunto da precarizzazione. La Cassazione chiarisce che tale costruzione era legata alla necessità di individuare, in chiave adeguatrice, una misura idonea a soddisfare le esigenze poste dalla clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
Dopo la riforma, però, questa necessità viene meno: la legge prevede direttamente la misura risarcitoria. Perciò la stabilizzazione non esclude la configurabilità del danno, non impedisce l’applicazione della nuova disposizione, non assorbe l’indennità e può essere apprezzata soltanto come uno dei fattori rilevanti nella concreta liquidazione tra il minimo e il massimo edittale, se direttamente ricollegata
La formula adottata dalla Corte è di particolare efficacia: la conversione/stabilizzazione si affianca, ma non sostituisce, la misura risarcitoria
6. Ambito applicativo della nuova indennità
Le pronunce offrono anche un chiarimento importante sull’area operativa della nuova tutela.
La Cassazione precisa che la disciplina riguarda la successione abusiva di contratti o rapporti a termine, in coerenza con la finalità di repressione dell’abuso. Conseguentemente resta fuori dall’ambito di applicazione il primo e unico contratto a termine illegittimo, che continua a ricadere nella disciplina ordinaria del danno mentre vi rientra l’ipotesi del contratto unico seguito da proroga, poiché la proroga integra comunque la dinamica della successione rilevante ai fini della tutela
Il dato è importante perché evita letture estensive non supportate dal testo normativo e mantiene la tutela indennitaria tipizzata nel perimetro dell’abuso reiterato.
7. I criteri di liquidazione dell’indennità
Le sentenze mettono bene in evidenza come la novella non si limiti a recepire il pregresso diritto vivente, ma ne modifichi alcuni punti essenziali.
La Corte evidenzia che il risarcimento nel minimo e massimo è stato ampliato a 4-24 mensilità e che il parametro retributivo non è più l’ultima retribuzione globale di fatto, ma l’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Inoltre sottolinea che i criteri di liquidazione sono espressamente ancorati alla gravità della violazione, al numero dei contratti in successione e alla durata complessiva del rapporto
In tale schema, la stabilizzazione sopravvenuta non opera come fatto estintivo della pretesa, ma può incidere sul quantum, insieme agli altri criteri normativi.
8. Il maggior danno e il rinvio al giudice di merito
Le due sentenze assorbono il motivo relativo al maggior danno, osservando che esso resta ricompreso nell’attuale architettura dell’art. 36, comma 5, che salva la facoltà del lavoratore di provarlo. In altri termini, l’indennità legale costituisce il nucleo minimo tipizzato della tutela, ma non esaurisce necessariamente ogni possibile pregiudizio, che il lavoratore può ancora allegare e dimostrare in termini ulteriori, come perdita di chance e altre poste rivendicate
Il rinvio disposto alla Corte d’appello ha quindi il compito di riesaminare la domanda risarcitoria alla luce del nuovo parametro normativo.
9. Il profilo processuale: la sorte delle domande non riproposte nel giudizio di rinvio
Accanto al tema sostanziale, le decisioni affrontano un profilo processuale di particolare interesse pratico.
I lavoratori lamentavano che il giudice del rinvio non avesse deciso su ulteriori domande, in particolare quelle relative alle differenze retributive e contributive. La Cassazione respinge la censura, rilevando che nell’atto di riassunzione era stata chiesta unicamente la condanna al risarcimento del danno ex art. 36, mentre le ulteriori pretese erano state riproposte solo nelle note conclusive
Da ciò la Corte desume una rinuncia implicita alle domande non reiterate in modo coerente nell’atto di riassunzione. Per cui: nel giudizio di rinvio, una riproposizione solo parziale o riduttiva delle conclusioni può restringere il thema decidendum e precludere l’esame di domande originariamente formulate.
