Nota a Cassazione Civile Sezione Lavoro ordinanza n. 19617/2020 del 18/09/2020
In data 18 settembre 2020 la Cassazione Civile Sezione Lavoro ha emesso l’ordinanza n. 19617/2020, la quale ha confermato le statuizioni dei Giudici di merito – Tribunale di Viterbo e Corte d’Appello di Roma – in relazione al titolo di studio richiesto per l’accesso alla Dirigenza nel Pubblico Impiego.
Nello specifico, la causa verteva sulla richiesta di annullamento dei contratti stipulati tra la Azienda Unitaria Locale e alcuni neo dirigenti della stessa poiché il titolo di Studio in loro possesso – la laurea cd “breve” o “triennale”, appunto – non era ritenuto idoneo al fine di partecipare alla procedura selettiva, la quale richiedeva, quale requisito minimo, il generico possesso della laurea, senza ulteriore specificazione in reazione alla tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università (laurea cd “triennale” oppure “magistrale”).
Ai fini della sentenza in oggetto la Suprema Corte ha fatto riferimento alla normativa nazionale di rango primario – L. 127/1997 – e successive disposizioni attuative di fonte secondaria – D.M. 599/1999 e D.M. 270/2004 -, armonizzandone l’interpretazione con la normativa Europea di cui alla direttiva 89/48/CEE.
Con riguardo al caso di specie era anzitutto necessario specificare che non esiste alcuna specifica distinzione tra la “laurea” e il “diploma di laurea”, non potendosi presumersi che tale ultimo titolo sia per il legislatore sinonimo di un titolo avente lo stesso valore della laurea del precedente ordinamento
Ciò in quanto una lettura armonizzata delle normative sopra riportate deve far pervenire alla conclusione che debba essere definito “diploma” qualsiasi titolo “da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni…”, con la conseguenza che il termine “diploma” non possa essere di per sé indicativo “della intenzione del legislatore italiano di richiedere un titolo ulteriormente specializzante rispetto al corso di studi di durata triennale”.
Tale ragionamento va, pertanto, applicato a prescindere da una lettura comparata dei bandi e normative precedenti e di quelli successivi alla riforma degli ordinamenti didattici universitari. Non è, di conseguenza, corretto ricorrere ad analogie sul valore del titolo richiesto sulla sola base del fatto che per indicare il titolo di studio necessario per l’accesso alla selezione si sia sempre fatto riferimento – e si continui a farlo – al “diploma di laurea” e non alla semplice laurea, con ciò escludendo la laurea triennale dall’alveo dei titoli idonei ai fini della selezione.
Del resto ai sensi della normativa europea “il corso di laurea ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l’acquisizione di specifiche conoscenze professionali” ed è “preordinata all’inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all’esercizio delle correlate attività professionali” così da poter avere le competenze necessarie utili per ricoprire ruoli e svolgere incarichi che richiedano determinate capacità.
Con riguardo alla normativa e alle modalità di reclutamento e selezione dei dirigenti nell’ambito dell’impiego pubblico, e all’inerente nel contesto normativo – cfr. artt. 26 e 28 d.lgs. n. 165/2001; art. 15 sempties, c. 2, d.lgs. n. 502/1992 – emerge come, per quanto riguarda i titoli di studio, il legislatore abbia fatto riferimento alla laurea ovvero al diploma di laurea senza ulteriori puntualizzazioni, utilizzando altresì i termini “diploma di specializzazione”, “laurea specialistica, “dottorato di ricerca” per indicare altri titoli universitari.
L’orientamento suesposto era già stato affermato in precedenza dalla nota Dipartimento della Funzione Pubblica n. 42 del 2008, cui hanno aderito vari pronunciamenti del TAR Lazio, tra cui la sentenza n. 10729/2009 e la sentenza n. 430/2012, la quale ultima avente ad oggetto una procedura concorsuale per la copertura di alcuni ruoli dirigenziali del Consiglio Regionale del Lazio, il Giudice Amministrativo ha stabilito che l’art. 28 del D.Lgs 165/2001 “nel disciplinare l’ammissione ai concorsi per esami per l’accesso alla qualifica di dirigente – richiede che il dipendente sia munito di “laurea”, senz’altro aggiungere” giungendo pertanto alla conclusione che “laddove il legislatore ha voluto richiedere esplicitamente la laurea specialistica, lo abbia espressamente previsto, con la conseguenza che l’espressione riportata nell’art. 28, comma 2 [D.Lgs. 165/2001 ndr] deve essere correttamente riferita soltanto alla laurea, tanto del vecchio ordinamento, quanto del nuovo e che, pertanto, come tale vada inteso anche il riferimento al diploma di laurea”. A maggior dimostrazione di quanto esposto è sufficiente analizzare il il comma successivo dello stesso art. 28, ove viene fatto un richiamo esplicito alla laurea specialistica, circostanza che rende lecito ritenere che, ove il legislatore abbia richiesto quale titolo necessario la laurea specialistica, tale circostanza sia sempre stata esplicitata. “Negli altri casi è da ritenere che il requisito minimo possa essere la laurea, tanto del vecchio ordinamento quanto del nuovo e che, pertanto, come tale vada inteso anche il riferimento al diploma di laurea”.
Alla luce di quanto esposto, assodato che nel nuovo ordinamento la generica espressione “diploma di laurea” senza ulteriori specificazioni, può riferirsi solamente alla laurea triennale, tale circostanza non esclude di per sé che possano essere ivi comprese anche le lauree del vecchio ordinamento nonché quelle magistrali, ciò nell’ottica di garantire una interpretazione rispettosa della successione di norme nel tempo nonché una lettura armoniosa della normativa vigente, in ossequio altresì al brocardo “plus semper in se continet quod est minus”.
Avv. Davide Bloise – Foro di Milano