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Supplenze brevi e carta docente: il Tribunale di Lecce rimette la questione alla Corte di Giustizia

Il Giudice del lavoro di Lecce con ordinanza del 16.04.2024, considerato che per le supplenze temporanee la Corte di Cassazione – pur affermando di non volersi espressamente pronunciare – ha fornito precise indicazioni che sembrerebbero andare nel senso di negare a tale categoria di supplenti la spettanza della c.d. carta docente, ha sottoposto alla CGUE  una serie di questioni, tutte inerenti  la liceità della condotta dell’Amministrazione che nega l’attribuzione della carta del docente ai supplenti titolari di supplenze c.d. brevi e saltuarie. 

Il Tribunale di Lecce rileva che nel caso oggetto di causa: la ricorrente ha svolto la propria attività presso tre diverse scuole; che le varie supplenze sono spesso consecutive, subiscono un’interruzione per il periodo natalizio, il primo periodo di supplenza cessa il 22.12.21 mentre il secondo periodo di supplenza vede plurimi contratti per un periodo dal 24.1.2022 al 10.2.22 e il terzo va dall’11.2.2022 al 27.5.2022 (con un’interruzione tra il 14.4. e il 19.4, compresi, coincidenti con il periodo pasquale 2022).

In tutti questi periodi, osserva il Giudice, i compiti e i doveri della docente sono stati i medesimi dei colleghi a tempo indeterminato, pur avendo ella svolto un lungo periodo di supplenza diviso in tre blocchi.

Valorizzando gli indizi della giurisprudenza di legittimità, mancherebbe, tuttavia, secondo quanto sostenuto dal Tribunale, la possibilità di accogliere la domanda stante la tipologia di supplenza svolta in quanto difetterebbe un collegamento ricavabile ex ante con la didattica annuale.

Da qui il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea volto a dirimere le seguenti questioni: 

-se la durata temporale della supplenza o la tipologia di carenza di personale che il docente va a “coprire” possono incidere sull’attribuzione della carta docente; 

– se l’aver svolto, nel medesimo anno scolastico, supplenze temporanee in più scuole e con più e diversi contratti è ragione oggettiva per escludere il docente dal predetto beneficio; 

– se, in ogni caso il giudizio di comparabilità tra docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato vada formulato ex ante o debba tenere conto dell’effettiva durata dell’attività di supplenza svolta nel corso dell’anno e se, dunque, il bonus debba essere attribuito anche quando il docente abbia, comunque, lavorato per un arco temporale non dissimile da un supplente nominato a copertura di un posto vacante su organico di fatto.

A meno di un mese dalla pronuncia della Corte di Cassazione che sembrava tagliare fuori i supplenti temporanei dalla possibilità di ottenere, seppure per via giudiziale, il riconoscimento del beneficio della carta del docente, questa decisione del Giudice di Lecce potrebbe nuovamente riaprire la questione.