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Alunni Bes, il PDP va concretamente attuato

di Isetta Barsanti Mauceri*

Nota a TAR Toscana, sentenza n.192 del 20.02.2024

Con la sentenza n. 192 del 2024 il TAR Toscana ha accolto un ricorso proposto dai genitori di un allievo minore frequentante la seconda classe di un noto liceo classico fiorentino che, all’esito dello scrutinio finale, aveva riportato il giudizio sospeso in tre materie e successivamente, dopo l’estate, all’esito delle prove di verifica, non era stato ammesso alla classe successiva.

Il caso di specie rappresenta una delle situazioni che spesso si verificano a scuola di diritti negati ai più deboli e bisognosi, in totale dispregio della normativa vigente in tema di DSA e BES e dei principi di buon senso che dovrebbero essere propri di una comunità educante.

Il fatto

L’allievo, infatti, durante la frequenza della II classe aveva iniziato a presentare alcune difficoltà di apprendimento e, all’esito di visite specialistiche, veniva inviata alla scuola una diagnosi funzionale ove era raccomandata a suo favore, come BES, l’adozione di un PDP e di alcune misure compensative e dispensative a norma delle disposizioni ministeriali CM 8 del 2013 e CM del 22.11.2013 (BES).

I docenti tuttavia rifiutavano di adottare il PDP fino ai primi del mese di aprile quando, obtorto collo, procedevano alla redazione – solo formalmente – di un piano che sostanzialmente non era adeguato ai bisogni educativi rappresentati dagli specialisti.

Per tale motivo i genitori dell’allievo si rifiutavano di sottoscriverlo contestandolo; conseguentemente per tutto l’anno scolastico l’alunno veniva sottoposto a verifiche sia scritte ed orali senza quelle misure dispensative e compensative di cui avrebbe avuto diritto e bisogno.

L’anno si concludeva quindi con il giudizio sospeso in tre discipline e, nonostante i genitori dell’allievo si fossero raccomandati con i docenti affinché, quantomeno per le verifiche della fine dell’anno al proprio figlio fosse garantito il rispetto della normativa, ciò non avveniva e l’alunno non veniva ammesso alla classe successiva.

Il giudizio viene impugnato al TAR

Di conseguenza i genitori proponevano ricorso al TAR impugnando sia l’esito dello scrutinio finale della fine del II quadrimestre che l’esito del giudizio sospeso.

Costituitasi l’Amministrazione scolastica, su ordine del Tar provvedeva al deposito di una relazione sui fatti di causa accompagnata dalla documentazione relativa alle misure compensative adottate, alla decisione di sospendere il giudizio su alcune materie e al finale giudizio di non ammissione dello studente alla classe successiva, dalla quale però emergeva come sia i docenti che l’intero Consiglio di classe avessero omesso di adottare alcuna misura compensativa e dispensativa.

Già in fase cautelare, nel disporre la sospensione degli atti impugnati, il Tar rilevava come l’istituto scolastico non avesse tenuto nella dovuta considerazione la particolare situazione dell’alunno, al quale nel mezzo dell’anno scolastico era stato riconosciuto un bisogno educativo speciale; come il PDP predisposto a fine aprile apparisse inadeguato, sia per i tempi di adozione, sia per i contenuti, rispetto alle indicazioni riportate nella diagnosi funzionale, dove si suggeriva, fra l’altro, di predisporre verifiche “accessibili, brevi, strutturate, scalari” riducendo la lunghezza delle frasi, e di permettere all’alunno, nel corso delle verifiche scritte e orali, l’utilizzo di formulari, tavole e mappe concettuali, e dove si suggeriva di tollerare cadute nei compiti e di considerare le difficoltà dell’alunno al momento dell’assegnazione dei voti; il Tar rilevava altresì che non risultava che nel corso dell’anno scolastico e nello svolgimento degli esami di recupero a settembre l’alunno fosse stato aiutato al fine di superare le proprie difficoltà con l’adozione delle misure compensative e dispensative suggerite dagli specialisti e che vi fosse stata una personalizzazione nella selezione e nella correzione delle prove.

La decisione del Tar Toscana

Nel rilevare, in punto di ammissibilità del ricorso, che l’avvenuta pubblicazione dei risultati degli scrutini si presume conosciuta con la pubblicazione degli stessi sul registro elettronico, da cui i ricorrenti avevano preso conoscenza anche dell’esito infausto dello scrutinio finale, nel merito i giudici amministrativi ritenevano che fosse da confermare la fondatezza del ricorso atteso che, a fronte della diagnosi predisposta dalla equipe di specialisti, sebbene la scuola non fosse obbligata ad approvare un Piano didattico personalizzato, tuttavia essa ne aveva ritenuto opportuna la sua approvazione, in ciò condividendo la valutazione dei medici specialisti sulla particolarità della situazione intellettiva, cognitiva e neuropsicologica dell’alunno.

Tuttavia la scuola aveva adottato un PDP in colpevole ritardo e senza la previsione delle misure compensative e dispensative, quindi, sostanzialmente vuoto ed inefficace.

Il TAR ha quindi affermato che “l’accertamento della sopra descritta carenza dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica resistente, inidonea a tenere conto delle esigenze specifiche dell’alunno e a garantirgli una piena inclusione scolastica attraverso l’adozione di strumenti di flessibilità nell’azione educativo-didattica, non possa che incidere sulla legittimità delle valutazioni conclusive, determinando l’ammissione dell’alunno alla classe successiva.”

Il PDP dev’essere effettivamente inclusivo

I giudici del TAR Toscana hanno quindi affermato il principio secondo il quale un allievo bisognoso di maggior cure non debba essere incluso solo formalmente, ma sostanzialmente con l’adozione di un PDP che consenta al medesimo allievo di superare le proprie criticità e di essere realmente incluso.

L’adozione di PDP “sulla carta” che poi effettivamente non trovano riscontro nelle modalità di valutazione da parte dei docenti, nella somministrazione delle prove e nel “fare” scuola non realizza una vera inclusione, ma anzi aumenta l’esclusione dei più bisognosi.

“Se si perdono i ragazzi più difficili, la scuola non è più scuola, è un ospedale che cura i sani e respinge i malati».

(Cit. Don Milani)

* Avvocato del Foro di Firenze, componente Comitato Scientifico Sidels