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Concorso Ordinario Docenti: il Tar Lazio sul quesito errato per la Classe di Concorso A018.

di Marcello A. Di Iorio*

Il Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma, Sezione III Bis, con Sentenza n.15263/2023 ha accolto il ricorso proposto da un partecipante al Concorso Ordinario di cui al D.D. n.499 del 2020 e D.D. n.23 del 2022 “con conseguente annullamento degli atti impugnati”. L’oggetto del contendere riguardava la contestazione di un quesito, ritenuto errato, riferito a quanto teorizzato dal prof. Howard Gardner; più precisamente, la domanda posta ai candidati era la seguente “secondo Howard Gardner l’intelligenza è” con a seguire numero 4 possibili risposte.

Evidentemente, la presente nota non sarà concentrata sul costrutto delle intelligenze plurime del prof. Howard Gardner, né sulla validazione di merito del quesito, quanto piuttosto sull’uso improprio che l’Amministrazione vorrebbe riconoscere ai cosiddetti “distrattori”.

Ad ogni buon conto va segnalato che  il verificatore nominato dal Tar, prof.ssa Anna Maria Giannini, docente presso Università La Sapienza di Roma, ha ritenuto il quesito errato ed ambiguo sia nella formulazione della domanda poiché “presenta una contraddizione intrinseca” sia nelle potenziali soluzioni proposte giacchè “tra le quattro alternative di risposta, l’opzione maggiormente riferibile alla teoria di Gardner risulta una semplificazione delle teorizzazioni dell’autore, identificabile in modo letterale esclusivamente all’interno di file presenti in rete che possiamo considerare fonti non necessariamente accreditate …” Le conclusioni del verificatore in ordine all’ambiguità del quesito trovano puntuale conferma nella nota prodotta in giudizio dal ricorrente e sottoscritta dal medesimo Prof. Howard Gardner, il quale nel commentare il quesito sulle proprie teorie ha certificato che “The definition you quote is not correct. I think it is OK to consider “MI” as multi-dimensional i.e. intelligence consists of multiple dimensions. But it is not a system with rules and procedures. I prefer to speak of separate intelligences-it prevents confusion with multi-factoral conceptions of intelligence, such as those put forth by Robert Stenberg, J.P.Guilford, or John Carroll” (… l’intelligenza è composta da più dimensioni. Ma non è un sistema con regole e procedure. Preferisco parlare di intelligenze separate …).

Howard Gardner

Compiuta la necessaria premessa, l’attenzione sarà posta su uno solo – quello ritenuto di maggior interesse – dei molteplici spunti rinvenibili nella motivazione della Sentenza; vale a dire, quello riconducibile alla distanza – da ritenersi incolmabile – tra gli effetti sollecitati dall’Amministrazione resistente circa la presenza di “distrattori” nelle risposte del quesito e l’indicazione contenuta nel Bando di Concorso “ciascun quesito consiste in una domanda seguita da 4 risposte, delle quali solo una è esatta”.

I distrattori e la deriva della minore implausibilità.

La procedura concorsuale del 2020 è stata caratterizzata dalla presenza di numerosi quesiti errati che sul piano giurisprudenziale ha comportato in molteplici casi la pubblicazione di Ordinanze Cautelari del seguente tenore “… il ricorso non appare assistito da fumus alla luce della relazione depositata dall’Amministrazione sui quesiti contestati da parte ricorrente e rispetto ai quali la risposta considerata giusta dalla Commissione di concorso si pone come l’unica sicuramente corretta, costituendo invece le altre risposte dei c.d. “distrattori”, aventi dei meri margini di plausibilità e la cui funzione è proprio quella di “distrarre” dall’individuazione dell’unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato”.

La presenza e l’uso dei “distrattori” sono stati evocati dall’Amministrazione resistente anche nella fattispecie oggetto di commento; le tesi difensive proposte dell’Avvocatura dello Stato – e fortemente contestate – hanno come punto di caduta un uso improprio dei distrattori tanto che le stesse sono state opportunamente respinte dai giudici capitolini.

L’oggetto del contendere è stato caratterizzato dalla preliminare comprensione della natura dei cosiddetti “distrattori”.

I distrattori sono elementi capaci di attrarre l’attenzione di un candidato e di creare il dubbio sulla risposta corretta rispetto alle opzioni predefinite nella presentazione del quesito e sono utilizzati per saggiare le competenze dei candidati.

Questi elementi di disturbo per quanto “forti” – esiste una scienza sullo studio dei “distrattori” che li gradua in una scala debole/forte a seconda della classificazione del grado di insidia sulla risposta corretta – debbono comunque essere eliminabili in virtù del grado di competenze richiesto al candidato, giammai gli stessi possono insidiare la risposta corretta fornendo altra opzione esatta. Il procedimento ad escludendum sulle opzioni di risposta eseguito con un misto di ragionamento e competenze deve sempre permettere al candidato di giungere all’unica soluzione “vera”, id est corretta, del quesito.

Ecco un esempio di distrattore in un quesito di cultura generale:

Qual è il settore più fiorente in Svizzera?

1. La pesca marittima.

2. Le attività finanziarie.

3. L’agricoltura.

4. La produzione di vino.

La risposta numero uno è chiaramente un distrattore (molto semplice, perché semplice è il tenore della domanda) in quanto la Svizzera è uno stato dell’entroterra e non ha alcun sbocco sul mare; dunque, trattasi di una risposta poco realistica alla luce del contesto geografico.

Ebbene, salvo farne un uso improprio, i medesimi distrattori non possono contenere mai una risposta esatta o, peggio ancora, essere utilizzati per “salvare” una risposta rispetto alle altre; avere, cioè, illegittimamente il compito di rideterminare la validità del quesito e/o condurre il candidato alla risposta “più plausibile”. Se quanto appena detto si realizzasse, si registrerebbe uno snaturamento della presenza e soprattutto la trasformazione di uno strumento concepito per saggiare le competenze del candidato in un dispositivo ingannevole finalizzato a chiedere una risposta diversa da ciò che in maniera oggettiva è dato cogliere con una corretta lettura del quesito.

Non può trovare alcuna ospitalità la sottile e pericolosa tesi sostenuta dall’Amministrazione resistente: “le altre tre alternative di risposta al quesito avrebbero dovuto apparire palesemente errate … conseguentemente, il candidato avrebbe potuto facilmente individuare, per esclusione, l’unica risposta corretta” “per le caratteristiche intrinseche alla selezione in parola, rapporto di stretta correlazione e raffronto interrogativo formulato e ventaglio di soluzioni offerte … processo ermeneutico, sul piano logico-deduttivo, che consente di far emergere e scegliere la risposta più corretta e/o maggiormente esaustiva”.

Pare evidente che il quesito debba essere utilizzato per essere il metodo più veloce per la scelta dei migliori; che debba servire al candidato per dare conto della propria competenza essendogli offerta la possibilità di selezionare tra tutte le possibili risposte l’unica corretta; inoltre, pare altrettanto evidente che il candidato nei pochi secondi a disposizione utili al compimento di una scelta non possa essere chiamato a compiere i più svariati ragionamenti su quale risposta sia più o meno plausibile o, peggio ancora, indagare le intenzioni di chi in maniera erronea ha costruito un quesito.

Conclusioni.

Le motivazioni della Sentenza del Tar Lazio oltre a dare conto delle tesi difensive avanzate dal ricorrente, scongiurano quella insana deriva perseguita dall’Amministrazione resistente sia a riguardo dei compiti delegati ai “distrattori” che della esistenza di una pseudo-opzione salvifica cui dovrebbe conformarsi il candidato circa il rintraccio della risposta “più plausibile”.  Piuttosto, preme evidenziare che il compito dell’Amministrazione, come rinvenibile nel disposto degli artt. 3, 34 e 97 della Costituzione, è quello di assicurare una procedura trasparente, corretta e idonea a tutelare la par condicio di tutti i candidati; inoltre, quello di perseguire attraverso il concorso pubblico la selezione dei migliori nel pieno rispetto del principio meritocratico; da ultimo, quello di agire con giusta ed opportuna tempestività con i poteri dell’autotutela in presenza di errori formali e/o procedurali affinché vengano tutelati al meglio i diritti di ogni singolo partecipante.

Il punto di cui sopra è perseguibile attraverso la somministrazione di una prova scientificamente corretta quale logico e legittimo corollario del disposto normativo contenuto nel Bando Concorsuale; in quella lex specialis, che non può e non deve essere disattesa, l’Amministrazione impone una regola chiara ed inequivoca, vale a dire: tra le indicate possibili risposte al quesito esiste una, e solo una, esatta.   In tal senso, i “distrattori”, ove presenti, assolveranno al loro legittimo compito ed in alcun modo saranno chiamati a svolgere compiti – delegati secondo criteri soggettivi – finalizzati a recuperare tra le varie risposte presenti “una possibile” in assenza di “una corretta”; la questione è stata posta nel corso dell’udienza di discussione con vigore e opportuna preoccupazione, tanto che i giudici amministrativi ne hanno colto la valenza e riconosciuto la fondatezza così come riferiscono nelle motivazioni del provvedimento finale “nel predetto contesto non può nemmeno essere seguita la linea ipotizzata dal Ministero in ordine alla possibilità di considerare comunque corretto il quesito perché le altre risposte sarebbero ancor meno convincenti, in quanto la regola dettata dal Bando di Concorso non prevede la individuazione della risposta di minore implausibilità ma di verificare quale sia l’unica esatta, ossia precisa e veritiera, nel presupposto indispensabile che ve ne sia una in possesso di tali caratteristiche” (Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, sede di Roma, Sezione III bis, Sentenza n.15263/2023 del 16.10.2023).

  • Avvocato del Foro di Pescara

foto tratte da azioneeducativa.com e da studentetop.it