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Carta Docente: le prime sentenze dei Tribunali di merito riconoscono il diritto dei docenti assunti con contratti a tempo determinato

Di Marcello Di Iorio

Il Tribunale di Marsala (Sezione Lavoro, Sentenza n. 803 del 07.09.2022) ed il Tribunale di La Spezia (Sezione Lavoro, Sentenza n. 228 del 26.08.2022) si sono pronunciati a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro sul riconoscimento in favore dei “docenti supplenti” del diritto al cosiddetto “Bonus Carta Docente”. Le due Sentenze ricalcano il solco già tracciato dalla decisione del Tribunale di Torino (Sezione Lavoro, Sentenza n. 515 del 24.03.2022) e di sporadici pronunciamenti degli anni scorsi che in maniera non univoca avevano avuto riguardo di riconoscere la predetta Carta Elettronica in favore del “Personale Educativo” di ruolo (per tutte, Corte di Appello di Firenze, Sezione Lavoro, Sentenza n.726/2019 del 04.11.2019 e Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, Sentenza n.4596/2019 del 16.12.2019).

La normativa contenuta nella Legge n.107/2015 e nei successivi D.P.C.M. del 23.09.2015 e del 28.11.2016.

La Carta del Docente è una iniziativa del Ministero dell’Istruzione disciplinata dalla Legge n.107 del 13 luglio 2015 (cosiddetta “Buona Scuola”), che all’art. 1 comma 121, ha introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell’importo di €.500,00 annui, da attribuire al personale docente di ruolo per sostenerne il percorso di formazione continua e l’aggiornamento professionale “La Carta .. può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università̀ e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché́ per iniziative coerenti con le attività̀ individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.

In attuazione dell’art. 1 comma 122 della legge del 13.07.2015 n. 107, il Governo ha emanato il D.P.C.M. del 23.09.2015 denominato “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” e a seguire il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la nota M.I.U.R. di cui al prot. 15219 del 15 ottobre 2015, che al punto n. 2, rubricato “Destinatari”, chiariva ulteriormente che “La Carta del docente è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM). I destinatari delle somme sono anche i docenti assunti e da assumere in attuazione del “Piano straordinario di assunzioni di cui alla L. n.107/2015”.

A decorrere dal 02.12.2016, il D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 veniva sostituito dal D.P.C.M. del 28.11.2016, il quale all’art. 3 ampliava la platea dei beneficiari estendendola anche ai “docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all’articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all’estero, delle scuole militari”.

Dunque, a partire dall’Anno Scolastico 2015/2016 il personale docente a tempo indeterminato ha avuto riconosciuto detto bonus mentre il personale docente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, pur stabilmente inserito nell’organizzazione scolastica per l’attribuzione di incarichi annuali, risultava escluso dalla fruizione del beneficio formativo.

La natura universale della formazione del personale scolastico e la riserva di legge in favore della contrattazione collettiva.

Dapprima il Consiglio di Stato (Sezione Settima, Sentenza n. 18042 del 16 marzo 2022) e poi la Corte di Giustizia Europea (VI Sezione, Ordinanza del 18 maggio 2022 – causa C-450/21) hanno favorito una diversa lettura della norma presente nell’art.1, comma 121 della legge n.107/2015 al fine di renderla costituzionalmente corretta senza la necessità di un pronunciamento della Corte Costituzionale.

Entrambe le Corti superiori hanno censurato il sistema discriminatorio basato essenzialmente sulla diversità della natura del rapporto contrattuale che lega il personale docente all’Amministrazione Scolastica. L’erogazione del Bonus contenuto nella Carta del Docente serve al conseguimento di un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione dei docenti – formazione evidentemente rivolta di riflesso in favore degli studenti – che prescinde dalla natura del “termine di scadenza” presente su un contratto di lavoro e che riguarda più propriamente l’intera categoria affinché ogni singolo docente possa affrontare con competenza e senza improvvisazione alcuna la sfida di una nuova didattica.

Le Sentenze dei Giudici di merito sopra citate riferiscono di una palese discriminazione a danno dei docenti precari mal tollerata dai precetti costituzionali contenuti negli artt. 3, 35 e 97 Cost.; di una violazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro sul Lavoro a Tempo Determinato del 18.03.1999 allegato alla Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea del 28 giugno 1999 n.1999/70/CE oltre che di una violazione della riserva di legge contenuta nel D.Lgs. n.165/2001 resa in favore della contrattazione collettiva ed esplicitata negli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, tutt’ora vigente, che nel disciplinare gli obblighi di formazione del personale docente non riferisce alcuna distinzione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;

D’altro canto – solo per fare un esempio legato all’attuale difficoltà in cui è incorsa l’intera categoria dei docenti – sarebbe opportuno tenere sempre presente lo spirito che ha contraddistinto il D.L. n.22/2020 in forza del quale, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, tutto il personale docente – di ruolo e supplenti – è stato chiamato ad assicurare le prestazioni didattiche nella modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici “nuovi” le cui competenze sono state acquisite in un brevissimo lasso di tempo senza la possibilità di offrire alcuna giustificazione legata alla scadenza di un “termine” contrattuale.

Il Consiglio di Stato (Sezione Settima, Sentenza del 16 marzo 2022 n. 18042) ha evidenziato in maniera quasi scontata che “entrambe le figure professionali, docenti di ruolo e docenti precari, sono soggette agli obblighi formativi e, pertanto, non si comprende perché solo i docenti di ruolo debbano essere sostenuti dalla parte datoriale nell’esborso economico per le spese di aggiornamento e studio.”

                Conclusioni.

In definitiva, i pronunciamenti dei Tribunali del Lavoro trovano sostegno giuridico nelle motivazioni espresse dal Consiglio di Stato ed esprimono un convincimento positivo in favore del diritto del “docente precario” al riconoscimento del Bonus Carta Docente allorquando è possibile verificare che gli insegnanti di ruolo e i precari (i docenti assunti con contratti al 31 agosto “supplenza annuale” o al 30 giugno “supplenza fino al termine delle attività didattiche”) svolgano essenzialmente le stesse mansioni e sono in possesso delle medesime competenze disciplinari, pedagogiche e didattiche. La individuata discriminazione, peraltro, risulta ancor più insostenibile quando con il D.P.C.M. del 2016 si è deciso di riconoscere la Carta in favore dei docenti part-time (che hanno un impegno ridotto), dei docenti di ruolo in prova (che potrebbero non superare la prova) oltre che dei “docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati” (che evidentemente beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati nell’attività didattica) paradossalmente, a seguire l’opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell’attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l’attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro, Sentenza n. 803 del 07.09.2022).