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Personale Ata, sospensione dal servizio per mancata vaccinazione: illegittimità e diritto al trattamento  raggiungimento requisiti minimi diritto a pensione

avvocato

Di Pietro Siviglia

Tribunale di Torino Sezione Lavoro, Sentenza del 28 settembre 2022 n. 1299, Estensore L. MANCINELLI

Il caso

La ricorrente, assistente tecnico a tempo indeterminato della provincia di Torino, si rivolgeva al Giudice del Lavoro di Torino per ottenere l’annullamento del provvedimento di sospensione dal lavoro per mancata vaccinazione contro il COVID-19. Affermava, a sostegno di essere stata in malattia per tutto il periodo di vigenza dell’obbligo vaccinale, introdotto dall’art. 4-ter del DL 44/2021, e di non avere potuto per tale motivo adempiere all’invito rivoltole dal Dirigente Scolastico di produrre documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, della prenotazione della stessa, o dell’esenzione.

Difatti, l’art. 4-ter del D.L. 44/2021 introdotto dal DL 172/2021 ha previsto l’estensione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, sino ad allora vigente per il personale sanitario, anche al personale scolastico a decorrere dal 15/12/2021.

Il dirigente scolastico dell’istituto ove la ricorrente prestava servizio, non risultando l’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte della ricorrente, le notificava l’invito previsto dal comma 3 del medesimo art. 4 ter a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1.

La ricorrente, essendo in stato di malattia comunicava che avrebbe prenotato la vaccinazione al rientro dalla malattia (avvenuto poi quando l’obbligo vaccinale era venuto ormai meno).

Il Dirigente Scolastico, ritenendo non ricorrente il caso di infermità che a norma della Circolare del Ministero dell’Istruzione N. 1927 del 17.12.2021 e della successiva nota 1929 del 20.12.2021 sottrarrebbe il personale scolastico all’obbligo vaccinale, disponeva la sospensione della ricorrente dal servizio senza retribuzione.

Essa ricorrente chiedeva, quindi, al Giudice piemontese di dichiararsi la revoca dell’atto di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, per l’effetto, condannare la resistente al pagamento a favore della ricorrente del trattamento economico di malattia.

Il Ministero dell’Istruzione si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda ritenendo, sulla base delle su citate circolari che solo l’infermità che determina l’inidoneità al lavoro può esonerare il personale scolastico dall’obbligo vaccinale ed in tale ipotesi non rientra la semplice assenza per malattia.

La decisione

Il Giudice torinese, partendo dall’individuazione della finalità dell’obbligo vaccinale, ossia quello di prevenire il diffondersi del contagio negli ambienti scolastici, giunge ad affermare senza incertezze argomentative l’illegittimità del provvedimento di sospensione adottato dal Dirigente Scolastico.

Così, in particolare, ha motivato la propria decisione il Tribunale del Lavoro di Torino:

Il Ministero dell’Istruzione ha fornito l’indicazione di eseguire la verifica di adempimento dell’obbligo vaccinale a tutto il personale, ad eccezione di coloro il cui rapporto risulti sospeso per varie cause, in quanto tale personale non svolge la propria prestazione di lavoro presso le istituzioni scolastiche: lo scopo dell’esonero dalla verifica riguarda quindi la non utilità rispetto alle esigenze di prevenzione del diffondersi del contagio negli ambienti scolastici. Le istruzioni del Capo Dipartimento non prendono in specifica considerazione l’ipotesi di assenza per malattia ma si riferiscono genericamente – tra le altre ipotesi di sospensione – a quella per infermità (cfr. nota 17/12/2021), successivamente specificata – nella nota 20/12/2021 – con riferimento alle “infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l’inidoneità temporanea o permanente al lavoro”. Se “infermità” significa esclusivamente sussistenza di stato morboso che impedisce la prestazione lavorativa, limitare l’esenzione dalla verifica ai soli casi di infermità che determinino la inidoneità al lavoro appare eccessivamente restrittivo rispetto alle finalità che la verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale persegue: il casi di esonero riguardano il personale che per svariati motivi (tra cui l’infermità) non svolge la prestazione lavorativa nelle istituzioni scolastiche, così come accade per il lavoratore assente per malattia, ed il riferimento alla sospensione del rapporto non deve presupporre necessariamente un provvedimento formale di sospensione (come accade per il collocamento fuori ruolo o la concessione di un congedo): è principio giurisprudenziale consolidato che alla malattia del lavoratore consegua di diritto la sospensione del rapporto, compreso il decorso del preavviso, per tutto il suo protrarsi, a prescindere dalla dichiarazione aziendale di volersene avvalere, e che, ugualmente, il sinallagma funzionale del rapporto riprenda senza alcuna sollecitazione datoriale dopo la cessazione dello stato morboso, sicché va escluso operino al riguardo, in attuazione dei principi di correttezza e buona fede, obblighi d’informazione datoriali, trattandosi di effetti giuridici previsti direttamente dalla legge (cfr. Cass. civ. 25/5/2016 n. 10852).”.

Ancor più incisivamente, il Giudice torinese, richiamando un precedente inedito del Tribunale del Lavoro di Ivrea del 30.06.2022 n. 173 (Estensore M. D’AMELIO), rileva come la sospensione del lavoratore in malattia si presenti del tutto illogica attesa la finalità, sopra ricordata, dell’obbligo vaccinale di prevenire il diffondersi del contagio negli ambienti scolastici: “La sospensione dal servizio, nell’ottica del legislatore, non è una misura punitiva; la stessa, invece, risponde all’esigenza di allontanare dall’ambiente di lavoro il soggetto che, in quanto non vaccinato, viene considerato un fattore di rischio per la sicurezza di colleghi e studenti. E’, tuttavia, evidente che il lavoratore in congedo per malattia (…) non può rappresentare alcun rischio per la sicurezza dei luoghi di lavoro. Sospendere dal servizio un lavoratore non vaccinato in congedo per malattia, dunque, si configura come una decisione del tutto irragionevole – in quanto finalizzata a contrastare un rischio inesistente – o meramente punitiva – in quanto finalizzata a stigmatizzare la scelta del lavoratore di non vaccinarsi.  

La decisione in commento, riconoscendo l’esonero dalla sospensione dal servizio e dalla retribuzione per il personale in stato di malattia all’esito di un excursus normativo costituzionalmente orientato, rappresenta un importante precedente in un contenzioso che ha coinvolto una non trascurabile parte del personale scolastico che, casualmente o meno, si trovava assente per malattia o per qualsivoglia altra causa, durante il periodo di vigenza dell’obbligo vaccinale.

Precedente conforme (Sentenza n. 173 del 30.06.2022 del Tribunale del Lavoro di Ivrea).