Vai al contenuto

Niente vincolo quinquennale per il ricongiungimento al coniuge militare trasferito d’autorità. Nota a Tribunale di Torino sent. n.1816 del 10.12.2021 di Nicola Zampieri

Il nuovo comma 3 dell’art. 399 del D.Lvo n. 297/94 prevede che i docenti immessi in ruolo a partire dall’a.s. 2020/2021, a prescindere dalla graduatoria dalla quale vengono individuati, possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica, ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque  anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità.

Le deroghe al vincolo previste dalla legge.

Invero, l’art. 399 del TU della Scuola fa salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero, nonché i casi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n.104/92, purché le condizioni di disabilità siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie ad esaurimento.

Quindi, affinché i docenti neo immessi in ruolo possano superare il vincolo e partecipare alle operazioni di mobilità, la condizione di disabilità – personale o del congiunto – dev’essere sorta in epoca successiva alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso, se si è stati assunti da concorso, oppure in epoca successiva all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, qualora si è stati assunti tramite le Gae.

Il fatto.

A fronte della predetta novità legislativa, una docente, immessa in ruolo con decorrenza 1° settembre 2020 e quindi vincolata per un quinquennio nella sede di prima assegnazione, chiedeva di partecipare alle operazioni di mobilità interprovinciale, invocando l’applicazione della normativa di favore prevista per il caso di ricongiungimento al coniuge militare trasferito d’autorità, di cui all’art.17 della legge n. 266/1999.

L’amministrazione scolastica tuttavia negava alla docente la possibilità di partecipare alle operazioni, richiamando il vincolo quinquennale previsto dal nuovo comma 3 dell’art.399 del D.Lvo 297/94, ed escludendo la possibilità di deroga per il caso di ricongiungimento al coniuge militare trasferito d’autorità, in quanto non espressamente prevista questa tra le ipotesi di deroga contemplate dallo stesso art. 399 citato.

L’art.17 della legge 266/1999 quale norma speciale.

L’art.17 della legge 266/1999 prevede

1. Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d’autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all’atto del trasferimento o dell’elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l’amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina”.

L’attenta analisi effettuata dalla giurisprudenza, ordinaria, amministrativa e costituzionale, ha pacificamente individuato la finalità dell’istituto del ricongiungimento del coniuge di militare trasferito, nella necessità di tener conto contemporaneamente di due diverse esigenze:

– da un lato, quella del buon andamento (art. 97 della Cost.) dell’amministrazione militare, la quale richiede un regime di più accentuata mobilità del rispettivo personale, per cui è previsto un “trasferimento d’autorità”;

– dall’altro lato, l’esigenza di tutela dell’unità familiare (art. 29, secondo comma, della Cost.), che, in mancanza di tale istituto, per il militare e la sua famiglia risulterebbe compromessa, proprio a causa del particolare regime di mobilità che ne connota lo status.

Il ricongiungimento è, dunque, diretto a rendere effettivo il diritto all’unità della famiglia che, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenze n. 113 del 1998 e n. 28 del 1995), si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare e costituisce espressione di un diritto fondamentale della persona umana.

Tale valore costituzionale può giustificare una parziale compressione delle esigenze di alcune amministrazioni (nella specie, quelle di volta in volta tenute a concedere il comando o distacco di propri dipendenti per consentirne il ricongiungimento con il coniuge), purché nell’ambito di un ragionevole bilanciamento dei diversi valori contrapposti, operato dal legislatore.

Detta norma si configura infatti quale disposizione di una lex specialis rispetto alle norme di carattere generale con esse eventualmente contrastanti.

La decisione del Tribunale di Torino.

Con la sentenza in commento, nell’accogliere il ricorso, il Tribunale di Torino ha chiarito che l’armonizzazione tra le due norme, quella di cui all’art. 399 del T.U. della Scuola e quella di cui all’art.17 della L. n. 266/99, e cioè due disposizioni aventi la stessa forza di legge, è fornita dalla contrattazione collettiva. Il CCNI sulla mobilità per il triennio 2019 – 2021 all’articolo 13 dispone infatti che il personale scolastico coniuge convivente del personale di militare che si trovi nelle condizioni di cui all’articolo 17 della legge n. 266 del 1999 ha titolo, nelle operazioni che riguardano i trasferimenti, alla precedenza, a determinate condizioni “formali” (circa la modalità di redazione della domanda). Non vi è alcun richiamo alla norma sul vincolo quinquennale dalla prima assegnazione, per cui il diritto, già attribuito dall’art. 17 della l. n. 266/99, deve intendersi riferito al coniuge convivente del militare trasferito d’autorità, che può pertanto chiedere il trasferimento in deroga al vincolo medesimo.

Avv. Nicola Zampieri

Foro di Vicenza