La questione sottoposta alla cognizione del Tribunale ha riguardato le operazioni di conferimento di supplenze annuali o al termine delle attività didattiche per l’a.s. 2021/22, effettuate per il tramite del sistema informatico che ha utilizzato un algoritmo programmato in modo da considerare rinunciatario per tutta la procedura in attribuzione di incarichi, dunque anche per le sedi espressamente richieste, il docente che non ha indicato nella domanda telematica di partecipazione alle operazioni di incarico un posto disponibile in una sede che poteva essergli assegnata.
Si è verificato, dunque, che il docente che in un turno di nomina non ha ricevuto incarichi per mancanza di sedi disponibili, nel turno successivo è stato pretermesso nell’attribuzione di tutte le supplenze da GPS, anche su sedi espressamente richieste nella domanda informatizzata, sicché l’incarico è stato attribuito ad altri docenti in posizione deteriore e con minor punteggio.
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Con riferimento alle modalità di conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche, l’art. 12 dell’O.M. 60/20, recita che “8. L’accettazione da parte degli aspiranti a supplenza della rispettiva proposta rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione”.
Nel medesimo senso la Circolare n. 25089 del 06.08.2021 che fornisce “Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A” per l’a.s. 2021/22 ha chiarito che (pag. 2 ) “La mancata assegnazione dell’incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’O.M. 60/2020, alle quali si applicano le disposizioni degli articoli 4 e 5 del DM 30.7.2021, n. 242”.
Analogamente, il D.M. n. 242 del 30.07.2021 che, in attuazione dell’art. 59, commi da 4 a 9, del D.L. 73/2021, disciplina la procedura straordinaria di immissione in ruolo per l’a.s. 2021/22 con chiamata da GPS, al comma 9 dell’art. 4, rubricato “Modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato”, testualmente dispone che “9. La mancata assegnazione dell’incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’Ordinanza ministeriale, per le quali si applicano gli articoli 4 e 5 del presente decreto in quanto compatibili”.
Dunque, appare evidente come la normativa sopra richiamata preveda espressamente che nell’ipotesi in cui vi siano disponibilità successive, l’aspirante non precedentemente destinatario di supplenza per mancanza di sedi, debba essere individuato quale beneficiario di incarico con riferimento alle sedi espresse nella domanda informatizzata di supplenza.
Solo in caso di rinuncia l’aspirante non ha diritto a ricevere più alcuna proposta di assunzione per le disponibilità sopravvenute. La rinuncia è espressamente disciplinata dalla citata Circolare 25089/21 secondo cui “La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è altresì intesa quale rinuncia per le sedi non espresse e la rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto”. Pertanto, nell’ipotesi in cui non vengano espresse tutte le sedi della provincia, la rinuncia si configura solo con riguardo alle sedi non espresse e, il criterio che deve informare le procedure di individuazione del docente supplenze, deve essere quello meritocratico del punteggio.
SULL’UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO NELLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE
La legittimità dell’utilizzo del sistema informatico da parte del Ministero dell’Istruzione, è stato già oggetto di scrutinio da parte della magistratura amministrativa ed ordinaria con riferimento alle operazioni di mobilità del personale docente di ruolo per l’a.s. 2016/17.
Sul punto, sia il Giudice Amministrativo che il Giudice Ordinario hanno ripetutamente ritenuto illegittima la devoluzione esclusiva a sistemi informatici delle procedure di reclutamento e gestione del personale scolastico. In particolare, la Corte d’Appello di Roma nella sentenza n. 1617/20, censurando l’utilizzo dell’algoritmo nelle operazioni di mobilità del personale di ruolo per l’a.s. 2016/17, ha sottolineato il principio di non esclusività della decisione algoritmica: nel caso in cui una decisione automatizzata “produca effetti giuridici che riguardano o che incidano significativamente su una persona”, questa ha diritto a che tale decisione non sia basata unicamente su tale processo automatizzato, ma deve comunque esistere nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica.
LA POSIZIONE DEL MINISTERO
Il sistema informatico utilizzato dal Ministero nelle operazioni di attribuzione degli incarichi per l’a.s. 2021/22 ha operato con le modalità riportate nella circolare USR Lazio n. 44197 dell’11/11/2021 secondo cui “Appare opportuno sottolineare che, come chiarito anche nella circolare ministeriale prot. n. 25089 del 6 agosto 2021, per le operazioni telematiche di quest’anno va inteso come rinunciatario il soggetto che non ha ricevuto assegnazione di sede per non aver presentato domanda, o per non aver indicato in essa un posto disponibile in una sede che poteva essergli assegnato. Sostanzialmente con le operazioni informatizzate adottate per l’a.s. 2021/2022 ha, quindi, rinunciato il soggetto che, pur in turno di nomina, non ha ricevuto una sede in conseguenza delle limitazioni alle sedi espresse nella sua domanda ovvero per non averla presentata”.
Secondo il Ministero dell’Istruzione questa sorta di diniego che l’iscritto alle GAE o GPS può porre rispetto alla proposta di nomina ricevuta vale quale rinuncia ai sensi dell’art. 14 dell’OM n. 60/2020 e comporta l’impossibilità di conseguire contratti da GAE o GPS per la classe di concorso di appartenenza, anche sulle disponibilità sopraggiunte.
L’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI LATINA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Latina nell’ordinanza in commento, partendo dall’analisi del comma ottavo dell’art. 4 del D.M. 242/2021, ha ritenuto che tale disposizione consente di distinguere trediverse fattispecie di rinuncia: rinuncia alla procedura, rinuncia all’incarico e rinuncia alla sede.
La prima, ossia la rinuncia alla procedura, è quella del docente che ha omesso di presentare l’istanza telematica e che, dunque, deve considerarsi ‘rinunciatario’ rispetto all’intera procedura straordinaria di reclutamento per l’A.S. 2021/2022 e non potrebbe ovviamente mai rivendicare alcun incarico di supplenza da GPS per quell’anno.
La seconda, ossia la rinuncia all’incarico, è quella deldocente che ricevuta una proposta di contratto a tempo determinato, si determina a non assumere l’incarico assegnatogli dall’algoritmo. In tal caso la condotta del docente rinunciatario si ripercuote negativamente sul funzionamento dell’intero sistema di reclutamento, generando indisponibilità virtuali delle sedi e causando inevitabili ritardi nella copertura della sede rinunciata. Egli, dunque, verrà escluso dalle successive operazioni di reclutamento da GPS anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.
La terza figura, quella della rinuncia alla sede, riguarda il caso, oggetto di ricorso, del docente che ha tempestivamente presentato l’istanza telematica ed ha quindi un chiaro interesse a partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento supplenti ma si è reso disponibile ad assumere l’incarico solo in alcune delle sedirientranti nel perimetro geografico dell’USP competente e non in altre.
In tal caso, il Tribunale ha ritenuto che l’interpretazione fornita dall’’Amministrazione scolastica con la circolare dell’USR Lazio n. 44197 dell’11.11.2021 non sia condivisibile poiché (a prescindere dall’erroneo richiamo all’art. 14 dell’O.M. 60/20) finisce per confondere le distinte figure della rinuncia alla sede e della rinuncia all’incarico: la seconda integra una vera a propria forma di ‘rinuncia’ in senso tecnico, ossia di un negozio unilaterale estintivo abdicativo avente ad oggetto la dismissione di un diritto che è già entratonella sfera giuridica del rinunciante, mentre la rinuncia alla sede andrebbe più correttamente ricondotta alla categoria dogmatica del ‘rifiuto’, ossia a quella tipologia di atto ostativo avente ad oggetto un effetto favorevole che ancora non è entrato nella sfera giuridica del potenziale rifiutante.
Nel caso di specie il docente ha chiaramente rinunciato alla sede, non all’incarico, in quanto un incarico in realtà non gli è mai stato assegnato. Ciò vuol dire che il docente, omettendo di indicare in domanda talune sedi, ha semplicemente ‘rifiutato’ di partecipare alla procedura “per quelle sedi”, ma non ha ‘rinunciato’ ad alcun incarico o, quantomeno, certamente non ha ostacolato in alcun modo il funzionamento del sistema di reclutamento.
Ne consegue che per la fattispecie di rinuncia alla sede deve trovare applicazione il comma 9 dell’art. 4 del D.M. 242/21, ai sensi del quale “la mancata assegnazione dell’incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’Ordinanza ministeriale, per le quali si applicano gli articoli 4 e 5 del presente decreto in quanto compatibili.” Premesse tali motivazioni, il Tribunale di Latina, con ordinanza n. 13497 del 28 dicembre 2021, ha ordinato al Ministero dell’Istruzione di attribuire alla parte ricorrente un incarico a termine, di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, presso un’istituzione scolastica ricompresa nei Comuni indicati in domanda.
Avv. Maria Rosaria Altieri
Foro di Cassino