Vai al contenuto

Mobilità del personale docente e vincolo quinquennale. Spunti di riflessione tra oscillazioni giurisprudenziali e dubbi di costituzionalità. Rivedi il convegno

Di grande interesse il tema scelto dal Comitato Scientifico di Sidels per il convegno tenutosi in diretta streaming il 13 aprile, che è possibile rivedere seguendo questo link: GUARDA IL CONVEGNO

Proprio in coincidenza con l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda, con il coordinamento del Presidente Sidels avv. Dino Caudullo, si è parlato di mobilità del personale docente e, in particolare, di due temi molto caldi: le precedenze ai sensi della legge 104/92 nelle previsioni del CCNI sulla mobilità ed i nuovi vincoli alla mobilità previsti dal CCNL e dalla legge.

Ha aperto i lavori il socio Sidels avv. Salvatore Spataro del foro di Catania, con una interessantissima analisi dell’attuale assetto giurisprudenziale sulla precedenza per l’assistenza al genitore disabile nella mobilità interprovinciale, dedicando un approfondimento critico alla recente ordinanza della Corte di Cassazione del 22.02.2021.

Si è quindi parlato dei nuovi vincoli alla mobilità, con una attenta e puntuale disamina da parte del socio Sidels prof. Lucio Ficara giornalista de La Tecnica della Scuola, delle ipotesi di vincolo triennale previste dal CCNL, nonché del vincolo quinquennale introdotto dall’art.13 del D.lvo 59/2017, come modificato dalla legge 145/2018, per i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie del concorso di cui al DDG 85/2018 con decorrenza 1.09.2019 e del vincolo quinquennale previsto dal nuovo comma 3 dell’art.399 del D.Lvo 297/94 (come modificato dalla legge 159/2019 di conversione del DL 126/2019) per i docenti immessi in ruolo con decorrenza 1.09.2020.

Ha quindi concluso i lavori con un pregevolissimo intervento il socio Sidels avv. Francesco Orecchioni del Foro di Lanciano, il quale ha approfondito l’analisi sul vincolo quinquennale previsto per i docenti immessi in ruolo con decorrenza 1.09.2020, evidenziando i possibili profili di illegittimità costituzionale della disposizione di cui al nuovo comma 3 dell’art.399 del D.Lvo 297/94.