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Precari, quale età massima per la permanenza in graduatoria? Commento a Tribunale di Palmi, ordinanza 6.01.2021 di P. Siviglia.

PERSONALE PRECARIO – GRADUATORIE SUPPLENZE SCOLASTICHE – DIRITTO ALLA PERMANENZA IN GRADUATORIA OLTRE L’ETA’ MASSIMA PER RAGGIUNGIMENTO REQUISITI MINIMI DIRITTO A PENSIONE –SUSSISTE

Tribunale di Palmi Sezione Lavoro, Ordinanza del 06 gennaio 2021 n.37

Il caso

La ricorrente, collaboratrice scolastica precaria della provincia di Reggio Calabria, si rivolgeva al Giudice del Lavoro a causa dell’esclusione dalla procedura di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento provinciali per il conferimento delle supplenze a causa del raggiungimento del 67esimo anno di età.

Difatti, il D.M. 374 del 1.6.2017 all’art. 3, comma 1, lett. b), tra i requisiti generali per l’iscrizione nelle graduatorie, richiede l’età non superiore ad anni 66 e 7 mesi.

Essa ricorrente lamentava l’illegittimità dell’esclusione non avendo maturato i requisiti minimi per l’accesso alla pensione e non godendo di adeguati redditi familiari stante il modesto importo della pensione del marito chiedeva, pertanto, di ordinare all’Ente resistente di inserirla nella graduatoria provinciale per la Provincia di Reggio Calabria per l’a.s. 2020/2021, relativa al profilo professionale di Collaboratore Scolastico ai sensi dell’art. 554 d.lgs. n. 297 del 16.04.1994 con diritto alla stipula di contratti a tempo determinato e/o indeterminato nonché al risarcimento del danno per le eventuali mancate supplenze sia in termini economici che in termini giuridici di punteggio di servizio.

La decisione

Il Giudice palmese, aderendo ad un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 509, comma 3, D.Lgs. 297/1994 (T.U. in materia di istruzione), in combinato disposto con l’art. 517 del medesimo decreto, ritiene applicabile anche al personale precario la deroga al principio dell’obbligatorietà del collocamento a riposo al raggiungimento del limite ordinamentale di età (67 anni al momento dei fatti di causa: v. art. 12 D.L. 78/2010 convertito dalla L.122/2010; D.M. 5 dicembre 2017; Circolare INPS 4 aprile 2018, n. 62) di cui al predetto art. 509, stabilendo che il personale che al compimento dell’età per il collocamento obbligatorio a riposo non abbia ancora maturato il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, “può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età”.

A sostegno di siffatta tesi il Giudice del Lavoro richiama l’art. 517 del T.U., che prevede che “Le disposizioni del presente titolo…Si applicano altresì, in quanto compatibili, al personale non di ruolo, salva diversa particolare disposizione della disciplina del personale non di ruolo statale”.

Sostiene, difatti, il Giudice, aderendo alle argomentazioni della difesa della ricorrente, che la compatibilità derivi dalla lettura della sentenza C. Cost. 33/2013, in cui si evidenzia che la ratio della “deroga ai limiti di età al fine del conseguimento del bene primario del minimo pensionistico”, consiste nella tutela del conseguimento della pensione al minimo, definito “bene costituzionalmente protetto”, intangibile dalla discrezionalità legislativa, limitata ai soli profili del “quantum” della prestazione previdenziale.

“Questi principi, proprio perché posti a presidio di un bene costituzionalmente protetto, nell’ “an” sottratto alla disponibilità del legislatore ordinario dall’art. 38, comma 2, Cost (“I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”), devono trovare applicazione anche in favore dei lavoratori precari, pena una irragionevole e arbitraria disparità di trattamento rispetto al personale di ruolo, in violazione del canone di uguaglianza/ragionevolezza cui all’art. 3 Cost.”. Pertanto, “la lettura costituzionalmente orientata è la sola in grado di garantire anche al personale precario dell’amministrazione scolastica il raggiungimento dell’anzianità contributiva minima per conseguire il bene costituzionalmente protetto del diritto alla pensione – fermo il limite insuperabile dei 70 anni – evitando trattamenti discriminatori fondati sulla mera circostanza della natura a tempo indeterminato o determinato del contratto di assunzione del personale docente o ATA della scuola.”.

Riconosciuta anche l’urgenza di provvedere sull’istanza cautelare della ricorrente, in accoglimento del ricorso Il Tribunale di Palmi ha ordinato al Ministero di reinserire la ricorrente nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di Reggio Calabria, ATA nella posizione e con il punteggio maturato al momento dell’esclusione e con il diritto alla stipula dei contratti cui avrebbe avuto diritto se non fosse stata esclusa.

La decisione in commento, riconoscendo anche al personale precario il diritto al trattenimento in servizio al fine di raggiungere il requisito minimo pensionistico, costituisce un importante – per la linearità e forza delle argomentazioni esposte – precedente in materia di tutela del personale precario della scuola.

Precedenti conformi (Ordinanza n. 47586 del 23.11.2015 del Tribunale del Lavoro di Lecce; Sentenza n. 464 del 04.11.2020 del Tribunale del Lavoro di Cassino).

                                                           Avv. Pietro Siviglia – foro di Reggio Calabria

immagine tratta da newsnotizie.it