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Blocco della progressione stipendiale e diritto alla “quota” legittima di progressione. Commento a Tribunale di Taranto, sent n. 2689 del 10.09.2019 di A. Vimborsati.

Costituisce tematica di perdurante attualità quella rappresentata nella sentenza Trib. Taranto n. 2689/2019 in ragione della persistenza dei presupposti legislativi, giurisprudenziali e contrattuali che ne hanno determinato la redazione.

La sentenza, infatti, in accoglimento del ricorso proposto da un docente cessato dal servizio in data 31/08/2019, ovvero in data antecedente di soli 4 mesi a quella nella quale avrebbe maturato lo scaglione successivo nell’ambito della propria progressione stipendiale (al 31/12/2019), accerta e riconosce il diritto del ricorrente a godere dei benefici economici e previdenziali relativi allo scaglione maturato “pro quota” alla data della cessazione dal servizio, quasi per intero.

La fattispecie è riferibile, infatti, a tutti i docenti che a causa ed in conseguenza del blocco della progressione stipendiale relativo all’anno 2013, abbiano perso e/o rischiano di perdere i benefici di una progressione stipendiale che in mancanza di tale blocco avrebbero conseguito e perseguito al 31/12 dell’anno antecedente a quello della cessazione dal servizio.

I docenti, infatti, in carico presso la ex Direzione Territoriale dei Servizi Vari (ora RTS) territorialmente competenti, titolari di apposta partita stipendiale, ai fini dell’inquadramento retributivo del personale a tempo indeterminato, sono inseriti nelle tabelle retributive del personale della scuola che si articolano nelle seguenti fasce di anzianità entro cui vengono graduate le retribuzioni del personale (il nuovo CCNL per il personale della scuola firmato il 4 agosto 2011 ha rimodulato le posizioni stipendiali, e dal 01//9/2010 è stata abolita la fascia stipendiale “3-8 anni”):

fascia di anzianità che si matura e spetta:

da anni 0 ad anni 2- da anni 0 e sino ad anni 2 mesi 11 e giorni 29

da anni 3 ad anni 8- da anni 3 e sino ad anni 8 mesi 11 e giorni 29

da anni 9 ad anni 14- da anni 9 e sino ad anni 14 mesi 11 e giorni 29

da anni 15 ad anni 20- da anni 15 e sino ad anni 20 mesi 11 e giorni 29

da anni 21 ad anni 27- da anni 21 e sino ad anni 27 mesi 11 e giorni 29

da anni 28 ad anni 34- da anni 28 e sino ad anni 34 mesi 11 e giorni 29

da anni 35 da anni 35.

Il  D.P.R. 4/9/2013 n. 122, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25/10/2013 – serie generale n. 251; l’art. 1, comma 1, lett. b), ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2013 dell’art. 9, comma 23, D.L. 78/2010, relativo al blocco degli automatismi stipendiali per il personale del Comparto Scuola al blocco del 2013 previsto dal; gli interventi, preventivamente concordati con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, hanno determinato la proroga di un anno delle classi e degli scatti con decorrenza dal 2 gennaio 2013 in poi; spostando di fatto in avanti di un anno la progressione stipendiale e la fascia di anzianità.

SULLA DOMANDA GIUDIZIALE E SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.

Il blocco stipendiale in oggetto è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 178/2015 con una sentenza di illegittimità costituzionale sopravvenuta.

La Corte costituzionale, infatti, ha dichiarato l’“illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei termini indicati in motivazione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva, risultante da: art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito,  con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come specificato dall’art. 1, comma 1, lettera c), primo periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell’articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111); art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015)”.

In buona sostanza, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale del combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate, è stato rimosso dal nostro ordinamento il “blocco” della contrattazione collettiva nel settore del pubblico impiego, qualificato dalla Corte costituzionale quale vera e propria causa di sospensione strutturale della contrattazione medesima.

La rimozione della causa sospensiva produce però i propri effetti solo con riferimento al periodo dal 30 luglio 2015 in poi (giorno successivo quello della pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale), essendo stata ritenuta legittima la causa di sospensione per il periodo pregresso.

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza 178/2015 non risulta che per il comparto della scuola, dell’università, della ricerca, dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica siano state avviate da parte delle competenti pubbliche amministrazioni le procedure di contrattazione collettiva, né gli atti alle stesse prodromi che relativamente al blocco per l’anno 2013, mentre sono stati rimossi gli effetti derivati dal blocco per gli anni 2011 e 2012.

Tale situazione di fatto determina l’insorgenza di un vero proprio bisogno di tutela giurisdizionale, nella prospettiva dell’articolo 100 c.p.c. essendo evidente che l’inerzia della pubblica amministrazione potrebbe vanificare, ed anzi eludere, la rimozione del della causa di sospensione della contrattazione collettiva compiuta per effetto della sentenza 178/2015 contribuendo così ad alterare ulteriormente la dinamica negoziale “in un settore che al contratto collettivo assegna un ruolo centrale (sentenza n. 309 del 1997, punti 2.2.2., 2.2.3. e 2.2.4. del Considerato in diritto)” (cfr. il § 17 del considerato in diritto).

L’odierna ricorrente vanta, infatti, un diritto fondamentale ex art.39 Cost., già compresso per un periodo di tempo ritenuto non più sopportabile dalla Corte costituzionale, che esige pertanto una pronta attuazione.

Nella sentenza 178/2015 si rinviane, infatti, una parte immediatamente precettiva costituita proprio dalla rimozione della causa di sospensione della contrattazione collettiva; rimozione che produce ipso iure un diritto in capo alle organizzazioni sindacali ed un correlativo obbligo a carico delle amministrazioni pubbliche.

Vi è anche una parte programmatica che non appare di per sé idonea a creare diritti ed obblighi e che è invece costituita dall’invito rivolto al legislatore nel § 18 del considerato in diritto.

La natura fondamentale del diritto vantato dalla parte ricorrente (art.39 co.1 Cost.), in uno con la sua protratta e strutturale compressione, impone infatti un dovere di agire immediato ed incondizionato, senza che sia necessario attendere lo spiccato intervento del legislatore incondizionato.

Nel caso di specie non ci troviamo infatti di fronte a un vuoto di tutela, proprio in considerazione del fatto che essendo stata rimossa la causa sospensiva, trovano applicazione le disposizioni dettate in subiecta materia dagli artt. 40 ss. d.lgs. 165/2001.

Tanto premesso, secondo il condivisibile orientamento della  giurisprudenza di legittimità, che si richiama in questa sede anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360 bis n.1 c.p.c., nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l’art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel prevedere espressamente che “il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati”, attribuisce al giudice del lavoro il potere di adottare qualsiasi tipo di sentenza, ivi compresa la sentenza di condanna ad un “facere“, dovendosi ritenere irrilevante il carattere infungibile dell’obbligo in quanto la relativa decisione non solo è potenzialmente idonea a produrre i suoi effetti tipici in conseguenza della (eventuale) esecuzione volontaria da parte del debitore, ma è altresì funzionale alla produzione di ulteriori conseguenze giuridiche (derivanti dall’inosservanza dell’ordine in essa contenuto) che il titolare del rapporto è autorizzato ad invocare in suo favore, prima fra tutte la possibile successiva domanda di risarcimento del danno, rispetto alla quale la condanna ad un “facere” infungibile assume valenza sostanziale di sentenza di accertamento” (così, Cass., Sez. Lav., 26/11/2008, n.28.274).

La giurisdizione del giudice ordinario permane e persiste anche in caso di azione promossa in seguito alla cessazione dal servizio in quanto la controversia ha ad oggetto  una domanda con la quale si chiede l’accertamento delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro e del diritto ad un diverso trattamento economico che, solo di riflesso, è destinato ad integrare il trattamento pensionistico in godimento da parte del lavoratore in quiescenza (Cassazione, Sezioni Unite, pronuncia del 21 febbraio 2018, n. 4237, Cassazione, Sezioni Unite nn. 28368/2017, 10915/2014 e 15057/2017).

IL SEGUITO DELLA SENTENZA 178/2015 NEL SETTORE SCOLASTICO.

La contrattazione è stata bloccata per legge (L. 122/2010 e successivi interventi legislativi): l’ultimo vero CCNL del Comparto Scuola risale al 2007.

Sugli scatti di anzianità si è potuto verificare da parte dei vari governi che si sono succeduti negli ultimi anni un vero e proprio accanimento, giustificato dall’ossessione del contenimento della spesa pubblica per il personale in servizio. 

Si dimentica, però, che il sistema dei “gradoni” è strutturale e non esiste altro metodo di progressione della carriera nelle more dell’introduzione della “valutazione” dei docenti.

Su questa materia si sono succeduti interventi diversi e con diversi strumenti normativi e contrattuali, compresi anche alcuni passi indietro che hanno permesso il recupero parziale di quanto era stato tolto.  

Si è creata così una situazione di confusione che disorienta il personale e gli operatori stessi del settore.

Il sistema degli scatti nel comparto scuola, modulato dal CCNL 4/8/2011, prevede uno sviluppo retributivo sorprendentemente privo di una progressione logico-matematica (gli scatti, invece, si susseguono in una progressione, in valore assoluto e percentuale, che tiene conto in modo molto raffinato della valutazione professionale delle diverse qualifiche e dei loro pesi specifici). 

Il contratto del 2011 ha cancellato la Fascia da 3 a 8 anni come contropartita dell’immissione in ruolo di oltre 130.000 fra docenti e ATA; questa cancellazione, di fatto ha prodotto l’effetto di lasciare inalterato il monte salari dei nuovi assunti, in quanto il provvedimento di Ricostruzione di carriera, che si applica ai nuovi assunti dopo il superamento del periodo di prova, nonostante la durata del periodo di precariato, non ha prodotto nessun miglioramento economico per il personale che ha stipulato i nuovi contratti a tempo indeterminato.

La misura degli importi previsti nel 2011 era stata già determinata dal precedente CCNL del  23/1/2009; in questo contesto il DL 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, (Governo Berlusconi e Ministro dell’Economia Tremonti) ha disposto il blocco degli stipendi per il personale pubblico negli anni 2011, 2012 e 2013 prevedendo espressamente il blocco delle progressioni di anzianità.  Il DL 78/2010, pertanto, ha stabilito la “non utilità” ai fini della progressione stipendiale per il personale scolastico degli anni 2010, 2011 e 2012.

Il blocco degLi stipendi è stato prorogato al 2014, a seguito del DPR 122/2013, emanato in base alla spending review – Legge 135/2012, e conseguentemente è stata estesa all’anno 2013 la “non utilità” ai fini della progressione di carriera.

Già la Legge 122/2010 consentiva di recuperare l’utilità degli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 ai fini della progressione economica, utilizzando le risorse aggiuntive disponibili, attingendo al “fondo del 30%” costituito con i risparmi effettivamente conseguiti con la progressiva attuazione della “Riforma Gelmini” degli ordinamenti scolastici.

Infatti l’anno 2010 è stato reso, ai primi del 2011, ai dipendenti del Comparto scuola con un DM dello stesso Ministro Tremonti, che ha destinato il 30% dei risparmi certificati dal MEF a questo scopo.

Gli scatti del 2011 sono stati restituiti, invece, con il CCNL 13/3/2013 che ha utilizzato le risorse del fondo del 30% e 350 mln €, decurtati dal Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa.

Gli scatti del 2012 sono stato recuperati con un’ulteriore decurtazione del MOF, di cui sono stati accantonati 463 mln € con l’Intesa Miur-OOSS del 26/11/2013, attraverso una sessione negoziale fra ARAN e OOSS.

Gli scatti del 2013 sono stati provvisoriamente “non detratti” dal D.L. 3/2014, e dovranno essere regolati attraverso un’ulteriore sessione negoziale.  Lo stesso D.L. 3/2014 proclama l’esigibilità degli scatti del 2014 senza alcuna contropartita a copertura della spesa.

La vicenda degli scatti di anzianità ha reso ineludibile introdurre un nuovo sistema di progressione di carriera, più moderno, efficiente (con l’introduzione della valutazione per il personale) ed equo, che disinneschi anche la mina vagante del precariato con le sue rivendicazioni di non-discriminazione.

Il recupero degli scatti congelati dalla Legge 122/2010 e DPR 122/2013 ha prodotto, però, lo svuotamento del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa, che ha subito un declino che impatta molto negativamente sulla qualità dell’istruzione e sulle opportunità che possono essere proposte dalle istituzioni scolastiche nei rispettivi Piani dell’Offerta Formativa.

Al momento, dunque, i dipendenti della scuola hanno un ritardo di due anni nel raggiungimento della posizione stipendiale successiva a quella in godimento.

Questo ritardo li penalizza in modo grave per la mancata maggiore retribuzione e in modo ancora più grave il personale che richiede il trattamento pensionistico o deve essere collocato in quiescenza, in quanto manca il tempo per recuperare il ritardo e si determinano effetti perversi sulla quantificazione dell’indennità di buonuscita (interamente calcolata in base all’ultima retribuzione) e sull’importo della pensione, che dipende in varia misura dall’ultima retribuzione in godimento.

In capo agli stessi si produce un danno permanente che si concreta nella irrilevanza del servizio svolto nell’anno 2013 con conseguente perdita del relativo incremento stipendiale al quale avrebbero avuto diritto mediante il ritardato passaggio alla fascia stipendiale successiva: ritardo che comporta un danno permanente nella progressione economica della loro carriera in quanto non sarà consentito maturare tre anni.

Il D.P.R. n. 22/2013, poi, ha prorogato il blocco della progressione economia anche per l’anno 2013.

Ed ancora, l’accordo, del 07/08/2014 ha permesso di recuperare l’anzianità maturata, ai fini economici, nell’anno 2012.

L’anno 2013, quindi, non è attualmente riconosciuto ai fini della progressione economica sicché i docenti che hanno diritto a veder recuperata la progressione economica che avrebbero maturato transitando alla fascia stipendiale successiva al 31/12 dell’anno nel quale invece cessano dal servizio al 31/08 ove non vi fosse stato il blocco relativo all’anno 2013.

In subordine, gli stessi hanno senz’altro diritto a recuperare la quota di progressione stipendiale maturata all’atto della cessazione del servizio ovvero ad ottenere un assegno una tantum riassorbibile a valere sulla retribuzione il cui importo è così determinato: aumento derivante dalla classe stipendiale diviso per il numero di mesi relativi a 7 anni (84) e moltiplicazione x il numero di mesi lavorati nello scaglioni cioè 80.

Lo stipendio lordo integrato dell’assegno ad personam assorbibile deve così costituisce la base per il ricalcolo della pensione.

Sulla scorta delle stesse determinazioni sono dovute, in tal caso anche le differenze retributive maturate dalla data del 31/12 dell’anno in cui avrebbero maturato la progressione stipendiale in mancanza del blocco sino alla data di cessazione del servizio.

LA VICENDA

In questo contesto il docente ha adito il Tribunale al fine di veder accertato il proprio diritto a maturare la progressione stipendiale dovuta senza alcuna interruzione attesa la perdurante vigenza del blocco contrattuale per l’anno 2013, nonostante la declaratoria di illegittimità costituzionale ovvero, in subordine a rivendicare, pur in presenza del blocco relativo all’anno 2013, la progressione stipendiale maturata pro quota rispetto alla scaglione stipendiale successivo, alla data della cessazione dal servizio lamentando la violazione dell’art. 1 comma 1 del protocollo Aggiuntivo alla Convenzione CEDU “Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni” che comprende anche i diritti di credito.

Nella controversia emerge che il pregiudizio patito è in re ipsa determinato dalla circostanze che hanno determinato il ricorso.

La ricorrente infatti ha corso il rischio di veder irrimediabilmente perso il proprio diritto alla progressione stipendiale con evidente ripercussione sull’importo del proprio trattamento pensionistico.

Nella sentenza N. 2686/2019 il Tribunale di Taranto ha ritenuto che “la domanda è fondata. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 178/2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in G.U., del regime di sospensione della contrattazione collettiva risultante, fra l’altro, dall’art. 1 comma 1 lettera c) primo periodo, del D.P.R. n. 122 del 4.9.2013 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione degli automatismi stipendiali pe ri pubblici dipendenti a norma dell’art. 16 commi 1, 2 e 3 del D.L. n. 98 del 6.7.2011 convertito in legge 157. 2011 n. 11 ed altro. In sintesi estrema, per effetto della sentenza della Consulta sopra citata, appare essere stato rimosso il blocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego, che la Consulta ha qualificato come causa di sospensione strutturale delle medesima contrattazione. Se a seguito della statuizione della Corte la rimozione della causa sospensiva produce i suoi effetti dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella G.U., e cioè dal 30.7.2015 in poi, sono stati rimossi gli effetti derivanti dal blocco per gli anni 2011 e 2012, mentre per l’anno 2013 per il Comparto della scuola, dell’università, della ricerca, dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica non risultano essere state avviate da parte delle competenti Amministrazioni le procedure di contrattazione collettiva, non è infondato, ché anzi meritevole di tutela l’assunto del ricorrente, che richiede riconoscersi il proprio diritto quantomeno a vedersi calcolato il servizio svolto in costanza del blocco stipendiale relativo all’anno 2013 pro quota, in relazione al raggiungimento della classe stipendiale successiva e cioè il diritto alla progressione stipendiale maturata alla data della cessazione in servizio, in data 31.8.2019, nella misura della quota maturata a tale data rispetto allo scaglione stipendiale successivo. In tali termini la domanda va accolta, come da dispositivo”.

La pronuncia si presta a disciplinare le fattispecie identiche con una soluzione che, senza interferire con l’operato del legislatore, si muove sul terreno dei diritti sostanziali già acquisiti e razionalizza il diritto ad una progressione stipendiale “pro quota” che legittima ad un tempo sia la “misura” dell’accertamento giurisprudenziale sia la “misura” del diritto riconosciuto.

                                                           Prof. Avv. Anna Chiara Vimborsati – foro di Taranto

immagine tratta da ilfaroonline.it