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Mobilità docenti e sedi carcerarie. Nota a Tribunale di Barcellona P. G., sent. n.57 del 19.01.2021 di S. Spataro.

Con la sentenza in commento, di sicuro interesse, il Tribunale di Barcellona P.G. si pronuncia sulla vicenda della titolarità del docente su sede carceraria, respingendo il ricorso proposto da una docente che, assunta con decorrenza 1/9/2017 ed occupando per il primo anno una sede carceraria, si lamentava della disposizione con cui l’Amministrazione, in applicazione dell’art. 12, comma 7 dell’O.M. 9 marzo 2018, n. 207 revocava l’assegnazione della ricorrente presso detta sede carceraria, la cui titolarità veniva acquisita per mobilità da altro docente, controinteressato al giudizio.

I fatti di causa

Il docente in questione possedeva, infatti, diversamente dalla ricorrente, il requisito dell’essere stato già utilizzato per due anni su sede carceraria, grazie al quale aveva preso parte alla mobilità provinciale ed acquisito per il successivo a.s. 2018/19 la titolarità su detto istituto.

La pretesa della ricorrente si fondava sulla profilata illegittimità dell’art. 12, comma 7 dell’O.M. 9 marzo 2018, n. 207 e conseguentemente del provvedimento con il quale le era stata revocata l’assegnazione presso la richiamata sede carceraria, sostenendone il contrasto con gli artt. da 79 a 82 della Legge n.107/2015 (che prevedono l’assegnazione del docente immesso in ruolo nella sede con incarico triennale in una scuola dell’ambito di titolarità, da rinnovarsi alla scadenza del triennio) nella parte in cui detta O.M. prevedeva che “i posti delle sedi carcerarie sono assegnati direttamente dagli Uffici territorialmente competenti previa pubblicazione all’albo della relativa graduatoria. Al fine di rendere disponibili tutti i posti vacanti per le assunzioni in ruolo, prima delle operazioni di mobilità gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono, su domanda degli interessati, ad assegnare la titolarità sulle sedi carcerarie vacanti e disponibili dopo le operazioni 2017/2018 ai docenti già utilizzati da almeno due anni sulle predette sedi. I docenti eventualmente assunti in ruolo con decorrenza 1 settembre 2017, privi del titolo richiesto per il ruolo speciale delle sedi carcerarie, sono riassegnati prima dei movimenti 2018/19 su posti comuni lasciati liberi a seguito della predetta assegnazione di titolarità dei docenti in utilizzazione da almeno due anni”.

Il ruolo speciale per l’insegnamento nelle scuole elementari carcerarie

Per il Tribunale di Barcellona P.G. l’assunto, però, non meritava condivisione posto che il parametro  normativo di riferimento non è costituito dalla Legge n. 107/2015, ma dalla lex specialis di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 72 con la quale è stato abolito il “Ruolo speciale transitorio per l’istruzione elementare presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari” previsto dalla legge n. 535 del 1958 ed è stato introdotto un “Ruolo speciale per l’insegnamento nelle scuole elementari carcerarie”, assegnando al Ministero della Pubblica Istruzione, ora Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), il compito di stabilire con decreto e d’intesa con il Ministero della Giustizia i titoli specifici necessari per l’accesso al Ruolo speciale e il compito di bandire ed autorizzare i corsi di specializzazione per il rilascio dei predetti titoli.

Con il D.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” è stato infatti istituito ai sensi dell’art.135 un “Ruolo speciale” per l’insegnamento nelle scuole penitenziarie: nella carenza di docenti di cui al predetto ruolo speciale, alla luce del combinato disposto dell’art. 135 D. Lgs. n. 267/1994 e dell’art. 12, comma 7 dell’O.M. 207/2018 l’assegnazione dei posti disponibili di scuola primaria avviene attingendo da una graduatoria formata da docenti che, in possesso del titolo, abbiano manifestato la loro disponibilità a ricoprire i suddetti posti e laddove vi siano posti vacanti, l’art. 12, comma 7 dell’O.M. n. 207/2018 prevedeva quindi che gli Uffici Scolastici procedessero, su domanda degli interessati, ad assegnare la titolarità sulle sedi carcerarie vacanti ai docenti già utilizzati da almeno due anni nelle predette sedi.

Per effetto di tale assegnazione l’art. 12, comma 7 prevedeva che i docenti eventualmente assunti in ruolo con decorrenza 1 settembre 2017, privi del titolo richiesto per il ruolo speciale delle sedi carcerarie, fossero riassegnati prima dei movimenti 2018/19 su posti comuni lasciati liberi a seguito della predetta assegnazione di titolarità dei docenti in utilizzazione da almeno due anni.

Precedenza per i docenti utilizzati in sedi carcerarie per almeno due anni

In stretta conseguenza il Tribunale di Barcellona P.G. affermava, dunque, che l’art. 12, comma 7 O.M. 9 marzo 2018, n. 207 costituiva concreta applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 72 e che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, tale normativa non si poneva in contrasto con norme di rango primario, dal momento che l’O.M. 9 marzo 2018, n. 207 aveva introdotto una disciplina volta ad integrare la normativa primaria al fine di assicurare l’assegnazione dei docenti presso le sedi carcerarie, attribuendo precedenza a quei docenti che fossero stati utilizzati in sedi carcerarie per almeno due anni.

Tale parametro non appare, per il G.L. di Barcellona P.G., contrario alla legge, sol che si consideri che la permanenza per un determinato periodo di tempo presso una sede carceraria costituisce piuttosto il parametro utilizzato dalla legge per il conferimento dei posti nelle sedi carcerarie in sede di prima applicazione del ruolo speciale istituito con la legge 3 febbraio 1963, n. 72 (cfr. art. 5, comma 1 lett. b ai sensi del quale: “Nella prima applicazione della presente legge, i posti di ruolo speciale istituiti ai sensi dell’art. 1 della presente legge sono conferiti come segue:

 a) agli insegnanti attualmente iscritti nel ruolo speciale transitorio per l’insegnamento nelle scuole carcerarie;

 b) per il restante numero mediante un concorso speciale riservato a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti nel precedente art. 4, abbiano prestato almeno quattro anni di servizio con qualifica non inferiore a distinto nelle scuole o nei corsi di educazione popolare funzionanti presso le carceri”).

Nel rapporto di specialità della norma in questione, legge 3 febbraio 1963, n. 72, rispetto alla Legge 107/2015, trova legittimazione, dunque, la correttezza e la piena legittimità dell’O.M. n. 207/2018 che si premura di dare applicazione al predetto disposto normativo, senza che dall’assunzione di alcun docente con contratto triennale, come ormai in vigore per effetto della Legge 107/2015, possa condurre ad alcun legittimo affidamento al mantenimento della titolarità della sede carceraria, in assenza dei requisiti di cui alla rievocata legge speciale.

Avv. Salvatore Spataro – Foro di Catania