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LEGITTIMA LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE SE LA PARTE VITTORIOSA RIFIUTA LA CONCILIAZIONE. Nota a C. Cost. sent. n.268 del 11.12.2020 di A. Di Geronimo

PROCESSO DEL LAVORO – PROOSTA CONCILIATIVA AVANZATA DAL GIUDICE – MANCATA ACCETTAZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE – CONSEGUENZE SULLE SPESE DI LITE

Corte Costituzionale, sentenza del 11.12.2020 in G.U. 16.12.2020 n.51

Norme impugnate: Art. 91, c. 1°, secondo periodo, del codice di procedura civile, in combinato disposto con l’art. 420, c. 1°, del medesimo codice.

Al lavoratore che agisca in giudizio per far valere un proprio diritto conviene accettare la proposta di conciliazione avanzata dal Giudice anche se non la ritiene vantaggiosa. Perché, anche se vince la causa, il Giudice può emettere una sentenza dall’esito meno vantaggioso rispetto alla proposta di conciliazione e può anche compensare le spese. In ciò derogando al principio generale secondo il quale chi perde la causa deve anche pagare l’avvocato della controparte. Anche se la controparte è lo Stato. E’ l’effetto della sentenza 268/2020 della Corte costituzionale depositata l’11 dicembre scorso. La questione è di particolare interesse soprattutto per i dipendenti pubblici. Perché, allo stato attuale, l’unico rimedio per risolvere le controversie di lavoro è andare davanti al Giudice. La riforma Brunetta, infatti, ha cancellato tutti i rimedi stragiudiziali a costo zero che consentivano ai lavoratori della PA di comporre bonariamente le controversie.

IL FATTO

Il caso riguardava un lavoratore che aveva adito il Giudice del lavoro per farsi riconoscere spettanze retributive che non gli erano state corrisposte dal datore di lavoro. Nel corso del giudizio di merito il Giudice aveva formulato una proposta di conciliazione nell’ordine di 2500 euro. Proposta che era stata rifiutata dal lavoratore che, probabilmente, confidava nella vittoria in giudizio e, quindi, nella condanna del datore di lavoro anche al pagamento delle spese legali. Le cose, però, erano andate diversamente. Il Giudice, infatti, pur accogliendo il ricorso, aveva condannato il datore di lavoro al pagamento di soli 900 euro in favore del lavoratore e aveva compensato le spese. Ciò sebbene l’articolo 92 del codice di procedura civile preveda che chi perde, oltre al proprio avvocato, deve pagare anche l’avvocato di chi vince (cosiddetto principio del victus victori). Il lavoratore non si era rassegnato e aveva presentato ricorso in appello. E il Giudice di II grado aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale davanti alla Consulta proprio sulle norme che consentono di derogare al principio del <<chi perde paga>>.

LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

In particolare, il Giudice rimettente aveva sollevato dubbi di costituzionalità sull’articolo 91, comma 1, del Codice di procedura civile, in combinato disposto con l’articolo 420, comma 1, dello stesso Codice. E aveva fatto presente che l’effetto di non condannare la Parte datoriale, quando la proposta conciliativa del Giudice fosse stata rifiutata dal lavoratore, potesse risultare in contrasto con le norme europee. Che impongono agli Stati membri di evitare che l’accesso alla giustizia risulti precluso ai lavoratori a causa degli alti costi da sopportare. La normativa europea, infatti, entra <<a pettine>> nella nostra Costituzione (cd norme interposte) per effetto di una previsione contenuta nell’articolo 117 della Carta. E le norme italiane, se contrastano con la normativa europea, sono automaticamente incostituzionali. In più, per confortare la propria tesi, la Corte d’appello aveva anche fatto presente che il principio di uguaglianza nel diritto di accesso alla giustizia per i lavoratori trova tutele anche in altre norme costituzionali (articoli 3, 4, 24 e 35). Secondo il Giudice rimettente, la normativa indubbiata sarebbe risultata incostituzionale perché avrebbe introdotto un ostacolo reddituale al diritto di accesso alla giustizia per il lavoratore. A maggior ragione se si considera <<che nel processo del lavoro vengono in rilievo diritti di rango costituzionale, anche interagenti con il diritto alla retribuzione, rispondente ad un’esigenza alimentare (art. 36 Cost.)>>.

LA DECISIONE

La Corte costituzionale, però, ha dato torto al Giudice rimettente. Il Giudice delle leggi ha argomentato la pronuncia spiegando che la sanzione del pagamento delle spese in caso di soccombenza o la compensazione in caso di previo rifiuto della proposta conciliativa del Giudice, espresso da una delle Parti, rientra tra gli istituti deflattivi del processo del lavoro. Le disposizioni che lo prevedono, infatti, sono state <<introdotte dal Legislatore nella consapevolezza, sempre più avvertita>> si legge della sentenza << che, di fronte ad una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera>>. Quanto alla questione di legittimità costituzionale sull’articolo 420 del codice di procedura civile, nel caso in cui il rifiuto della proposta conciliativa esponga la parte vittoriosa alla compensazione delle spese, la Consulta ha spiegato che, << il potere del Giudice del lavoro di tenere conto del rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa o transattiva dallo stesso formulata all’udienza di discussione ai fini della statuizione sulle spese di lite non si traduce altro che nella possibilità di compensarle legittimamente, in tutto o in parte>>.

CONCLUSIONI

In buona sostanza, dunque, sono costituzionalmente legittimi gli istituti deflattivi del Processo del lavoro, la cui ratio è quella di scoraggiare l’esperimento dell’azione giudiziale ponendo quale deterrente il basso censo del lavoratore. Vale a dire: l’incapacità economica del potenziale ricorrente di sostenere le spese di giudizio sia in caso di soccombenza sia in caso di vittoria con compensazione delle spese.

Incapacità di fatto non sanabile con il ricorso al gratuito patrocinio quando il ricorrente è munito comunque di un reddito, sebbene insufficiente ad accedere pienamente al diritto di cui all’art. 24 Cost., che viene in rilievo quando il diritto azionato, essendo di natura retributiva, se decurtato delle spese di giudizio, risulterebbe privo del vantaggio tipico della piena fruizione del diritto oggetto della materia del contendere.

Resta il fatto, però, che la questione esaminata dalla Corte costituzionale esondava i confini della legislazione nazionale avendo posto, il Giudice rimettente, anche la questione del contrasto delle norme di Diritto interno indubbiate rispetto alla normativa UE.

Pertanto, il Giudice delle leggi, prima di assumere la propria decisione avrebbe dovuto (o, comunque, avrebbe potuto) investire della questione in via pregiudiziale la Corte di Giustizia europea ai sensi e per l’effetto dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e dell’art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 204.

Tanto sembrerebbe evincersi da un obiter dictum della sentenza della Consulta, che si riporta testualmente di seguito:

“Il giudice a quo ritiene che l’art. 91, primo comma, secondo periodo, cod. proc. civ., anche in combinato disposto con l’art. 420 cod. proc. civ., inoltre violerebbe l’art. 117, primo comma, Cost., rispetto a diverse disposizioni della CEDU, ovvero:

a) l’art. 6 sulle garanzie dell’equo processo, che comporta che i costi del processo debbano essere vagliati anche in relazione alla capacità finanziaria dell’individuo;

b) l’art. 14, poiché viene effettuata una discriminazione nel godimento dei diritti fondata sulla «ricchezza» o su «ogni altra condizione»;

 c) l’art. 13, in quanto l’aggravio di spese determina una penalizzazione economica che si riflette inevitabilmente, ostacolandolo, anche sul diritto ad un ricorso effettivo dinanzi ad un giudice nazionale”.

EFFETTI E QUESTIONI IRRISOLTE

L’esito del giudizio di legittimità costituzionale, dunque, pone in rilievo due questioni di natura essenzialmente politica.

Da una parte l’intenzione del Legislatore di non consentire al lavoratore (contraente debole) di tentare di risolvere in via stragiudiziale le controversie di lavoro, avendo espunto dall’ordinamento le norme che consentivano l’accesso ai rimedi contrattuali (conciliazione e arbitrato irrituale) laddove la difesa tecnica era solo eventuale.

Dall’altra parte la mancata previsione di Collegi od Organi monocratici amministrativi, gerarchicamente sovraordinati alla Parte datoriale pubblica, muniti del potere di risolvere le controversie per il tramite dell’emissione di provvedimenti sostitutivi degli atti di gestione oggetto delle controversie.

Tutto ciò pone il Contraente debole in una situazione di evidente soggezione rispetto al Datore di lavoro pubblico, non essendo in condizione, il medesimo, di accedere alla tutela dei propri diritti mediante l’esperimento dell’azione giudiziale, a causa dei costi troppo elevati non solo in caso di soccombenza, ma anche nell’ipotesi, peraltro non infrequente, di vittoria in giudizio con compensazione delle spese.

L’effetto è quello di porre nel nulla o, comunque, di comprimere i diritti (solo astrattamente azionabili) e di precludere all’Avvocatura legittime occasioni di guadagno e di crescita professionale.

Va fatta rilevare, inoltre, la evidente sproporzione delle “forze in campo”, segnatamente quando si tratta di giudizi in cui la Parte datoriale è la PA. In questi casi, infatti, l’Amministrazione convenuta non patisce l’incognita della sopportazione dei costi dell’azione, atteso che il Dirigente autore dell’atto di gestione, dal quale deriva la controversia, gode del patrocinio gratuito da parte dell’Avvocatura dello Stato oppure sta in giudizio personalmente rappresentando la Pa, senza sostenere alcuna spesa personale anche in caso di soccombenza.

                                                                                         Dott. Antimo Di Geronimo