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Dovere di vigilanza sull’attività degli alunni. Quali limiti? Nota a Tribunale di Palermo sez. lavoro, sent. 14.12.2020 n.3907 di I. Barsanti Mauceri

DOVERE DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL DOCENTE SULL’ATTIVITA’ DEGLI ALUNNI – LIMITI –LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO – DIRITTO DI CRITICA – ILLECITO DISCIPLINARE – NON SUSSITE

Tribunale di Palermo sez. lavoro, sent. 14 dicembre 2020 n.3907

Lo scorso anno in un’istituzione scolastica di Palermo, è balzato all’onore delle cronache, anche nazionali, il caso della docente di una seconda classe di una scuola superiore che a seguito di un percorso didattico cominciato durante l’estate, con l’assegnazione di alcune letture, in occasione del Giorno della memoria, e dopo la discussione sulla “Giornata del migrante”, ha assegnato loro un elaborato in formato slide sui diritti civili.

Il caso: un video elaborato dagli alunni

Nella presentazione preparata dagli studenti, in totale autonomia, figuravano due slide con l’immagine di Salvini con un evidente accostamento tra la promulgazione delle leggi razziali e l’approvazione del “decreto sicurezza”. Detta presentazione era stata divulgata in modo anonimo su alcuni social e l’ATP di Palermo aveva ravvisato una responsabilità della docente in qualità di referente gli elaborati per omessa sorveglianza sul contenuto degli stessi. Quindi, avviata un’ispezione con conseguenti interrogatori della professoressa e dei suoi alunni, all’esito della stessa la docente era stata sospesa dall’insegnamento e dalla retribuzione per un periodo di 15 giorni.

Impugnata la sanzione avanti al Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, la docente aveva sostenuto oltre alla genericità della contestazione degli addebiti, l’insussistenza degli stessi e chiesto un risarcimento del danno da lesione dell’immagine e della professionalità da quantificarsi nella misura di 10000 Euro o in quella diversa stabilita dal Giudice.

La difesa dell’Amministrazione

L’Amministrazione, costituitasi in giudizio con l’Avvocatura dello Stato, ha dedotto l’infondatezza dell’eccezione di genericità della contestazione disciplinare, mentre nel merito ha sostenuto l’assoluta legittimità dell’operato dei propri organi, rilevando come la condotta contestata fosse quella di avere consapevolmente ispirato e guidato gli studenti in accostamenti del tutto erronei dal punto di vista storico e, quindi, di aver travalicato i limiti posti alla libertà di insegnamento. Circa il lamentato danno all’immagine ed alla professionalità, in sede di costituzione, l’Amministrazione ha rifiutato qualsivoglia responsabilità assumendo come anche il clamore mediatico della vicenda non fosse da addebitarsi alla condotta dell’Amministrazione stessa.

Con sentenza n. 3907 del 10.12.2020, il Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo ha accolto il ricorso annullando la sanzione irrogata, ma negando la sussistenza di un danno da risarcire ed ha compensato le spese di giudizio.

La decisione del Tribunale di Palermo

Il giudice, infatti, ha ritenuto non fondata l’eccezione di genericità dell’addebito contestato, affermando che anzi proprio la determinatezza dello stesso ha consentito alla docente, anche in sede disciplinare, di proporre le proprie difese, mentre ha accolto quella relativa all’illegittimità della sanzione per insussistenza del fatto addebitato in quanto anche all’esito dell’approfondita istruttoria non è stato provato come fosse stata posta in essere un’attività  di indirizzo, ispirazione, condizionamento, indottrinamento degli studenti per indurli alle conclusioni rappresentate nell’elaborato multimediale prodotto.

Circa il contestato obbligo di vigilanza per cui la docente avrebbe dovuto, ad avviso dell’Amministrazione, “controllare” la produzione degli allievi, il Tribunale di Palermo, ha correttamente rilevato come i principi in tema di vigilanza di cui agli artt. 2048 cc. comma 2° nonché quelli di cui all’art. 61 L. n° 312/80 in tema di responsabilità oggettiva per fatto degli alunni, non possano essere applicati al caso di specie. L’elaborato redatto dagli alunni in totale autonomia costituisce un’espressione della libertà di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantita all’art. 21 Cost. e che i cui soli limiti sono costituiti dal rispetto delle norme penali e dal buon costume.  Il controllo del docente, pertanto, afferma il Tribunale di Palermo, non può che essere limitato alla verifica del rispetto di tali limiti dal momento che all’interno della comunità scolastica deve essere garantita la libertà di espressione e di opinione. Il Tribunale aggiunge, quindi, “come la condotta del docente volta ad impedire che le conclusioni, sia pur opinabili, manifestate dagli studenti nell’elaborato multimediale realizzato, venissero rese note nell’ambito della comunità scolastica cui erano originariamente destinate, si sarebbe posta in contrasto con tali princìpi”.

Riportando, quindi, entro i limiti dei principi costituzionali della libertà di espressione ed opinione, del diritto di critica, il comportamento tenuto dagli allievi della docente, non v’è dubbio che la stessa abbia tenuto un comportamento assolutamente legittimo e rispettoso dei principi costituzionali di cui sopra.

Circa il mancato riconoscimento di un danno professionale e di immagine della docente, vale la pena di rilevare come, invero, la medesima lo abbia subito e che lo stesso sia stato, indubbiamente, causato dal comportamento dell’Amministrazione scolastica che ha concluso il procedimento disciplinare nei confronti della docente senza accogliere le giustificazioni dalla medesima prodotte in ossequio ai principi costituzionali sopra evidenziati. Pertanto, non solo non è condivisibile la conclusione di rigetto della domanda risarcitoria, ma ancor meno la compensazione delle spese disposta dal giudice, atteso che, peraltro, la domanda principale è stata accolta e che, quindi, l’Amministrazione avrebbe dovuto essere condannata, quanto meno, parzialmente. Non sarebbe stato illogico, né incongruo, condannare la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente che è stata privata illegittimamente della retribuzione per un cattivo esercizio del potere del potere disciplinare. L’applicazione del principio della soccombenza, nei confronti dell’Amministrazione, avrebbe potuto essere da monito per evitare che in futuro si verifichino nuovamente comportamenti censori nei confronti di quei docenti che nell’esercizio della libertà di insegnamento trasmettono ai propri allievi il sapere così da renderli adulti liberi.

                                               Avv. Isetta Barsanti Mauceri – Foro di Firenze