Vai al contenuto

Tardiva immissione in ruolo e risarcimento del danno. Commento a Cass. Sez. Lavoro, Ord. 19 dicembre 2019 – 4 agosto 2020, n. 16665 di Raffaele Boianelli

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Ordinanza 19 dicembre 2019 – 4 agosto 2020, n. 16665.

La tardiva immissione in ruolo del docente a seguito di concorso pubblico è diretta causa di un risarcimento danni da responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.

Con la presente pronuncia la Cassazione torna a pronunciarsi in merito alle conseguenze dirette causate da ritardo nell’assunzione di un pubblico dipendente.

Su tale annosa questione, la Corte si era già pronunciata con altre pronunce stabilendo come principio che:

“In materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione con retrodatazione giuridica dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego, né, a tal fine, assume rilevanza l’eventuale messa in mora volta ad ottenere la costituzione del rapporto, in quanto tali voci presuppongono l’avvenuto perfezionamento del rapporto di lavoro” (Cass. 5/06/2017, n. 13940; Cass. 14/12/2007, n. 26822).

Il caso posto questa volta all’attenzione degli Ermellini riguardava un’aspirante docente di scuola secondaria di secondo grado, utilmente collocata in una graduatoria concorsuale e convocata per le operazioni di nomina a tempo indeterminato per l’a.s. 2001/2002, alla quale però il MIUR aveva negato per quell’anno l’immissione in ruolo, assegnando 7 delle 9 cattedre disponibili ad altri docenti di differente ordine e grado di scuola.

Sebbene a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato fosse stato accertato l’illegittimo comportamento datoriale nell’aver ritardato l’assunzione  in ruolo della docente e, nelle more, disposta l’immissione in ruolo, veniva avviato un contenzioso di fronte al giudice ordinario  diretto a riconoscere il diritto dell’insegnante all’immissione in ruolo nonché alla condanna del MIUR al risarcimento dei danni economici patiti.

Il Tribunale in primis respingeva la domanda risarcitoria, dando atto dell’avvenuta cessazione della materia a seguito dell’avvenuta assunzione della ricorrente, ma la decisione del giudice di prime cure veniva poi riformata dalla Corte d’appello competente territorialmente, la quale, a fronte dell’accertato impedimento della docente a rendere la prestazione lavorativa offerta, ha riconosciuto alla medesima il risarcimento dei danni commisurato alle retribuzioni non corrisposte.

La sentenza della Corte d’Appello di Salerno veniva dunque impugnata dal Ministero, il cui ricorso veniva deciso con l’Ordinanza di cui si discute.

Nella decisione de quo, la Corte di Cassazione richiama dapprima il proprio orientamento secondo cui l’impossibilità della prestazione di lavoro per fatto non imputabile al lavoratore abbia in genere effetti solamente risarcitori, in virtù del venir meno del rapporto sinallagmatico, per cui il lavoratore tardivamente assunto non può pretendere alcuna retribuzione nel periodo in cui non ha materialmente espletato la propria attività lavorativa.

Prosegue poi con i richiami di un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa ( Cons. di Stato, Sez. II, 21/10/2019, n. 7110), secondo cui “la liquidazione del danno, provato nella sua esistenza, ma non dimostrabile nel suo preciso ammontare, va effettuata in via equitativa e tenendo, altresì, conto del fatto che l’interessato, nel periodo in questione, non ha comunque svolto attività lavorativa in favore dell’amministrazione che avrebbe dovuto assumerlo”, al punto di gravare il ricorrente dell’ “onere di dimostrare di non avere potuto rivolgere le proprie energie alla cura di altri interessi e attività lavorative da cui potrebbe aver tratto un utile”.

Tale orientamento riconosce una quota di percentuale (di norma del 50%) rispetto alle potenziali retribuzioni maturate e non corrisposte.

Tuttavia, sostiene la Corte, una siffatta impostazione sebbene meno convincente laddove preveda liquidazioni a percentuale, meriti comunque particolare attenzione, giungendo così alla conclusione che la tardiva assunzione nel Pubblico Impiego genera un danno da responsabilità contrattuale, previsto dall’articolo 1218 del Codice Civile.

Pertanto, “mentre chi agisce a titolo di adempimento rispetto al corrispettivo dovuto per un rapporto di lavoro già esistente è tenuto solo ad addurre tale preesistenza del contratto, oltre all’offerta della prestazione ex articolo 1217 del Codice Civile, chi agisca lamentando il ritardo serbato dalla pubblica amministrazione nell’assumerlo, ha diritto al risarcimento, purché risulti il verificarsi di un danno, oltre che la ricorrenza dei presupposti della mora della controparte nel procedere alla sua assunzione“.

Viene dunque espresso il seguente principio secondo cui: “in materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l’avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro; il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui sia accerti che l’assunzione fosse dovuta, detratto l’aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l’interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo nell’assunzione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori”                                                                                                                                                               Avv. Raffaele Boianelli