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Sul diritto a partecipare alle operazioni di mobilità per i docenti assunti sui posti di “quota 100”. Commento a ordinanza Tribunale di Siracusa dell’avv. S. Spataro

DIRITTO A PARTECIPARE ALLE OPERAZIONI DI MOBILITÀ PER I DOCENTI ASSUNTI SUI POSTI DI QUOTA 100 A MAGGIO 2020 CON DATAZIONE GIURIDICA ALL’1/9/2019 ED ECONOMICA AL 1/9/2020 EX ART.2 co.5 O.M. 182/2020 – TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA SEZIONE LAVORO– M.D. contro Ministero Istruzione – Ord. 21.8.2020 Est. dott. L. Gurrieri.

Il tema della possibilità di movimentarsi dei docenti assunti sui posti di quota 100 ha costituito interessante terreno di confronto nella pronuncia in esame.

Il ricorrente, docente già in servizio presso un Istituto della Provincia di Siracusa, risultava destinatario nel mese di maggio 2020 di nomina in ruolo su altra classe di concorso quale vincitore di concorso ex DDG 85/2018 e poteva scegliere sempre la provincia di Siracusa anche per l’attribuzione della nuova cattedra.

La nomina avveniva sui cd. posti di quota 100 ex D.L. 126/2019 e Decreto Ministeriale n.12 del 18 maggio 2020.

Lo stesso docente aveva già presentato entro i termini domanda di mobilità professionale provinciale, rispetto alla quale riceveva dall’Amministrazione notizia formale di annullamento, che verrà poi spiegato seppur verbalmente come effetto della nuova nomina in ruolo retrodatata all’1/9/2019.

Il docente si determinava, quindi, per proporre subito dopo una nuova domanda di mobilità territoriale provinciale, rispetto alla quale riceveva immediata reiezione dall’Ufficio scolastico di Siracusa, il quale non riteneva proponibile la domanda, frapponendo anche un vincolo di permanenza.

Il professore ricorreva, quindi, in via d’urgenza lamentando l’illegittimità del contegno dell’Amministrazione sotto entrambi i profili e rivendicando la cattedra cui avrebbe avuto diritto sia che fosse stata lavorata la prima domanda di mobilità professionale, sia che – invece – fosse andata in porto la seconda, territoriale.

Il ricorrente, difatti, dimostrava la perdurante disponibilità in organico della cattedra ambìta sia prima dei movimenti, sia dopo gli stessi e residuata per le immissioni in ruolo di fine agosto.

Argomentava sia sull’illegittimo annullamento della prima domanda di mobilità (posto che il nuovo ruolo si sarebbe perfezionato solo con la presa di servizio del 1/9/2020), sia sull’illegittimo rifiuto a lavorare la domanda di mobilità provinciale, inoltrata in termini, subito dopo il perfezionamento della nuova proposta d’assunzione.

Resisteva l’Amministrazione.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Siracusa accoglieva il ricorso cautelare in ordine alla seconda domanda di mobilità territoriale, reputando assorbita la prima, con le argomentazioni che seguono:

“La questione si interseca con quella del reclutamento di personale docente per la copertura dei posti lasciati liberi per effetto del pensionamento dovuto alla riforma previdenziale della cd. “quota 100” (il D.L. n. 4/2019, conv. in L. 26/2019), su cui si dirà in seguito.

Come detto, il ricorrente M.D. nel marzo-aprile 2020 ha presentato domanda di mobilità professionale provinciale (domanda di passaggio di ruolo alla Classe A040 – Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche – all. 9 di cui al ricorso), indicando, tra le varie preferenze, l’Istituto xxxxx di xxxxxx.  

Con mail del 4.06.2020 l’Amministrazione Scolastica comunicava l’annullamento d’ufficio della predetta domanda; ecco il testo della mail (all. 10 al fascicolo di parte ricorrente):

<< Gentile D. M., con la presente Le comunichiamo che l’Ufficio Scolastico Provinciale di competenza ha annullato la Convalida della sua domanda di Passaggio di ruolo per la scuola Secondaria di II grado per la classe di concorso A040 relativa all’Anno scolastico 2020/21 . Pertanto, la domanda da Lei presentata tramite il portale “Presentazione istanze on-line” del sito ufficiale del Ministero, non parteciperà al Movimento >>.

Non risultano altri atti e/o comunicazioni circa l’annullamento della suddetta domanda (nulla è, del resto, stato prodotto al riguardo dall’Amministrazione, costituitasi in giudizio); appare evidente che tale atto di annullamento sia privo di alcuna motivazione.  

A questo punto entra in rilievo il reclutamento di personale docente per effetto della cd. “quota 100”.

In data 29 ottobre 2019 veniva, infatti, pubblicato il Decreto-Legge n. 126 recante: «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti» al quale, in sede di conversione in legge, veniva aggiunto all’art.1 il comma 18 quater, che così dispone: 

<< In via straordinaria, nei posti dell’organico del personale docente, vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a tale fine, in considerazione dei tempi di applicazione dell’articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene nell’anno scolastico 2020/2021. I soggetti di cui al presente comma scelgono la provincia e la sede di assegnazione con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l’anno scolastico 2020/2021. Le autorizzazioni già conferite per bandire concorsi a posti di personale docente sono corrispondentemente ridotte >>. 

Il ricorrente è, quindi, stato immesso in ruolo personale docente sui “posti quota 100”, ai sensi dell’articolo 1, comma 18-quater, del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, classe A040, accettando come sede la scuola xxxxxxxxxx in provincia di Siracusa (all. 14 al fascicolo di parte ricorrente, datato 3.06.2020).

Si osserva che tale immissione comporta, sostanzialmente, rinuncia alla precedente domanda di mobilità (quella annullata); infatti l’Ufficio Scolastico ha comunicato al ricorrente che la predetta immissione in ruolo comporta la cancellazione delle domande di mobilità presentate (cfr. all. 13 al fascicolo di parte ricorrente), e che, di fatto, il ricorrente ha accettato tale cancellazione (cfr. all. 14 al fascicolo di parte ricorrente); consegue che tale aspetto va considerato oramai definito e che su di esso il ricorso deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse.

Successivamente, il 5.06.2020 M.D. ha proposto domanda di trasferimento provinciale alla Classe A040 (laddove si indica quale sede preferenziale di assegnazione il Comune di Siracusa; all. 15 al fascicolo di parte ricorrente); la domanda veniva rigettata con mail dell’8.06.2020; di seguito il testo della mail (all. 16 al fascicolo di parte ricorrente): << Come già comunicatole con nota prot.n. 3304 del 03/06/2020 ai sensi dell’art.3, comma 6, del D.M. n. 12 del 18/05/2020, l’assegnazione delle sedi ai soggetti immessi in ruolo sui “posti quota 100”, avviene con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l’anno scolastico 2020/2021. I docenti immessi in ruolo ai sensi del DDG 85/2018 sono tenuti a rimanere presso l’istituzione scolastica di immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. Per quanto sopra la domanda di trasferimento per la cl. conc. A040 non sarà presa in considerazione [……….]

l rigetto è motivato, quindi, sulla base del vincolo quinquennale di permanenza nella cattedra di Pachino a cui sarebbe, secondo le Amministrazioni Scolastiche, soggetto il ricorrente; nulla è detto circa la eventuale indisponibilità delle sedi richieste; la cattedra di Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche presso l’Istituto xxxxxxxx è da considerarsi, pertanto, vacante e disponibile (come del resto risulta dalla documentazione in atti).     

La questione decisiva, sotto il profilo del fumus, è pertanto la verifica della sussistenza o meno dell’affermato vincolo quinquennale – se esso, infatti, è da considerarsi sussistente il ricorrente non può vantare alcun “diritto” attuale al trasferimento all’Istituto xxxxxx, viceversa, in caso di insussistenza non emergerebbero ragioni ostative a tale trasferimento. 

Si premette che la motivazione contenuta nella comunicazione di rigetto è alquanto laconica;  leggendo la comunicazione non si capisce, infatti, da dove generi il vincolo quinquennale; né in sede di comparsa responsiva le Istituzioni convenute chiariscono alcunché, limitandosi a riportare parola per parola la comunicazione di cui sopra; e con la nota inviata a questo Ufficio il 12.08.2020, in atti, sono le stesse Amministrazioni Scolastiche a rimarcare “la complessità della questione”, ciò che avrebbe necessitato, già per consapevolezza delle stesse, una più approfondita disamina.     

Il rigetto appare, quindi, presentare un difetto di motivazione – e, come tale, appare essere suscettibile di disapplicazione. 

Inoltre, esaminando il dato normativo emerge che i docenti assunti in ruolo sui posti quota 100 non sono soggetti al nuovo blocco quinquennale introdotto a partire dal prossimo anno ai sensi dell’articolo 1 comma 17 octies del D.L. 126 per le immissioni in ruolo a qualsiasi titolo disposte da qualsiasi graduatoria di merito, atteso che tale blocco è previsto per i futuri assunti in ruolo a partire dal 2020/2021. 

La nomina dei docenti assunti in ruolo sui posti quota 100 (e, quindi, anche quella del ricorrente) avrà, infatti, decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avverrà nell’a.s. 2020/2021; questo significa che per i docenti assunti in questo modo è come se l’anno 2019/2020 sia stato giuridicamente svolto, con le relative conseguenze ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera. 

Il ricorrente, pertanto, non può considerarsi soggetto al vincolo quinquennale.

Vi è, per la verità, un altro aspetto della comunicazione di rigetto: << ai sensi dell’art.3, comma 6, del D.M. n. 12 del 18/05/2020, l’assegnazione delle sedi ai soggetti immessi in ruolo sui “posti quota 100”, avviene con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l’anno scolastico 2020/2021 >>; ma né nella comunicazione e, soprattutto, né nella comparsa responsiva –  trattandosi di un punto rilevante del ricorso introduttivo – si spiega come ciò possa porre nel nulla per la vicenda in esame il disposto dell’O.M. n. 182/2020, che prevede che i docenti destinatari di nomina giuridica a tempo indeterminato, dopo il termine ultimo di presentazione delle domande di mobilità, possono presentare domanda, in modalità cartacea, entro 5 giorni dalla nomina e, comunque, entro il termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità – adempimenti pacificamente effettuati dal ricorrente.

In sostanza, lungi dal rinvenire in questa sede cautelare alcuna utile indicazione per la soluzione di una questione giuridica caratterizzata da profili di novità e complessità e limitandosi all’esame della vicenda de qua, è evidente che il provvedimento di rigetto (“non presa in considerazione”) della domanda di trasferimento provinciale difetta sotto il profilo motivazionale e, come tale, è suscettibile di disapplicazione>>..”

Appare decisivo, nell’ottica correttamente seguita dal Giudice, il richiamo testuale all’art.2 co.5 dell’O.M. 182/2020 che espressamente consente ai docenti assunti con retrodatazione all’1/9/2019 la presentazione della domanda di mobilità, articolo rispetto al quale il paventato vincolo quinquennale è stato ritenuto inoperante per effetto dell’articolo 1 comma 17 octies del D.L. 126 nella parte in cui dispone che tale blocco è previsto per i futuri assunti in ruolo a partire dal 2020/2021.

Il rilievo determinante attribuito dal G.L. di Siracusa all’art.2 co.5 dell’O.M. 182/2020 appare la chiave ermeneutica più interessante della decisione, mentre – per converso – il paventato vincolo quinquennale ha avuto un effetto ‘boomerang’ per l’Amministrazione perché è stato proprio su tale ipotesi che l’argomento ha resistito pure in punto di periculum in mora, venendo costretto il ricorrente a raggiungere la cattedra più distante nel territorio della provincia aretusea e addirittura per 4 anni, a fronte della disponibilità, ancora evidente al momento della decisone, della cattedra in centro cittadino.

La decisione commentata, resa il 21/8/2020 e non reclamata, è probabilmente la prima in argomento e merita di essere tenuta presente anche per la ripetuta censura all’endemico vizio dell’Amministrazione di non motivare le proprie decisioni.

Avv. Salvatore Spataro  – Foro di Catania  – Socio SIDELS